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Misure di igiene e sanità pubblica e

Capitolo 1 Profili generali di diritto ed

3. La riduzione del rischio

3.2. Le misure strutturali per la riduzione

3.2.4. Misure di igiene e sanità pubblica e

I cambiamenti climatici non si ripercuotono solamente sull'intensificazione dei fenomeni atmosferici e sulla temperatura media globale de pianeta bensì, insieme al peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie nelle bidonville africane, nelle favelas sud-americane o nelle megalopoli asiatiche(sars, mers, ebola, h1n1) causato dall'afflusso di milioni di individui

provenienti dalla zone rurali e alle sempre maggiori potenzialità offerte da mezzi di comunicazione sempre più celeri nel trasferire persone, animali e merci, anche sul versante della salute pubblica. Infatti, se i primi incidendo sulle caratteristiche relative alla temperatura, all'umidità, ecc..., dei luoghi possono causare l'adattamento di vettori patogeni prima assenti come il caso della zanzara tigre a cui deve attribuirsi l'epidemia di Chikungunya che ha colpito l'Italia nel corso del 2007 con ben 217 contagiati653, le seconde, favorendo la sempre crescente interconnessione tra sistemi produttivi, sociali e, immancabilmente, naturali distanti altrimenti migliaia di chilometri, fanno si che in un breve lasso di tempo possano svilupparsi focolai che, se non individuati e contrastati con rapidità, possono agilmente sottrarsi alle successive azioni di contrasto messe in atto dalle autorità sanitarie. Al fine di evitare tali fenomeni sono necessari interventi di prevenzione quali

l'effettuazione di operazioni di disinfestazione secondo quanto raccomandato ad esempio e tra l'altro dalla circolare del Ministero della Sanità sul " Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle

arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con particolare riferimento a virus Chikungunya, Dengue e virus Zika"654 o misure di profilassi internazionale come la sospensione delle

interrate che consenta l'assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche; -i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono possibili eccezioni a tale

disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico- ambientale; - il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno".

653 Direzione generale della Prevenzione Sanitaria e Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari;

Circolare prot. 17200 del 16 giugno 2016.Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con particolare riferimento a virus Chikungunya, Dengue e virus Zika, Ministero della Salute, 2016, p. 2.

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importazioni di carni o animali vivi da paesi in cui hanno avuto origine o si sono diffuse patologie contagiose o vere e proprie epizozie come nel caso della Decisione di esecuzione (UE) n

2016/2008 della Commissione del 15 novembre 2016 recante "misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri e che stabilisce le condizioni per la movimentazione di bovini vivi, ruminanti selvatici in cattività e alcuni loro prodotti[...]"655 e il controllo di tutti coloro che si sono recati in territori a rischio come sancito tra l’altro dalla circolare avente ad oggetto la "Sorveglianza sanitaria nei confronti di personale di organizzazioni non

governative e cooperanti impiegati nei Paesi affetti"656 dalla malattia da virus Ebola. In realtà, all'interno del perimetro dell'Igiene e Sanità Pubblica sono moltissimi i rischi da cui possono

scaturire emergenze anche di vasta portata e per le quali devono costantemente essere implementate misure preventive: salute veterinaria e igiene di cibi e bevande, vigilanza fitosanitaria e utilizzo di diserbanti, pesticidi ed altre sostanze nel settore agricolo, standard igienici per luoghi di lavoro, asili, scuole, ecc...Oltre a quanto detto nel paragrafo l'attenzione sarà rivolta prioritariamente alla disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari per le abitazioni e ad un rapido inquadramento del recentissimo ritorno all'imposizione di obblighi vaccinali. Il Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975657 prevede, infatti, l'adozione di specifici accorgimenti nella realizzazione di locali adibiti ad uso residenziale affinché siano garantite idonee condizioni di salubrità ed igienicità onde evitare lo scatenarsi di patologie in coloro che vi alloggiano. L'obiettivo principale e quello di assicurare standard ottimali di qualità dell'aria attraverso l'imposizione di una misura minima per l'altezza dei vani, pari a 2,70 metri658, o per la superficie totale in rapporto al numero dei residenti, uguale a 14 metri quadrati per ciascun individuo o della presenza di finestre apribili almeno in tutte le stanze da letto, nella cucina e nel soggiorno659. Qualora la ventilazione naturale così determinata non risulti sufficiente agli scopi prefissati è obbligatoria la realizzazione di impianti per la

ventilazione forzata660 anche al fine di impedire la formazione di condensa sulle pareti. Tali

condizioni appaiono quanto mai necessarie anche nel caso in cui esigenze particolari impongano la

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Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari, "Circolare 27370 del 30 novembre 2016. Dermatite Nodulare Contagiosa del Bovino (Lumpy Skin Disease). Misure di controllo straordinarie su tutto il territorio

nazionale".

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Direzione generale della prevenzione sanitaria, Circolare del 13 febbraio del 2015, Malattia Virus Ebola (MVE) in Africa Occidentale. Sorveglianza sanitaria nei confronti di personale di organizzazioni non governative e cooperanti impiegati nei Paesi affetti, Ministero della Salute, 2015.

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Decreto ministeriale del 5 luglio 1975 recante "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione"

658 L'art. 1, 1° e 2° comma, specificano che: "L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m.

2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m. 2,55".

659 L'art. 2, infatti, stabilisce che: "per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq.

14, per i primi 4 abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile".

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L'art. 6 dispone che: "quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non

consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli".

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cura di domiciliare per individui affetti da gravi patologie o da malattie diffusive e infettive661. Malgrado quanto sinora affermato, la misura strutturale di prevenzione dall'efficace di gran lunga maggiore si è sinora dimostrata la vaccinazione attraverso l'inoculazione di agenti patogeni

appositamente trattati nel soggetto sano con lo scopo di adattare il sistema immunitario a rispondere con efficacia ad eventuali successivi contatti con i medesimi. proprio tale pratica è stata al centro delle polemiche a seguito della reintroduzione662 dell'obbligo vaccinale per tutti i minori del sedicesimo anno stabilità dal d. l. n. 73 del 7 giugno 2017663 ed estesa a dieci patologie cioè la poliomielite, la difterite, tetano, epatite B, pertosse, haemophilus influnzae, morbillo, rosolia, parotite e varicella. L'eventuale evasione di tale prescrizione espone il genitore o il tutore alla sanzione pecuniaria da 100a 500 euro tranne in tutti quei casi in cui siano autorizzati il differimento o l'omissione qualora sussista un pericolo per la saluta "in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta"664. Al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza epidemiologica a tutti i soggetti impossibilitati a ricevere il trattamento vaccinale è previsto che costoro siano inseriti in classi composte da immunizzati e vaccinati ivi compresi anche il personale scolastico, sanitario e socio-sanitario. Presso il Ministero della Salute è istituito, infine, l'Anagrafe Nazionale Vaccini665 quale integrazione delle analoghe banche date regionali e nella quale confluiscono i dati relativi ai soggetti, al grado di adempimento degli obblighi nonché alle eventuali reazioni avverse.