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La sicurezza dei trasporti

Capitolo 1 Profili generali di diritto ed

3. La riduzione del rischio

3.2. Le misure strutturali per la riduzione

3.2.5. La sicurezza dei trasporti

La disciplina in materia di sicurezza dei trasporti riguarda due differenti aspetti di questa attività che non solo riflette l'esigenza di rendere fruibile il diritto di movimento di singoli gruppi bensì anche la libertà di circolazione delle merci tanto più se si ha riguardo a quanto disposto dal diritto primario europeo e alla regolamentazione del mercato interno. Tuttavia, affinché ciò possa avvenire con il minor pregiudizio possibile degli altri diritti è in vigore un'ingente mole di disposizioni inerenti i vari profili del problema partendo dai requisiti strutturali dei mezzi a quelli per le infrastrutture, dai sistemi di controllo del traffico alle regole di condotta per i conducenti senza dimenticare le

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Tale forma di assistenza è utile "per ridurre la quantità di risorse impiegate (una sola persona assiste il paziente prendendo le opportune precauzioni di protezione individuale)" secondo quanto affermato, a p. 14, dal "Piano Nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale" redatto dal Ministero della Salute nel 2005.

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In Italia l'obbligo vaccinale è esistito fino al 1999 quale requisito per l’iscrizione scolastica.

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Decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci". Convertito dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017.

664 L'art. 1, 3° comma, ha originariamente sancito che: "3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui

al comma 1 ((e al comma 1-bis)) possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta".

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L'art. 4-bis, 1° comma, ha previsto che: ". Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita presso il Ministero della salute, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi gia' realizzati da altre amministrazioni sanitarie, l'anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del presente decreto, nonche' le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati".

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specifiche prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose. La vastità degli argomenti impone una scelta calibrata rispetto alla natura meramente esemplificativa del paragrafo il quale conterrà esclusivamente riferimenti alla sicurezza stradale ed in particolare, dopo un breve inquadramento generale, alla disciplina delle gallerie disposta dal d. lgs. n. 264 del 2006 e per il trasporto di merci pericolose su strada. Il motivo che ha determinato l'opzione in favore di questioni proprie esclusivamente della sicurezza stradale è dato dal fatto che essa si configura come una delle principali cause di morte con un numero di vittime che nell'Unione europea ha raggiunto nel 2016 il valore di circa 25.500 di cui 3.283 in Italia666. Parimente al documento dedicato al decennio

precedente, il 4th Road Safety Action Program dell'Ue, approvato nel 2010, si pone l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime per incidente stradale andando ad incidere sui tre fattori chiave della protezione attiva e passiva dei veicoli, della pericolosità delle tratte stradali e della

formazione/informazione degli utenti ed in particolar modo dei conducenti. In primo luogo, dunque, si è proceduto verso l'installazione di nuove strumentazioni capaci di garantire elevati standard di stabilità del mezzo nonché capaci di aiutare il guidatore nel riconoscimento di situazioni pericolose quali i segnalatori della presenza di altri veicoli o di pedoni oppure gli indicatori sonori per gli sbandamenti e le uscite di corsia. In secondo luogo, e rinviando al paragrafo sulle misure non strutturali cenni sulla sensibilizzazione nei confronti dei corretti comportamenti da tenere alla guida, assodato quanto il fattore relativo alle caratteristiche delle infrastrutture sia determinante non sol nell'evoluzione delle dinamiche incidentali ma anche nel contribuire direttamente al verificarsi di collisioni, perdite di controllo e quant’ altro, istituzioni internazionali, Unione europea e legislatore italiano hanno mostrato una crescente attenzione al tema imponendo precise caratteristiche alle opere. Ad esempio il D.M. 5 novembre 2001 recante "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", individua nell'"esistenza di visuali libere [una] primaria ed inderogabile condizione di sicurezza della circolazione"667 e impone che nella realizzazione delle strade o nei lavori di modifica si tenga opportunamente conto di ciò. Il d. lgs 264 del 2006668, di recepimento della direttiva 2004/54/CE669 , prevede criteri di sicurezza comuni per le gallerie ricadenti nella Rete stradale trans europea di lunghezza superiore ai 500 metri da rispettare sia per le infrastrutture "già in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto"670 stabilendo nella data del 30 aprile 2019671 il termine per la realizzazione degli adeguamenti resisi necessari per quelle del primo tipo. A verificare che il Gestore della galleria adempia ai propri obblighi è designata una Commissione

666 Per i dati europei si veda il resoconto dell’ ANSA all’indirizzo:

http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/03/28/incidenti-stradali-ue-calati-del-2-in-2016-in-italia- 5_770febfa-801e-4e47-9bce-31127f64bbd6.html. Per i dati italiani si veda il comunicato stampa dell’ISTAT all’ indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/202802.

667 Si veda il paragrafo 5.1.1. sulle “Visuali libere” del Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, recante "Norme

funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", il cui primo periodo afferma:” L'esistenza di opportune visuali libere costituisce primaria ed inderogabile condizione di sicurezza della circolazione.”

