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La società per azion

Nel documento Il processo di consolidamento (pagine 143-145)

IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

Società 1 Società 2 Società 3 non societari Ent

2.2. La società per azion

Si tratta di un tipo societario caratterizzato da autonomia patrimoniale perfetta (nel senso che per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, senza alcuna responsabilità, neppure sussidiaria, dei soci), derogata nel caso di società con azionista unico, il quale risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui abbia appunto posseduto l’intero capitale, e sempreché lo stesso socio unico non abbia provveduto al versamento integrale del con- ferimento o non sia stata attuata la pubblicità prevista dall’art. 2362, c.c..

19 Caroselli, “Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 27/07/2004, n. 272 sul sistema normativo in materia di gestione di servizi pubblici locali”,

in www.dirittodeiservizipubblici.it.

20 La differenza tra servizi pubblici locali e attività rese alla pubblica amministrazione locale può assumere, talvolta, connotati assai sfumati; in ogni caso,

in via di approssimazione, si verte nel campo del servizio pubblico locale in presenza di un’utenza diffusa sul territorio e pagatrice di un prezzo; mentre l’attività è strumentale se la prestazione resa va a benefi cio dell’Ente locale e non dei cittadini, con l’Ente unico pagatore del corrispettivo; cfr. TAR Lom- bardia, sez. Brescia, 27/12/2007, n. 1373, in Foro amm.-Tar, 2007, 3706: “la distinzione tra mero servizio (attività alla pubblica amministrazione) e servizio pubblico va ricercata nel benefi cio diretto dello stesso: ricorre l’ipotesi del servizio pubblico se la prestazione resa dall’appaltatore viene fornita per soddisfare in via immediata le esigenze della collettività o del singolo utente; costituisce, al contrario, mero servizio strumentale quello le cui prestazioni vengono effettuate direttamente a favore della stazione appaltante”.

21 Corte dei conti, sez. controllo reg. Lombardia, 17/10/2011, pag. 517; nonché Corte dei conti, sez. controllo reg. Lombardia, 12/12/2011, pag. 653, ha rile-

vato che la gestione di servizi pubblici locali è incompatibile con la gestione di servizi strumentali, di modo che deve considerarsi preclusa alla società partecipata da Enti locali la contemporanea gestione degli uni e degli altri.

22 Di Russo, Falduto, Puddu, “Governo, controllo e valutazione delle società partecipate dagli enti locali”, MAP, Torino 2009, pag. 27.

23 Cfr. Corte dei conti, sez. contr. reg. Lombardia, 8 luglio 2008 n. 48, in Giurisdiz. amm., 2008, III, 679: lo “strumento societario è per l. correlato ai fi ni

dell’Ente pubblico ed è inerente allo svolgimento di attività di competenza dell’Ente medesimo”, e deve essere utilizzato per “effettive necessità istituzio- nali degli enti territoriali” e non come “veicolo per eludere le normative pubblicistiche in tema di controlli sulla fi nanza pubblica ed in materia di patto di stabilità interno, nonché strumento abusivo per evitare le procedure ad evidenza pubblica che presiedono all’attività contrattuale delle amministrazioni locali”.

L’elemento tipico è dato dal fatto che la partecipazione societaria è rappresentata da azioni: il capitale sottoscritto è diviso in un numero predeterminato di parti di identico ammontare, ciascuna delle quali rappresenta un’azione e attribuisce identici diritti24 nella società e verso la società.

La società si caratterizza pure per il fatto che il sistema di amministrazione e controllo può assu- mere le diverse forme del sistema “tradizionale”, di quello “dualistico” e di quello “monistico”; la scel- ta deve essere indicata nell’atto costitutivo e, nel silenzio, trova applicazione il sistema tradizionale. Secondo tale ultimo paradigma organizzativo, la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali – investiti di un potere di rappresentanza generale – sono chiamati al compimento di tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

Vale il principio generale per cui il numero degli amministratori è stabilito dallo statuto; e che la loro nomina è riservata all’assemblea.

