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COMPETENZA FINANZIARIA

Nel documento Il processo di consolidamento (pagine 100-102)

AL BILANCIO PATRIMONIALE/ECONOMICO

1. COMPETENZA FINANZIARIA

Il Legislatore, già con l’entrata in vigore del D.Lgs. 77/1995, successivamente ripreso dalle nor- me del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), ha tentato di introdurre nei sistemi contabili degli Enti Locali proce- dure di contabilità economica, al fi ne di uniformare le scritture contabili pubbliche con le procedure di contabilità applicate dalle aziende.

L’art. 227, TUEL, prevede infatti che “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante

il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”.

Mentre il conto del bilancio analizza i risultati fi nali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio fi nanziario annuale rispetto alle previsioni, il conto economico “….evidenzia i componenti

positivi e negativi dell’attività dell’Ente secondo criteri di competenza economica”.

La norma non individua specifi catamente il sistema contabile che gli Enti Locali devono adottare per la predisposizione del rendiconto della gestione e lascia ad essi piena autonomia nell’adozione della metodologia ritenuta più idonea alle proprie esigenze (art. 232, TUEL), pur introducendo l’ob- bligo per gli Enti di accludere al conto economico un Prospetto di Conciliazione.

Tale prospetto dovrà includere i dati fi nanziari della gestione corrente del bilancio ed eventuali elementi economici al fi ne di raggiungere il risultato economico e rinviare altresì al conto del patri- monio tutti i valori della gestione non corrente.

Le diverse modalità per addivenire ad un sistema di rendicontazione economico/patrimoniale possono essere riassunte attraverso tre tipologie di procedure:

affi ancamento al sistema di rilevazione dei fatti della gestione in termini fi nanziari, di un sistema di doppia rilevazione che analizzi, per ogni singolo fatto, sia l’aspetto strettamente fi nanziario sia l’aspetto economico/patrimoniale;

introduzione di un sistema di contabilità “integrato”, tale da evitare la duplice rilevazione, at- traverso l’analisi dei singoli fatti secondo il diverso aspetto;

rettifi ca delle scritture fi nanziarie a consuntivo attraverso l’introduzione degli elementi più strettamente economici mancanti, utilizzando un sistema di “conciliazione”.

Il legislatore, ai fi ni dell’applicazione del suddetto art. 227, TUEL, ha introdotto per gli Enti Locali l’obbligo di predisporre il Prospetto di Conciliazione.

Tale obbligo, pertanto, ha spinto la maggior parte degli Enti Locali, ed in particolare quelli di minori dimensioni, all’adozione di sistemi e di scritture specifi catamente destinati alla rilevazione fi nanziaria dei fatti della gestione contabile, limitandosi all’inserimento delle rettifi che economiche

previste sulle singole scritture necessarie al fi ne della predisposizione del rendiconto (terza tipolo- gia di procedura sopra indicata).

Ciò non ha consentito agli Enti di sviluppare le necessarie tecniche e competenze di rilevazione delle componenti e delle informazioni economiche, determinando una carenza che gli Enti si trova- no ora a dover colmare alla luce dell’evoluzione normativa che impone l’affi ancamento alla conta- bilità fi nanziaria “…di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione

unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profi lo fi nanziario che sotto il profi lo economico-patrimoniale”1.

Il concetto di competenza fi nanziaria introdotto dal D.Lgs.118/2011 rafforza ulteriormente principi che già erano contenuti nel D.Lgs. 267/2000, laddove il legislatore aveva attribuito anche al Bilan- cio di previsione pluriennale il carattere di autorizzatorietà in precedenza limitato esclusivamente al Bilancio preventivo annuale.

Tale carattere di autorizzatorietà avrebbe già dovuto garantire la possibilità di effettuare cor- rette imputazioni di accertamenti ed impegni di parte corrente all’esercizio di effettiva spettanza, pur mantenendo la possibilità di assunzione di impegni “di stanziamento” per la parte investimenti (art. 183, co. 5, TUEL).

L’adozione di tecniche di contabilità fi nanziaria attraverso il metodo della “competenza rigorosa”, la possibilità di impostare contratti sia attivi che passivi che tengano conto della durata annuale dell’esercizio fi nanziario, con eventuale scadenza delle rate e dei relativi incassi/pagamenti che consentano i pagamenti nel corso dell’esercizio di corretta spettanza, avrebbero potuto semplifi care e facilitare il raccordo tra le diverse modalità di rilevazione contabile.

A titolo esemplifi cativo, si analizza l’entrata iscritta al titolo IV del Bilancio di un Comune relativa a proventi per rilascio di permessi di costruire (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione).

