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La procedura di consolidamento

Nel documento Il processo di consolidamento (pagine 180-188)

IL SISTEMA DEI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO

1.7. La procedura di consolidamento

Il Principio specifi ca che l’Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve procedere ag- gregando i bilanci degli enti inclusi nell’area di consolidamento voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell’attivo, del passivo, dell’attivo netto/patrimonio netto, dei proventi e degli oneri, secondo i prospetti riportati nell’allegato A, che costituiscono parte integrante del Principio. Il metodo di aggregazione dei valori può fare riferimento ai valori contabili, senza attribuzione dell’av- viamento alle diverse attività e passività. L’adozione di un diverso criterio deve essere adeguata- mente documentato nella informativa supplementare.

Il modello di bilancio da adottare, pertanto, non è libero, ma fa riferimento all’allegato A, che sta- bilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale (§ 15).

In merito all’aggregazione dei bilanci, si consideri l’esempio di seguito riportato.

Stato patrimoniale di A Stato patrimoniale di B

Attività di varia natura 900 Passività totali 30 Attività di varia natura 420 Passività totali 120 Partecipazioni in B 180 Patrimonio netto 1.050 Partecipazioni in B 0 Patrimonio netto 300

TOTALE 1.080 TOTALE 1.080 TOTALE 420 TOTALE 420

Stato patrimoniale consolidato

Attività di varia natura 1.320 Passività totali 150 Partecipazioni in B 0 Patrimonio netto 1.170 PN soci di minoranza 0

TOTALE 1.320 TOTALE 1.320

Conto economico di A Conto economico di B

Fatturato 500 Fatturato 200

Costi 300 Costi 150

Reddito netto 200 Reddito netto 50

Conto economico consolidato

Fatturato 700

Costi 450

Reddito netto 250

di gruppo 250

di soci di minoranza 0

1.7.1. I presupposti di una corretta procedura di consolidamento

Una corretta procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili dei soggetti inclusi nell’area di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro.

Affi dabilità dell’informazione contabile

È fondamentale che ciascun ente da consolidare abbia un affi dabile sistema dei conti, basato sulla partita doppia, per arrivare alla corretta elaborazione del conto economico e del conto del patrimonio.

In difetto, perché si possa considerare rispettato il Principio occorre che sia precisato (§ 16): il sistema contabile adottato presso ciascun ente interessato;

il processo complessivo che dalla rilevazione presso i singoli enti perviene al bilancio di Gruppo Ente Locale;

gli strumenti di controllo interno e di revisione che assicurano che l’informazione contabile prodotta sia chiara, veritiera e corretta.

La corretta esecuzione della procedura di consolidamento presuppone, inoltre, che presso cia- scun ente da consolidare sia stato sviluppato un ordinato processo di determinazione e rilevazione quantitativa (§ 17).

È auspicabile che gli Enti locali avviino un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente bre- vi, l’allineamento di tutte le contabilità di Gruppo (§ 19).

L’attendibilità dell’informazione contabile deve essere assicurata in ogni caso dall’Ente locale il quale deve specifi care gli strumenti (controllo interno, revisione interna e revisione esterna) attra- verso i quali tale attendibilità è assicurata (§ 18).

Omogeneità e uniformità dei bilanci da consolidare

Inoltre, è necessario che i diversi enti del Gruppo Ente Locale offrano documenti contabili omo- genei, oltreché uniformi sotto il profi lo dei periodi amministrativi rappresentati.

A tal fi ne:

i bilanci dell’ente controllante e degli enti dal primo controllati utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono essere redatti alla stessa data (§ 26);

se le date di chiusura del bilancio dell’ente controllante e dell’ente controllato sono diverse, l’ente controllato deve predisporre, ai fi ni del consolidamento, un bilancio aggiuntivo alla stessa data di riferimento del bilancio dell’ente controllante (§ 26);

se ciò non sia possibile, e quindi il bilancio di un ente controllato utilizzato nella preparazio- ne del bilancio consolidato sia riferito a una data di chiusura diversa da quella del bilancio dell’ente controllante, devono essere operate le rettifi che relative alle operazioni o fatti signifi - cativi intervenuti tra la data di chiusura del bilancio dell’ente controllato e la data di riferimento del bilancio dell’ente controllante (§ 27).