Occorre però tener conto, in prima battuta, dell’art. 50, co. 8, TUEL, a mente del quale, la nomina e la revoca degli amministratori espressione dell’Ente locale nelle società partecipate da Comuni e Province compete, rispettivamente, al Sindaco e al Presidente della Provincia, in quali devono provvedere in conseguenza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

A tale disposizione occorre aggiungere quelle di cui all’articolato della Finanziaria 2007 e del D.L. 78/2010, che, nel complesso, hanno introdotto una serie di rigide limitazioni in ordine al numero dei componenti dell’organo gestiorio e ai relativi compensi, introducendo altresì cause di incompatibilità ulteriori rispetto a quelle previste dal codice civile25.

Ulteriori disposizioni hanno poi introdotto una serie di obblighi pubblicitari in relazione agli ammi- nistratori e relativi compensi.

La funzione di controllo è invece attribuita al collegio sindacale; tale controllo può essere oggi limitato alla gestione sociale (si traduce cioè nella vigilanza in merito all’osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto orga- nizzativo, amministrativo, contabile adottato dalla società), posto che la revisione legale dei conti è rimessa, in presenza di determinati presupposti, a un apposito organo di revisione.

Pure per i collegi sindacali vale l’art. 2449, c.c., che ammette, nelle società partecipate dallo Stato o da Enti pubblici, la previsione statutaria che riserva al socio pubblico il diritto di nominare uno o più sindaci (o, in caso di adozione del sistema dualistico, componenti del consiglio di sorve- glianza), in misura proporzionale alla partecipazione al capitale (i sindaci di nomina pubblica hanno comunque i diritti e gli obblighi dei componenti di nomina assembleare); così come le norme che circoscrivono il potere assembleare di nomina stabilendo, nel massimo, limiti al numero dei membri dei collegi sindacali.

Il sistema dualistico è invece caratterizzato dal fatto che la governance è ripartita tra:

consiglio di gestione, organo cui sono sostanzialmente demandate le funzioni di amministra- zione svolte, nel sistema tradizionale, dall’organo amministrativo e al quale, di conseguenza, in quanto compatibili, le norme stabilite per il consiglio di amministrazione nel modello tradi- zionale;

24 Diritto di voto e intervento in assemblea, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di esaminare libri sociali, diritto a una parte proporzio-

nale degli utili netti e del patrimonio netto in sede di liquidazione, diritto di opzione, di assegnazione di azioni gratuite, di recesso.

25 Per le sole società pubbliche aventi a oggetto la gestione dei servizi pubblici locali, si veda l’art. 4, co. 19, 20 e 21, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito

dalla L. 14/09/2011, n. 148; si veda inoltre, in materia di prorogatio dei componenti dell’organo amministrativo delle società a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina concorrono lo Stato o gli Enti pubblici, l’art. 3, L. 15/07/1994, n. 444 dall’art. 3, L. 15/07/1994, n. 444, per i componenti dell’or- gano amministrativo delle società a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti concorrono lo Stato o gli Enti pubblici.

il consiglio di sorveglianza, collocato in una posizione intermedia tra gestione e controllo, e che cumula, da un lato, le più signifi cative competenze che, nel sistema tradizionale, sono proprie dell’assemblea, e dall’altro, le funzioni di vigilanza e le responsabilità del collegio sin- dacale, non previsto nel sistema dualistico.

L’assemblea ordinaria dei soci conserva funzioni meramente deliberative.

Tutte le società che adottano il sistema dualistico sono assoggettate al controllo di un soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

Il sistema monistico, infi ne, si caratterizza per la coesistenza, nell’ambito del consiglio di ammi- nistrazione, di un organo di gestione ed uno di controllo – il comitato per il controllo sulla gestio- ne – composto da amministratori non esecutivi indipendenti (in quanto in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, oltre a quelli ulteriormente previsti dallo statuto, da codici di comportamento predisposti da associazioni di categoria, o dal codice di autodisciplina per le società quotate), e che eredita le funzioni proprie, nel sistema tradizionale, del collegio sindacale.

Resta ferma, in ogni caso, la soggezione al controllo di un soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (persona fi sica o società di revisione) iscritto nell’apposito registro.

Anche nel sistema monistico, l’assemblea, infi ne, conserva funzioni deliberative interne.

Nel documento Il processo di consolidamento (pagine 143-145)