668 Decreto legislativo n. 264 del 5 ottobre 2006 recante "Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza

per le gallerie della rete stradale transeuropea".

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Direttiva n. 54 del 29 aprile 2004 relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

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L'art. 1, 2° comma, afferma che: " "2. Il presente decreto si applica a tutte le gallerie situate nel territorio italiano appartenenti alla rete stradale transeuropea, di lunghezza superiore a cinquecento metri gia' in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto".

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permanente per le gallerie672 la quale autorizza l'esercizio o sospende il transito nel caso i requisiti di sicurezza non siano rispettati. Qualora da ciò possano scaturire "gravi e lunghe perturbazioni del traffico"673, il provvedimento dovrà essere preso d'intesa con l'Ufficio territoriale del Governo competente e indicare gli itinerari alternativi. Le principali soluzioni strutturali concernono il rischio relativo all'innesco ed alla propagazione di incendi che possano rapidamente intrappolare gli automobilisti come avvenuto nel 1999 e nel 2001 rispettivamente nel traforo del monte Bianco e in quello del San Gottardo674. Essi riguardano innanzitutto l'obbligo di costruire le gallerie mediante due fornici unidirezionali675 in tutti quei casi si preveda che entro 15 anni possa raggiungersi un flusso giornaliero superiore al valore di 10 mila veicoli o nei casi di percorsi a carreggiate separate al fine di ridurre la probabilità di incidente per ognuno dei singoli segmenti i quali devono

comunque essere comunicanti mediante collegamenti trasversali676 sia all'interno che agli imbocchi in modo da favorire l'intervento dei mezzi di soccorso. Inoltre, al variare della lunghezza devono essere presenti piazzole di sosta, stazioni di emergenza dotate di un telefono e di due estintori, semafori, ed eventualmente pannelli a messaggio variabile, con cui comunicare il divieto d'ingresso a seguito del verificarsi di incedenti, vie di fuga, utilizzabili sia dagli utenti per mettersi in salvo che dai servizi di emergenza per recarsi a prestare il proprio soccorso, ogni 500 metri, ecc... Di notevole rilievo è la presenza di apparecchiature ausiliarie per l'erogazione di energia elettrica necessaria al funzionamento dei sistemi di emergenza, quali impianti antincendi e di ventilazione forzata, nonché capaci di assicurare la costante dotazione minima di acqua necessaria per lo spegnimento delle fiamme. Misure più specifiche riguardano tutte quelle opere sotterranee aperte al passaggio di mezzi con carichi pericolosi in quanto a seconda della loro natura occorre disporre di soluzioni differenti come l’adozione di materiali estinguenti diversi dall'acqua che in determinati casi può, entrando in contatto con le sostanze fuoriuscite, alimentare piuttosto di contenere i roghi oppure provocare esalazioni tossiche. A tal proposito è fornita una disciplina concernente sia i materiali non

trasportabili che le modalità per l'effettuazione di tutte le operazioni necessarie per il trasporto delle sostanze autorizzate nell'accordo firmato a Ginevra il 30 settembre 1957, sottoposto a successivi aggiornamenti, e noto come European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road inizialmente esteso esclusivamente al trasporto internazionale esso ha visto ampliarsi il proprio campo di applicazione anche a quello nazionale dalla direttiva

europea2008/68/ce677 seppure con il perdurare di diverse deroghe riguardanti le discipline interne

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L'art. 4, 1° e 2° comma, stabilisce che: "1. Le funzioni di autorita' amministrativa previste nella direttiva

2004/54/CE per tutte le gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale sono esercitate dalla Commissione istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 2. La Commissione e' composta dal Presidente della sezione competente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture designato dal Ministro, da un rappresentante del Ministero dei trasporti designato dal Ministro, da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro, da un rappresentante del

Dipartimento della protezione civile, da tre componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La Commissione e' nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dura in carica quattro anni".

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L'art. 4, 10° comma, recita: "10. La Commissione puo' sospendere o limitare l'esercizio di una galleria se i requisiti di sicurezza non sono rispettati e specifica le condizioni per ristabilire le situazioni di traffico normali. Tale

provvedimento, qualora comporti gravi e lunghe perturbazioni del traffico, sara' adottato d'intesa con gli uffici territoriali di governo competenti e dovra' anche indicare i percorsi alternativi".

674 Il 24 marzo 1999 si verificò la tragedia del traforo del Monte Bianco in cui perirono 39 persone mentre il ... 2001

altre 11 persone persero la vita all'interno del traforo del San Gottardo.

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Si veda il paragrafo 2.1.2. dell'Allegato 2 al decreto legislativo 264 del 2006.

676 Si veda il paragrafo 2.3.3. 677

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degli Stati membri relative a profili di secondario rilievo e di imitata entità. In estrema sintesi, sono imposti a spedizionieri/mittenti, trasportatori, ecc., specifici obblighi inerenti le qualità intrinseche dei recipienti, la resistenza agli urti, alle compressioni, ecc.., destinati a contenere le diverse sostanze, classificate in virtù dei rispettivi stati fisici e profili di rischi , dei veicoli e delle attrezzature di sicurezza a loro disposizione.