1.7.2. Applicazione di principi contabili uniformi nel consolidamento

La redazione del bilancio consolidato impone che a operazioni e fatti simili in circostanze ana- loghe, siano applicati principi contabili uniformi; in via tendenziale, vanno preferiti i principi adottati prevalentemente dagli enti controllati piuttosto che quelli stabiliti dal D.Lgs. 267/2000 (§ 28).

Ciò presuppone, a monte, che i bilanci delle monadi del Gruppo siano stati anch’essi redatti in base a principi contabili e criteri di valutazione uniformi, in modo da consentire l’aggregazione de- gli stati patrimoniali e conti economici relativi agli enti inclusi nell’area di consolidamento, secondo voci omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a confl uire nelle voci cor- rispondenti del bilancio consolidato (§§ 29-30). Ad esempio, l’aggregazione di bilanci di due enti che operano nello stesso settore, di cui uno rileva a conto economico i costi di ricerca e sviluppo al momento del loro sostenimento e l’altro li capitalizza, pur essendo entrambi nelle medesime condi-

zioni, non è funzionale alla corretta rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica consolidata (§ 29).

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci dell’Ente locale e degli enti controllati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, deve attuarsi un processo di armonizzazione a livello di bilanci d’esercizio delle singole monadi del Gruppo Ente Locale e, nei limiti in cui ciò non sia possibile, mediante le opportune rettifi che in sede di consolidamento (§ 30).

È consentito derogare all’adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; ma in tal caso l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità (§ 30).

Inoltre, è consentito non rifl ettere gli effetti della difformità nei principi contabili adottati da uno o più enti controllati, qualora irrilevanti sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore con- solidato della voce in questione (come accade, ad esempio, nel caso di un elemento patrimoniale di importanza marginale, presente in poche imprese consolidate) (§ 31).

1.7.3. Eliminazione delle operazioni infragruppo

Occorre, quindi, trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e fi nanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria.

Vanno eliminati, pertanto, gli effetti di tutte le operazioni infra-gruppo (ossia tra enti inclusi nell’a- rea di consolidamento) che, altrimenti, determinerebbero un’alterazione dei saldi consolidati; di conseguenza, il bilancio consolidato deve rappresentare esclusivamente le operazioni nei confronti di soggetti terzi estranei al Gruppo (§ 20).

A tal fi ne, occorre:

a) eliminare il valore contabile delle partecipazioni dell’ente controllante in ciascun ente control- lato e la corrispondente parte dell’attivo netto/patrimonio netto di ciascun controllato posse- duta dall’ente controllante (indicazioni sul trattamento contabile di un eventuale avviamento possono essere rinvenute nei principi contabili nazionali e internazionali di riferimento che riguardano le aggregazioni di imprese) (§ 20);

b) identifi care la quota di pertinenza di terzi al valore del risultato economico positivo o negativo d’esercizio degli enti controllati consolidati (§ 20);

c) identifi care la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto (ossia il valore di quelle in- teressenze di terzi alla data dell’acquisto della partecipazione, da calcolarsi alla luce dei principi contabili nazionali e internazionali di riferimento che riguardano le aggregazioni di imprese; ovvero la quota di pertinenza di terzi delle variazioni nel patrimonio netto dalla data dell’acquisizione) degli enti controllati consolidati separatamente dal patrimonio netto di per- tinenza dell’ente controllante (§ 20). In presenza di diritti di voto potenziali, le quote di utile o perdite e delle variazioni del patrimonio netto attribuito all’ente controllante ed ai terzi vanno determinate in base agli attuali assetti proprietari e non rifl ettono la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto potenziali (§ 20);

