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Il controllo sul rispetto delle

Capitolo 1 Profili generali di diritto ed

3. La riduzione del rischio

3.1. Il controllo sul rispetto delle

Come detto lo studio dei fenomeni, l'analisi e la valutazione dei rischi compongono il quadro d'insieme propedeutico a mettere in atto tutto quanto necessario a garantire il maggior livello di sicurezza possibile e, quindi, i loro esiti dovrebbero essere il punto di partenza per qualsiasi operazione di riduzione del rischio compresa la normazione. Malgrado essa si collochi più

precisamente tra le misure non strutturali, i suoi riflessi in tutti i settori e la tragicità degli eventi che la cronaca ci racconta, quasi quotidianamente impongono una trattazione prioritaria della questione connessa alla scarsa effettività dell'ordinamento vigente estesa purtroppo ben al di là dell'ambito in questione. Il nocciolo del problema consiste non già nell'assenza di regole, che anzi per alcuni versi risultano eccessivamente numerose, bensì nella loro inadeguata applicazione da parte dei soggetti interessati e dal poco efficace lavoro degli apparati di controllo spesso onestamente non messi nelle condizioni di operare o, addirittura, accusati di interferire a danno del processo di crescita

economica . Qui di seguito si descriveranno a titolo esemplificativo i casi riguardanti l'attività edilizia, l'igiene e sanità pubblica e il controllo sull'adozione dei criteri volte alla prevenzione degli incendi ben sapendo che analoghe funzioni sono giornalmente adempiute per molti altri oggetti. L’abusivismo edilizio è un fattore critico per quanto riguarda la gestione integrata in quanto esso aumenta esponenzialmente i valori dell'esposizione, magari con la costruzione di abitazioni in zone inedificabili nell'immediatezza dell'alveo di un fiume o di strutture alberghiere a poche centinaia di metri da crateri vulcanici , e della vulnerabilità, a causa del frequente mancato uso di materiali dalle idonee caratteristiche come nel caso del c.d. "calcestruzzo depotenziato". Più precisamente, tuttavia, si fa riferimento alla nozione di abuso edilizio in tutte quelle eventualità in cui sono violate

disposizioni di legge o regolamentari da un lato e/o le clausole del titolo abilitativo, attualmente denominato permesso di costruire , dall'altro. La forma più grave di abusivismo si manifesta nel caso in cui l'attività venga messa in opera senza il previo conseguimento dell'autorizzazione oppure in totale o parziale difformità da essa. In questi casi, diversamente dai meno gravi in cui è

corrisposta una sanzione pecuniaria, l'amministrazione procede all'intimazione nei confronti del responsabile affinché costui provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi

altrimenti l'area sarà acquisita al patrimonio comunale gratuitamente. Qualora il dirigente comunale responsabile in materia non adempia ai suoi doveri sono previsti, dall'art. 31597 8° comma del D.P.R. 380 del 2001598, poteri sostitutivi in capo all'assessorato regionale competente mentre è necessario tenere a mente come al procedimento amministrativo può affiancarsi quello penale ad opera della magistratura599. La doverosa azione repressiva di natura amministrativa, nella quale si estrinseca il principio del buon andamento, non è soggetta a termini di prescrizione e decadenza e, in quanto di natura vincolata, non necessita di motivazioni né di bilanciamenti con altri

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L'art. 31, 8° comma, afferma che: " 8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorita' giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale".

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D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

599 L'art. 44 infatti prevede sanzioni che vanno dall'ammenda per le violazioni minori sino all'arresto per quelle

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interessi600.La molteplicità dei fenomeni potenzialmente lesivi rispetto alla salute individuale e collettiva e, di conseguenza, la ricchezza della disciplina regolatoria ad essa collegata nonché delle forme di controllo sulla sua applicazione non consentono l'esposizione generale per cui si procederà a titolo esemplificativo con la trattazione del tema relativo alla "salubrità e pulizia" 601delle acque destinate al consumo umano anche per quanto concerne la presenza di "sostanze radioattive"602. L'art. 2 del d. lgs 31 del 2001 ricomprende all'interno della nozione di consumo umano sia le attività di preparazione di cibi e bevande che gli altri utilizzi domestici oltre alla "fabbricazione, il

trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato"603 di prodotti destinati a tal fine sia che la consegna della risorsa idrica avvenga mediante rete di distribuzione da parte del Gestore del

