IL SISTEMA DEI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO
1.8. Nota integrativa
In apposita nota integrativa il bilancio consolidato deve, anzitutto fornire le seguenti indicazioni e/o specifi cazioni e/o integrazioni (§§ 42-43):
prospetto in cui risulti, per ciascuna controllata inclusa nell’area di consolidamento, la per- centuale di partecipazione dell’Ente locale, l’ammontare del patrimonio netto e dei debiti di
fi nanziamento nonché l’entità dei crediti e debiti in essere tra Ente locale e ente controllato eliminati in sede di consolidamento;
riepilogo dei dati salienti di bilancio degli enti controllati, presi singolarmente o a gruppi, che non sono consolidate, incluso il totale delle attività, delle passività, dei proventi e del risultato economico d’esercizio;
denominazione degli enti controllati in cui l’ente controllante detiene una partecipazione e/o diritti di voto uguale o minore al 50%, nonché la motivazione della valutazione positiva circa l’esistenza del controllo;
ragioni per cui la partecipazione per più della metà dei diritti di voto effettivi o potenziali di un ente partecipato non costituisce controllo;
data di riferimento del bilancio di un ente controllato, ove tale bilancio è utilizzato per redigere il bilancio consolidato ed è riferito a una data di chiusura oppure a un esercizio diverso da quello dell’ente controllante, e le motivazioni per cui si fa riferimento a una data di chiusura o a un esercizio diverso;
natura e misura di qualsiasi restrizione signifi cativa (per esempio, come risultato di accordi di fi nanziamento o di disposizioni regolamentari) alla capacità dell’ente controllato di trasferire fondi all’ente controllante a titolo di pagamento di dividendi, di distribuzioni similari o di rim- borso di prestiti o anticipazioni;
dati rilevanti i principali settori di attività dell’Ente locale, con separata evidenza delle even- tuali attività di natura meramente commerciale. Per ogni servizio pubblico locale occorre fornire i principali dati economico-fi nanziari, quantitativi e qualitativi ad esso relativo;
criteri generali di redazione e principi di consolidamento; criteri di valutazione;
informazioni di dettaglio dello stato patrimoniale e del conto economico; elenchi degli enti inclusi ed esclusi dal consolidamento;
prospetto di raccordo fra bilancio dell’ente capogruppo e bilancio consolidato.
1.8.1. Indicazione dei criteri generali di redazione e dei principi di consolidamento adottati
Ai fi ni dell’esposizione dei principi e dei criteri di consolidamento delle partecipazioni e delle scel- te operate rispetto alle opzioni offerte, occorre indicare e/o specifi care (§ 44):
i bilanci utilizzati per redigere il bilancio consolidato e le relative date di chiusura; in partico- lare, va chiarito se trattasi dei bilanci dei singoli enti a fi ni legali o dei bilanci predisposti dagli enti partecipati per rifl ettere i principi contabili dell’ente capogruppo;
l’eventuale apporto di rettifi che per esporre i bilanci secondo i principi contabili, con la descri- zione delle medesime e del trattamento contabile delle relative imposte differite;
la motivazione dell’adozione, per lo stato patrimoniale e il conto economico consolidati, all’in- terno di strutture e contenuti degli stati patrimoniali e dei conti economici degli enti inclusi
nel consolidamento soggetti a discipline diverse, della disciplina più idonea a realizzare i fi ni della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e fi nanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese costituito dall’ente control- lante e dagli enti controllati;
eventuali informazioni supplementari fornite in quanto necessarie al fi ne di dare una rappre- sentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e fi nanziaria e del risultato eco- nomico del complesso delle imprese costituito dall’ente controllante e dagli enti controllati; la motivazione della modifi ca, da un esercizio all’altro, delle modalità di redazione dello stato
patrimoniale e del conto economico consolidato, ovvero della struttura e del contenuto degli stessi, e i relativi effetti prodotti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e fi nan- ziaria e del risultato economico consolidati.
1.8.2. Indicazione dei criteri di valutazione
I criteri di valutazione applicati devono essere indicati in modo chiaro e analitico, per ciascuna voce signifi cativa o categoria omogenea di voci dello stato patrimoniale, (§ 45).
Devono altresì essere indicati:
i casi in cui da un esercizio all’altro è cambiato un criterio di valutazione, con la relativa mo- tivazione e specifi cazione degli effetti prodottisi sulle voci di bilancio interessate, sul risultato e sul patrimonio netto consolidato tenendo conto dei relativi effetti fi scali;
i criteri di valutazione non omogenei nell’ambito del Gruppo utilizzati per ottenere una miglio- re rappresentazione rispetto a quella che si sarebbe ottenuta con l’applicazione di un criterio omogeneo, unitamente alle ragioni che a ciò hanno indotto a preferire il criterio non omoge- neo.
1.8.3. Indicazione delle informazioni di dettaglio
Occorre inoltre indicare specifi camente (§ 46):
le ragioni delle variazioni più signifi cative intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo:
la composizione delle voci “costi di impianto e ampliamento” e “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”;
distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua su- periore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifi ca indicazione della natura delle garanzie;
la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, se il loro ammontare è signifi cativo;
l’ammontare degli oneri fi nanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;
se signifi cativo rispetto alla situazione patrimoniale-fi nanziaria consolidata, l’importo com- plessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, specifi cando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento;
la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammon- tare è signifi cativo;
il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolida- mento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse con il metodo propor- zionale;
una illustrazione adeguata delle voci “Riserva di consolidamento”, “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”, “Differenza da consolidamento”, dei criteri utilizzati per la loro deter- minazione e delle variazioni signifi cative rispetto al bilancio consolidato dell’esercizio prece- dente;
le notizie sulla composizione e natura degli impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e fi nanziaria dell’ente, specifi cando quelli re- lativi a enti controllati, collegati, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime, nonché se diversi, a quelli che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento.
1.8.4. Elenchi delle imprese incluse nel consolidamento
Il bilancio consolidato deve essere integrato mediante allegazione di (§ 47): elenco degli enti inclusi nel consolidamento con il metodo integrale; elenco degli enti inclusi nel consolidamento con il metodo proporzionale; elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
elenco delle altre partecipazioni in enti controllati e collegati, di cui non si è adottata la va- lutazione con il metodo del patrimonio netto a causa della irrilevanza delle stesse e delle partecipazioni detenute esclusivamente per la alienazione.
Gli elenchi devono indicare, per ciascuna impresa: denominazione, sede e capitale sociale;
quote possedute dall’ente controllante e da ciascun ente controllato;
se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria, che si può determinare dai patti parasociali, o dai sindacati di voto, o dalla disponibilità del voto su azioni detenute in pegno.