d) eliminare saldi e le operazioni, all’interno del complesso economico, inclusi i proventi originati da vendite e trasferimenti, i proventi rilevati a seguito di uno stanziamento o di altra auto- rizzazione di spesa, gli oneri, i dividendi o distribuzioni similari (§§ 22-23); per disposizione transitoria, gli Enti locali non sono tenuti all’eliminazione dei saldi e delle operazioni all’interno del complesso economico per bilanci relativi a esercizi iniziati nell’anno precedente la data delle prima adozione del Principio (§ 49); ciò in quanto gli enti controllanti che adottano per la prima volta il principio possono avere molti enti controllati che effettuano un numero signi- fi cativo di operazioni fra loro rendendo, di tal modo, di diffi cile identifi cazione le operazioni e i saldi che devono essere eliminati ai fi ni del bilancio consolidato del complesso economico (§ 50); l’Ente locale che si avvalga della disposizione transitoria, deve rilevare il fatto che non tutti i saldi e le operazioni infragruppo sono stati eliminati (§ 51);

e) eliminare gli utili e le perdite derivanti da operazioni all’interno del complesso economico compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni (§ 23). Le perdite all’interno del complesso economico possono indicare una riduzione di valore che è necessario rappresentare nel bilancio consolidato. Indicazioni sulle differenze temporali de- rivanti dall’eliminazione di risultati economici positivi e negativi originati da operazioni all’in- terno del complesso economico possono essere rinvenute nei principi contabili nazionali e internazionali di riferimento che riguardano le imposte sul reddito (§ 23);

f) considerare separatamente e non elidere l’imposta nel caso di operazioni tra ente control- lante e suoi enti controllati che comportino un trattamento fi scale difforme (§ 24). Nel caso dell’imposta sul valore aggiunto, infatti, questa dovrà essere registrata come onere nel conto economico consolidato a causa della sua indetraibilità per l’Ente locale controllante.

1.7.4. I metodi di consolidamento: integrale, proporzionale e del patrimonio netto

I metodi in applicazione dei quali si procede al consolidamento sono: il metodo integrale;

il metodo del patrimonio netto; il metodo proporzionale.

L’ambito di applicazione di ciascun metodo è defi nito con riferimento alla entità da consolidare.

Il metodo integrale

Secondo il Principio, così come per l’IPSAS 6, il metodo integrale di consolidamento prevede che gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci dell’Ente locale e degli enti inclusi nell’area di consolidamento siano sommati tra loro; il che comporta l’assunzione di tutte le attività, passività, costi e ricavi delle imprese consolidate al fi ne di mostrare la complessiva struttura del Gruppo come unica entità.

Le quote di partecipazione di pertinenza di terzi vengono evidenziate nel patrimonio netto in una voce a parte, denominata “capitale e riserve di terzi”. Analogamente gli utili di spettanza di terzi sono rappresentati in una voce separata dall’utile di Gruppo e con la specifi ca denominazione di “Utili di spettanza di terzi”. Dai valori vengono inoltre eliminate opportunamente le operazioni infragruppo.

La differenza fra il valore contabile delle partecipazioni risultante dal bilancio d’esercizio dell’Ente locale e la corrispondente frazione di patrimonio netto degli enti partecipati è imputata al patrimonio netto di competenza del Gruppo.

Esempio di Metodo integrale con evidenziazione degli interessi minoritari

Ente locale (società madre) A Partecipazione 90%

S.p.A.(società controllata) B Capitale sociale = € 500

Conto del patrimonio dell’ente locale (valori correnti al 31/12/n) Attivo Partecipazioni 450 (B: 500 x 90%) Altre attività 6.150 Tot. Attivo 6.600 Passivo Patrimonio Netto 2.000 .... Debiti 4.600 .... Tot. Passivo 6.600

Stato patrimoniale della società controllata B (valori correnti al 31/12/n) Attivo Attività 2.000 Tot. Attivo 2.000 Passivo Capitale 500 Riserve 200 Risultato economico 500 Patrimonio Netto 1.200 .... Debiti 800 .... Tot. Passivo 2.000