Servizio Idrico integrato che attraverso cisterne, bottiglie o altri contenitori. Per raggiungere l'obiettivo di garantire l'accesso sicuro all'acqua ai diversi utilizzatori sono disposti specifici obblighi sia in capo ai privati che alle amministrazioni i principali dei quali consistono nell'effettuazione di periodici controlli, rispettivamente denominati interni ed esterni, volti ad accertare i livelli di qualità delle acque in relazione alla presenza, in assoluto o in relazione a determinati parametri o soglie, o meno di "microrganismi, parassiti o altre sostanze"604 capaci di minacciare la salute degli utenti tra cui devono considerarsi a pieno diritto anche elementi

radioattivi come il radon o il trizio. L'importanza di tali operazioni è quanto mai notevole in un contesto di diffusa vetustà della rete acquedottistica italiana la quale, oltre a determinare in media lo sperpero di un terzo605 dell'acqua trasportata, è spesso caratterizzata dalla contaminazione ad opera di diversi elementi tra cui anche sostanze molto pericolose come l'arsenico o il tallio606. Infine, riveste un'importanza notevole anche l'accertamento dell'adozione delle cautele disposte in materia di prevenzione antincendi specie in relazione a particolari operazioni maggiormente soggette a rischio. In primo luogo, il nuovo Regolamento di prevenzione incendi, emanato con D.P.R. 151 del

600

Spena M. C., La reperessione degli abusi edilizi tra doverosità dell'operato della pubblica amministrazione e legittimo affidamento del privato, in Rivista Giuridica dell'Edilizia, fasc.4, 2015.

601 L'art. 1, rubricato "Finalità", del d. lgs. 31 del 2 febbraio 2001 di "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla

qualita' delle acque destinate al consumo umano" dispone "1. Il presente decreto disciplina la qualita' delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla

contaminazione delle acque, garantendone la salubrita' e la pulizia".

602

Decreto legislativo n. 28 del 15 febbraio del 2016 recante "Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano".

603

L'art. 2, 2° comma, prevede che: "1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) "acque destinate al consumo umano": 1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori; 2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualita' non puo' avere

conseguenze sulla salubrita' del prodotto alimentare finale". cambiare discorso e mettere sia gli usi domestici che quelli connessi alla fabbricazione ecc.

604

L'art. 4, 1° comma e 2° comma lett. a), stabilisce che: " 1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite. 2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano: a) non devono contenere microrganismi e parassiti, ne' altre sostanze, in quantita' o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana".

605 D'Angelis E., "Italiani con gli Stivali", op. cit., p. 249 606

Si veda, tra le decine di articoli di stampa e dichiarazioni ufficiali, il comunicato stampa dell'Agenzia regionale di sanità del 4 dicembre 2014 intitolato "Tallio a Pietrasanta: verso l'Accordo di programma" e reperibile sul sito ufficiale dell'agenzia all'indirizzo: https://www.ars.toscana.it/it/press-room/rassegnastampa/2781-acque-inquinamento-tallio- pietrasanta-verso-accordo-programma.html

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2011607, individua tutta una serie di attività potenzialmente pericolose suddividendole in tre diverse categorie indicate con le lettere "A", "B" e "C" alle quali corrispondono specifiche disposizioni. Limitandosi all'esposizione di quanto stabilito per l'intrapresa di nuovi esercizi soggetti a tale disciplina, il regolamento e il decreto ministeriale di attuazione prevedono la presentazione al comando provinciale del C.N.VV.FF. di una istanza di valutazione del progetto e di una

segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) con la prima obbligatoria per le sole categorie B e C e la seconda da effettuarsi per tutte le tipologie anteriormente all'avvio dell'attività. Entro i successivi 60 giorni il comando effettua apposite visite tecniche miranti a verificare l'adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi al termine delle quali, qualora abbiano esito positivo, sono rilasciati una copia del verbale della visita tecnica, su richiesta dell'interessato titolare di attività di tipo A e B, o il Certificato di prevenzione incendi, per quelle identificate dalla lettera C. Al

contrario, nell'evenienza in cui l'accertamento si concluda con un risultato negativo , il comando può adottare provvedimenti atti a vietare la prosecuzione di quanto in opera tranne il caso in cui il responsabile sia in grado di implementare i necessari adeguamenti nel termine ultimo di 45 giorni.