Generalmente i regolamenti comunali in materia urbanistica prevedono la possibilità di rateizza- zione, anche su più anni, del versamento delle somme dovute, subordinando il rilascio dell’autoriz- zazione stessa al pagamento della prima rata e richiedendo polizze fi dejussorie a garanzia delle scadenze successive.

L’applicazione delle norme di contabilità previste dal TUEL consentirebbero all’Ente di procedere all’immediato accertamento dell’intera somma dovuta, che potrebbe in tal caso essere utilizzata a fi nanziamento di spese di investimento corrispondenti.

Fin da subito sono infatti individuati il creditore, la somma da incassare, la scadenza e l’imputa- zione alla corretta voce di bilancio.

Tale accertamento in tal caso sarebbe iscrivibile per intero sulla competenza dell’esercizio, ma verrebbe riscosso almeno in parte negli esercizi successivi.

Ciò potrebbe comportare quindi un disallineamento della gestione di cassa, nel caso in cui le spese corrispondenti, fi nanziate con tale entrata, venissero realizzate e, di conseguenza, liquidate e pagate.

L’applicazione del metodo della “competenza rigorosa” comporterebbe invece l’accertamento delle somme sulla competenza dell’esercizio corrispondente alla scadenza delle relative rate.

Tale metodo differisce dal metodo della cassa, in quanto non si tratta di iscrivere a bilancio le somme al momento dell’incasso effettivo (il debitore potrebbe anche, nel nostro esempio, non ot- temperare al pagamento alla scadenza concordata), ma di accertarle nell’esercizio in cui il credito viene effettivamente a concretizzarsi.

Nel caso in esempio la rata in scadenza entro l’esercizio costituisce competenza dell’esercizio, la rata in scadenza nell’esercizio successivo costituisce competenza dell’esercizio successivo e può, sulla base del bilancio pluriennale, essere correttamente accertata sugli stanziamenti della corretta annualità.

In tal caso andrà a fi nanziare la parte spesa del bilancio pluriennale corrispondente, consenten- do altresì di avere certezza di copertura già nella prima parte dell’esercizio, facilitandone altresì la gestione di cassa.

Analogamente per la spesa, l’affi damento di un servizio a valenza pluriennale non deve e non può comportare l’assunzione dell’impegno di spesa interamente sull’esercizio in cui tale impegno viene assunto, ma deve essere imputato agli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale in re- lazione al periodo di competenza.

L’affi damento del servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico che comprende il periodo che va dal 15 settembre dell’anno in corso al 15 di giugno dell’anno successivo, va imputato per 3,5/9 al bilancio dell’anno in corso e per 5,5/9 al bilancio dell’anno successivo.

In sede di liquidazione e pagamento delle fatture corrispondenti tale ripartizione dovrà essere rigorosamente verifi cata, in funzione dell’effettivo svolgimento del servizio.

Stesso criterio rigoroso dovrà essere posto nell’accertamento delle entrate da tariffe del servizio stesso.

La gestione delle scritture di contabilità fi nanziaria secondo i principi sopra esposti ben si avvici- na ai criteri della competenza economica ed evita quindi la necessità di adottare numerose rettifi che in sede di prospetto di conciliazione e di redazione del conto economico.

L’introduzione di un sistema di rilevazione “… unitario dei fatti gestionali sia sotto il profi lo fi nan-

ziario che sotto il profi lo economico-patrimoniale”, così come previsto dal D.Lgs.118/2011 dovrebbe

ora portare al superamento di tali operazioni di rettifi ca operate al termine dell’esercizio fi nanziario, consentendo la corretta imputazione dei singoli movimenti contabili analizzati sia sotto il profi lo fi - nanziario (entrate e spese) che sotto il profi lo economico (costi e ricavi).

Ciò comporta la necessità per gli enti di dotarsi di idonei strumenti informativi, tali da consentire che la singola registrazione di ogni fatto gestionale (accertamenti, riscossioni e versamenti per le entrate – impegni, liquidazioni, ordinazione e pagamento per la spesa) venga rilevata sia con impu- tazione alla contabilità fi nanziaria e quindi in relazione alle risorse ed agli interventi del bilancio di previsione, sia con imputazione alla contabilità economico/patrimoniale, in relazione ai diversi conti individuati nell’apposito piano che dovrà essere preventivamente predisposto, attraverso imputa- zioni con il metodo della “partita doppia”.

Si tratta di un metodo di rilevazione integrato che dovrà necessariamente svilupparsi durante tut- ta la durata dell’esercizio attraverso lo svolgimento delle registrazioni contabili e, al termine dell’an- no, delle classiche operazioni contabili di chiusura dei conti che porteranno alla rilevazione sia dei risultati del conto del bilancio, sia di quelli del conto economico e del conto del patrimonio.

Nel documento Il processo di consolidamento (pagine 100-102)