L’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI,
4. PRINCIPI CONTABILI GENERALI E APPLICAT
L’art. 3 del decreto rappresenta uno dei pilastri fondamentali di tutta la nuova architettura conta- bile.
Le Regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali conformano la propria gestione: ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1, parte integrante del decreto;
ai principi contabili applicati defi niti con le modalità di cui all’art. 36, co. 5, e cioè in con- siderazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all’art. 2, co. 7, L. 05/05/2009 n. 42.
Tale norma prevede che entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuati- vi, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge.
L’allegato al decreto prevede i Principi generali così strutturati: 1. Principio dell’annualità
2. Principio dell’unità
4. Principio dell’integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità 6. Principio della signifi catività e rilevanza
7. Principio della fl essibilità 8. Principio della congruità 9. Principio della prudenza 10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verifi cabilità 13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell’equilibrio di bilancio 16. Principio della competenza fi nanziaria 17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
La predisposizione di tali principi è stata realizzata dal Gruppo Bilanci costituito presso il Ministe- ro dell’Economia e delle Finanze nell’ambito della Commissione Tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fi scale (COPAFF).
Il lavoro si è fondato sui principi contabili approvati dall’Osservatorio per la fi nanza e contabilità degli enti locali: lavoro prezioso che ha costituito la base di partenza per la nuova formulazione dei principi generali. A questo riguardo è doveroso richiamare chi ha coordinato e diretto l’Osser- vatorio nelle fasi strategiche di elaborazione dei principi e cioè i due Presidenti Antonio Giuncato e Francesco Staderini a cui deve andare il ringraziamento e la riconoscenza per il lavoro svolto e per l’insegnamento impartito a tutti noi, componenti dell’Osservatorio.
Innovativo è il principio della prevalenza della sostanza sulla forma mentre il principio di compe- tenza fi nanziaria non è sviluppato perché sarà oggetto di sperimentazione nella nuova formulazio- ne, così come si vedrà di seguito.
I principi applicati garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.
L’art. 7, D.P.C.M. 28/12/2011, recante la sperimentazione della disciplina concernente i siste- mi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’art. 36, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevede che gli enti che adottano la contabilità fi - nanziaria adeguano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, al principio contabile generale della competenza fi nanziaria contenuto nell’allegato 1 al D.P.C.M. ed ai seguenti principi contabili applicati:
della contabilità fi nanziaria;
della contabilità economico-patrimoniale; dei bilanci consolidati.
Pertanto con l’emanazione del D.P.C.M. relativo alla sperimentazione si provvede all’approva- zione dei suddetti principi contabili che saranno oggetto di sperimentazione in attesa della defi nitiva approvazione con i decreti integrativi e modifi cativi previsti dalla L. 42/2009.
L’art. 4, Decreto 118/2011, prevede il piano dei conti integrato. Detto piano è adottato al fi ne di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell’ambito delle rappresentazioni contabili.
Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall’elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio fi nanziario gestionale e dei conti economico- patrimoniali, defi nito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati fi nanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.
Il piano dei conti integrato è stato formulato dal gruppo tecnico appositamente costituito nell’am- bito della Commissione Tecnica - COPAFF ed è oggetto di approvazione con il D.P.C.M. sulla spe- rimentazione. Il piano dei conti integrato è articolato su cinque livelli.
Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fi ni del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, di cui all’art. 14, co. 1, lett. c), D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, è costituito almeno dal quarto livello. Ai fi ni della gestione gli enti fanno riferimento anche al quinto livello del piano dei conti raccordo.
Gli artt. 5, 6 e 7 si riferiscono alla transazione elementare. Ogni atto gestionale genera una tran- sazione elementare.
Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifi ca che deve consentire di tracciare le ope- razioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.
ll D.P.C.M. sulla sperimentazione approva la struttura della codifi ca della transazione elementare. Al fi ne di garantire l’omogeneità dei bilanci pubblici, è vietato:
a) l’adozione del criterio della prevalenza;
b) l’imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi; c) assumere impegni sui fondi di riserva.
I primi due punti riguardano anche Province e Comuni, mentre il terzo si riferisce in modo parti- colare alle Regioni perché già rappresenta un comportamento acquisito per gli enti locali. In parti- colare si richiama la criticità rappresentata dall’uso improprio delle “partite di giro” richiamato anche dall’art. 5, D.Lgs. 149/2011 recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni.
Con le modalità defi nite dall’art. 14, co. 8, L. 31/12/2009, n. 196 (Il Ministro dell’economia e delle fi nanze, sentita la Conferenza unifi cata, stabilisce con propri decreti la codifi cazione), sono aggior- nate le codifi che SIOPE secondo la struttura del piano dei conti integrato. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifi che SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrati.
L’art. 9 conferma il concetto di sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche oggetto del de- creto: costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue fi nalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli incorso di realizzazione ed all’andamento dell’ente, a favore dei soggetti interessati al proces- so di decisione politica, sociale ed economico-fi nanziaria.
È un punto fondamentale di tutto l’impianto dell’armonizzazione perché dispone in modo chiaro che gli aspetti contabili e di bilancio non possono essere affrontati se non in una visione sistemica.
Questo aspetto dovrà essere garantito dalla fase di sperimentazione dei nuovi sistemi contabili soprattutto in riferimento agli strumenti di programmazione delle Regioni e degli Enti locali che non sono stati sviluppati in apposito principio contabile applicato da sottoporre a sperimentazione e che dovranno invece essere oggetto dei decreti fi nali che introdurranno a regime il nuovo sistema.