2. L’A UTORITÀ DI R EGOLAZIONE DEI T RASPORT
2.3 L A CORNICE REGOLATORIA
2.3.3 Il materiale rotabile
Nel secondo capitolo si è visto come l’indisponibilità del materiale rotabile rappresenti una significativa barriera alla liberalizzazione del mercato ferroviario, in grado di resistere agli effetti benefici del quadro regolativo più devoto ai principi della concorrenza. Si è ricordato inoltre, al par. 4.2.3, che il materiale rotabile non soddisfa i requisiti di condivisibilità, non sostituibilità, non duplicabilità e posizione di dominanza che qualificano un bene strumentale all’erogazione del servizio come essenziale. Per questo motivo, le regioni appaltanti non devono garantirne l’accesso equo e non discriminatorio, come invece deve accadere per la assegnazione delle capacità infrastrutturali.
Tuttavia, anche se non essenziali, alcuni beni strumentali possono essere classificati come ‘indispensabili’ qualora ricorrano cumulativamente le condizioni di non condivisibilità, non sostituibilità e non duplicabilità a costi socialmente sostenibili. In questi casi, la regione appaltante deve assicurare la disponibilità dei beni in questione (misura 2). Generalmente, il materiale rotabile, essendo un bene ‘rivale’, non soddisfa il requisito della condivisibilità, poiché l’impiego di un treno da parte di un operatore non può prevedere il simultaneo utilizzo dello stesso treno da parte di un operatore concorrente; viene così ricompreso tra i beni ‘commerciali’. Tuttavia, come riconosce la Autorità nella relazione illustrativa della delibera, in certi contesti il materiale rotabile può esser qualificato come indispensabile, in particolare nella situazione in cui sussistano condizioni che, “relativamente ai tempi di approvvigionamento o alle caratteristiche funzionali del bene”, ne rendono particolarmente difficoltoso il reperimento363.
La qualificazione del materiale rotabile come bene indispensabile o commerciale è a discrezione della regione che, avvalendosi di strumenti consultivi volti a raccogliere i pareri del gestore uscente, dei concorrenti, dei produttori di materiale rotabile e degli altri stakeholder, può definirne il regime di uso e acquisizione e, successivamente, predisporre le soluzioni che reputa più idonee a garantirne la disponibilità (misura 2, punto 6). In particolare, i criteri da considerare per la corretta perimetrazione dei beni indispensabili devono tener conto: i) delle caratteristiche territoriali e organizzative del
servizio; ii) dei livelli di prestazione richiesti; iii) dei tempi di approvvigionamento che intercorrono tra il momento dell’acquisizione e quello di avvio del nuovo servizio aggiudicato; iv) della durata media della vita utile del parco rotabile (misura 2, punto 5).
La differenza nel regime di accesso tra i beni essenziali e i beni indispensabili è che per i primi vige il regime del third party access – ossia di un accesso e utilizzo equo e non discriminatorio per tutti gli operatori –, per i secondi, invece, la possibilità di fruizione è riservata in modo esclusivo ad un unico operatore, non valendo la condizione di condivisibilità364. Così, a seconda della qualificazione del bene come indispensabile o
commerciale, le regioni debbono garantire diversi gradi di disponibilità. Qualora il materiale rotabile venisse qualificato come commerciale, il reperimento non è soggetto a particolari regimi di assegnazione; se, invece, viene qualificato come indispensabile, la cornice regolatoria prevede casi diversi in relazione al soggetto che detiene la proprietà dei beni. Vanno invero distinte tre diverse fattispecie: i) i beni sono di proprietà della regione; ii) del gestore uscente; iii) di terzi.
Se i beni sono di proprietà della regione, questa ne assicura la ‘messa in disponibilità’ a titolo di locazione o di cessione all’aggiudicatario, che ha solo l’obbligo di manutenerli (misura 3, punto 2). Nell’ipotesi in cui i beni indispensabili appartengano al gestore del servizio uscente, la loro disponibilità è assicurata o attraverso il contratto di servizio stesso o mediante il ricorso ad altri atti normativi (una legge regionale, ad esempio), che prevedano la locazione o la cessione dei beni (punto 3). Mentre in questo caso il contratto di locazione o di cessione chiama in gioco le due imprese ferroviarie – subentrante e uscente –, qualora la proprietà dei beni sia detenuta da terzi ma questi siano oggetto di un contratto con il gestore uscente, l’ente affidante deve garantire il subentro del nuovo aggiudicatario (punto 4). Per chiarire questa ultima e complessa ipotesi, basti pensare ad una società che affitta a Trenitalia dieci treni per vent’anni; se, trascorsi 15 anni, una impresa ferroviaria diversa da Trenitalia vince l’affidamento del servizio, la regione affidante dovrà prevedere il subentro del nuovo aggiudicatario come controparte della società locatrice dei treni.
Infine, per risolvere il problema dell’eccessiva brevità del tempo concesso agli operatori per il reperimento del materiale rotabile, qualora questo venisse qualificato
come commerciale e l’approvvigionamento richiedesse tempi eccedenti l’inizio della prestazione del servizio, la regione può predisporre un obbligo di temporanea messa a disposizione in capo all’incumbent uscente365. A tal proposito, per evitare che il tempo a
disposizione dell’aggiudicatario rappresenti un ostacolo alla partecipazione del maggior numero di imprese possibile, l’ART raccomanda che nella fissazione del periodo disponibile per il reperimento dello stock rotabile la regione si consulti con industrie ferroviarie, tenendo conto dell’entità, della specificità e della complessità dei beni richiesti (misura 7).
Infine, per scongiurare il rischio che l’incumbent definisca prezzi di cessione o canoni di locazione tali da render impraticabile la prestazione del servizio da parte del
new comer, l’Autorità definisce criteri a cui deve sottostare il contratto di trasferimento del
materiale rotabile (misure 5 e 6).
Ad una public policy che non ha ancor saputo affrontare in modo strutturale il problema del materiale rotabile, l’attività regolatoria dell’ART fornisce la definizione di una fattispecie di beni, quelli indispensabili appunto, che potrebbe garantire chiarezza normativa e, quindi, un disincentivo a ricorsi giurisdizionali qualora la regione volesse imporre obblighi di trasferimento del materiale rotabile al nuovo aggiudicatario del servizio. Non va dimenticato, comunque, che la scelta è rimessa alla discrezionalità della regione, che avrà l’ultima parola nell’evocazione del regime valido per beni indispensabili o commerciali.