Patrimonio netto del Gruppo Società capogruppo A:

• PN di A 2.000

• Quota del CS di B 90% di 500 = 450

• Riserve di B 90% di 200 = 180

• RE di B 90% di 500 = 450

PATRIMONIO NETTO della CAPOGRUPPO A 3.080

La quota di terzi è composta da una parte del:

• CS di B 10% di 500 = 50

• Riserve di B 10% di 200 = 20

• RE di B 10% di 500 = 50

PATRIMONIO NETTO DI TERZI = 120

Stato patrimoniale Consolidato (valori correnti al 31/12/n)

Attivo

Attività 8.150

Tot. Attivo 8.150

Passivo

Patrimonio netto (A) 2.000

Riserve consolidate (90% di B) 180

Risultato consolidato (90% di B) 450

Patrimonio Netto Consolidato 2.630

Quote di terzi 120

Debiti 5.400

Tot. Passivo 8.150

Consolidamento dei Conti economici

Conto economico Ente locale

Costi 1.500 Ricavi 1.500

Conto economico Società controllata B

Costi 1.200 Ricavi 1.700

Utile 500

Il risultato economico “globale”

La quota di pertinenza dell’ente locale (Società capogruppo A) è composta da: • 90% di € 500 = € 450

La quota di terzi è composta da una parte del: • 10% di € 500 = 50

Il Conto economico consolidato – metodo integrale

Conto economico consolidato

Ricavi 3.200

Costi - 2.700

Risultato globale 500

Quota di terzi - 50

Risultato consolidato 450

Il metodo del patrimonio netto

Tale metodo, secondo all’IPSAS 7, prevede che il consolidamento avvenga inscrivendo il valore della partecipazione nell’ente controllato al patrimonio netto. Il costo originario della partecipazione iscritto nel bilancio d’esercizio dell’Ente locale deve essere rettifi cato per tenere conto degli utili o delle perdite dell’ente partecipato conseguiti nei periodi successivi all’acquisizione della partecipa- zione, detratti i dividendi e operate le rettifi che richieste dai principi di redazione del bilancio conso- lidato.

Il metodo proporzionale

Tale metodo consiste nel consolidare gli elementi patrimoniali ed economici in modo proporzio- nale alla quota di partecipazione.

Ciò implica che:

le attività e le passività, i componenti positivi e negativi dell’ente partecipato sono riportati pro-quota nel bilancio di gruppo;

i valori derivanti da rapporti infragruppo sono eliminati in proporzione alla percentuale parte- cipativa detenuta;

la partecipazione viene elisa in contropartita della corrispondente frazione di patrimonio net- to.

L’IPSAS 8 stabilisce che il metodo proporzionale di consolidamento consiste nel sommare tra loro gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci degli enti inclusi nell’area di consolidamento e dell’Ente locale, eliminando opportunamente le operazioni infragruppo. Il bilancio consolidato deve quindi rilevare solo attività, passività, costi, ricavi attribuibili all’Ente locale, che ne è il controllante in relazione alle sue quote di possesso.

1.7.5. La contabilizzazione della partecipazione in ente collegato all’ente locale

La partecipazione dell’Ente locale deve essere contabilizzata nel bilancio consolidato con il me- todo del patrimonio netto (§ 38).

Il metodo del patrimonio netto deve essere abbandonato:

quando la partecipazione sia acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismis- sione futura (§ 38);

quando l’Ente locale cessa di avere un’infl uenza notevole sull’altro ente ma continua a dete- nerne una partecipazione (§ 39);

quando l’ente partecipato opera in presenza di gravi restrizioni di lungo periodo che riducono notevolmente la sua capacità di trasferire fondi o fornire altri benefi ci non fi nanziari all’ente partecipante per suo conto (§ 39).

Nei predetti casi, il valore contabile della partecipazione, alla data in cui si verifi ca il fatto che determina l’abbandono del criterio del patrimonio netto, deve essere considerato come costo.

