2. L’A UTORITÀ DI R EGOLAZIONE DEI T RASPORT
2.3 L A CORNICE REGOLATORIA
2.3.2 Commissioni a prova di conflitto di interess
“Gli enti affidanti adottano misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere in modo efficace i conflitti di interesse insorti nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione dei contratti di servizio di trasporto pubblico, per evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti”358. Questo è il preludio della
misura 21 della delibera, che definisce i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici. In queste poche righe, l’Autorità ricostruisce il difficile rapporto tra commistione di interessi opposti e benefici della concorrenza e, in base alla competenza attribuitale dall’art. 37, lettera f, del decreto istitutivo, prevede una serie di criteri che
357 Si riferisce alla cosiddetta ‘riforma Brunetta’ (d.lgs. n. 150/2009) che, nel far dipendere una parte della retribuzione dei dipendenti pubblici dalla loro performance, ha in realtà condotto ad una generalizzata massimizzazione della retribuzione ‘da risultato’ per quel 30% di dipendenti di ogni amministrazione che era soggetto al trattamento accessorio, in totale elusione dell’animus della riforma. Cfr., ad esempio, A.N.AC. (2014), Relazione sulla performance delle amministrazioni centrali 2012, pp. 68 ss. disponibile al link: <http://trasparenza.formez.it/sites/all/files/relazione-performance-2012-finale.pdf>.
mirano alla neutralizzazione delle increspature concorrenziali derivanti dalla presenza di conflitti di interesse359.
A ragion veduta, infatti, non potendo l’Autorità prevedere piani di privatizzazione e interventi di riassetto del mercato, la delibera è prontamente indirizzata al nucleo in cui l’arbitrarietà e i poteri decisionali sono maggiormente concentrati: la commissione aggiudicatrice. È in quella sede, infatti, che si svolgono le valutazioni e i giudizi sulla ricevibilità delle offerte, nonché la scelta stessa del vincitore. Data la specificità dell’offerta, la scelta del contraente ammette ampi margini di discrezionalità tecnica che rappresentano terreno fertile per pratiche discriminatorie, soprattutto nel settore del trasporto pubblico, caratterizzato dalla “presenza di numerosi operatori nella cui compagine proprietaria sono rappresentati l’ente o gli enti pubblici territoriali che svolgono […] anche funzioni di affidante”360. Gli equilibri inefficienti che possono
scaturire dagli opposti interessi di venditore – che derivano dalla razionalità dell’ente proprietario – e acquirente – che derivano, invece, dalla razionalità dell’ente affidante – vengono arginati dall’ART attraverso misure ispirate a quei principi di trasparenza e non discriminazione contenuti anche nel reg. 2007/1370/CE361.
Al fine di garantire la più ampia contendibilità del mercato, l’Autorità prevede così misure regolatorie volte alla definizione i) dei requisiti per la nomina dei membri della commissione, ii) dei casi di incompatibilità e iii) di obblighi di pubblicità.
La misura 21 richiede che la nomina della commissione avvenga conformemente ai principi generali di trasparenza, responsabilità e autonomia362. La selezione dei
componenti deve esser rivolta a soggetti di comprovata professionalità e competenza, anche per quanto riguarda le valutazioni economiche e finanziarie delle offerte, nonché di una particolare esperienza nelle attività di pianificazione, controllo e gestione dei trasporti pubblici locali. Queste disposizioni si inscrivono nel tentativo di dotare le controparti delle imprese ferroviarie di quelle competenze e conoscenze che scongiurino il rischio di ‘trappola del aggiudicatore’, in cui la commissione, non avendo le
359 Nonostante il termine ‘criteri’ possa invocare un certo grado di indeterminatezza, le misure regolatorie della delibera impongono precisi obblighi in capo agli enti affidanti, che potranno esser oggetto di maggior specificazione nella normativa regionale ma che non figurano come prescrizioni programmatiche o ‘ideali’ a cui la normativa regionale deve tendere.
360 Cfr. allegato B, della delibera n. 49/2015 ART, p. 64. 361 Art. 5, par. 3 del reg. 2007/1370/CE.
competenze per selezionare l’offerta migliore, risulta più esposta a influenze che possono distorcere la formazione della scelta.
Sempre in una prospettiva di minimizzazione dei conflitti di interesse, la delibera tipizza diverse ipotesi di incompatibilità: quelle che riguardano rapporti tra privati, per cui non possono esser membri di commissioni coloro che avessero interessi propri, di parenti o di frequentanti abituali (punto 4, lett. a); quelle che riguardano rapporti tra privati ed ente appaltante, per cui la maggioranza dei dipendenti pubblici che fan parte di una commissione deve provenire da enti territoriali diversi – nel caso di studio – dalla regione (punto 3) e per cui non possono esser nominati soggetti che, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, abbiano avuto ruoli di controllo su (o operato presso) le società partecipate dalla regione attive nel settore del trasporto (lett. b, c); quelle che riguardano i membri della commissione e gli aggiudicatari, per cui l’ente contraente non può conferire funzioni o incarichi a un membro della commissione per tutta la durata del contratto di servizio (punto 5).
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità, al fine di render trasparente la soddisfazione dei requisiti dei membri della commissione e l’insussistenza di casi di conflitto di interessi, devono esser pubblicati sui siti internet delle regioni i curriculum degli studi e la documentazione delle esperienze professionali dei soggetti nominati membri della commissione (punto 2), i quali dovranno anche sottoscrivere una dichiarazione che attesti la piena compatibilità con la carica (punto 6).
Sebbene sia avventato tentare di prevedere ora il grado di effettività di questa cornice regolatoria e la sua portata ‘liberalizzante’, le previsioni della misura 21 della delibera n. 49/2015 militano a favore di una più netta strategia di isolamento degli interessi spesso incompatibili degli attori di policy. Sembra che questa possa essere un buon primo passo verso la costituzione di una barriera regolativa che non faccia permeare nella selezione dell’operatore i conflitti d’interessi derivanti dalla natura pubblica della maggior parte degli operatori e dal triplice ruolo delle regioni: proprietarie, clienti e geometri della procedura ad evidenza pubblica.