1.7.6. La contabilizzazione della partecipazione in un ente soggetto a controllo congiunto

L’Ente locale deve rilevare nel bilancio consolidato la partecipazione in un’entità giuridica a con- trollo congiunto utilizzando il metodo proporzionale (§ 40), allegando circostanze di diritto o di fatto sulle quali il controllo congiunto si fonda (§ 25).

In alternativa al metodo proporzionale, l’Ente locale può contabilizzare la partecipazione in un ente a controllo congiunto applicando il metodo del patrimonio netto (§ 40), il cui utilizzo peraltro resta precluso a partire dalla data in cui venga meno il controllo congiunto da parte dell’Ente locale o la sua infl uenza notevole su un ente a controllo congiunto (§ 40).

1.7.7. Le quote di pertinenza di terzi

I proventi e gli oneri di un ente controllato sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data di acquisizione (come defi nita alla luce dei principi contabili nazionali e internazionali3 riferiti alle

aggregazioni di imprese). La differenza tra il corrispettivo della dismissione dell’ente controllato e il suo valore contabile alla data della cessione, comprensiva dell’importo complessivo di eventuali differenze di cambio che si riferiscono all’ente controllato e rilevate nel patrimonio netto in conformi- tà all’IPSAS 4 “Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere” è rilevata nel conto economico del bilancio consolidato come plusvalenza o minusvalenza sulla vendita dell’ente controllato (§ 33).

La quota di pertinenza di terzi deve essere presentata, nello stato patrimoniale del bilancio con- solidato, all’interno dell’attivo netto/patrimonio netto, separatamente dall’attivo netto/patrimonio net- to dell’entità controllante. Anche la quota di pertinenza di terzi relativa al risultato economico positi- vo o negativo del complesso economico deve essere presentata separatamente (§ 34).

Il risultato economico positivo o negativo d’esercizio è attribuito all’ente controllante e alle inte- ressenze di terzi. Poiché in entrambi i casi si tratta di attivo netto/patrimonio netto, l’importo attribu- ito alle interessenze di terzi non costituisce un provento o onere (§ 35).

Le perdite riferibili a terzi in un ente controllato consolidato possono eccedere la quota di perti- nenza di terzi del patrimonio netto dell’ente controllato. L’eccedenza, e ogni ulteriore perdita attri- buibile agli azionisti di minoranza, sono attribuite all’ente controllante ad eccezione della parte per la quale gli azionisti di minoranza hanno un’obbligazione vincolante a coprire la perdita con investi- menti aggiuntivi e sono in grado di farlo. Se, successivamente, l’ente controllato realizza un risultato economico positivo, tale risultato è attribuito agli azionisti dell’ente controllante fi no a concorrenza delle perdite di pertinenza degli azionisti di minoranza ma che erano state precedentemente assor- bite dagli azionisti dell’ente controllante (§ 36).

Se un ente controllato ha emesso azioni privilegiate cumulative che sono possedute da azionisti di minoranza e sono classifi cate come patrimonio netto, l’ente controllante calcola la sua quota di utili o perdite dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata (§ 37).

1.7.8. Le differenze di consolidamento

All’esito dell’eliminazione delle partecipazioni si possono verifi care due situazioni: a) Valore di iscrizione della partecipazione = alla relativa frazione di patrimonio netto; no “differenza contabile”

b) Valore di iscrizione diverso dalla corrispondente frazione di patrimonio netto. La “differenza contabile” può essere:

negativa: se il valore della partecipazione è inferiore al corrispondente patrimonio netto; positiva: se il valore della partecipazione è superiore al corrispondente valore di patrimonio

netto

La differenza negativa può essere trattata:

a) con l’iscrizione in una voce del patrimonio netto di gruppo denominata “riserva di consolida- mento”

b) con l’iscrizione in una voce denominata “fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”, quando sia dovuta a previsione di risultati economici sfavorevoli.

La differenza positiva può essere trattata:

1) con l’iscrizione alla voce dell’attivo “differenza da consolidamento” 2) in detrazione alla “riserva di consolidamento”.

Nel documento Il processo di consolidamento (pagine 180-188)