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La normativa sulla sicurezza dei beni

Capitolo 1 Profili generali di diritto ed

3. La riduzione del rischio

3.2. Le misure strutturali per la riduzione

3.2.1. La normativa sulla sicurezza dei beni

Ogni giorno ciascuno entra in contatto per lavoro, piacere o necessità con decine di oggetti quali dispositivi elettrici, strumenti da lavoro, ecc., in grado di generare gravi rischi per la vita o

l'integrità psico-fisica. Per questo motivo è stata elaborata a diversi livelli una fitta trama di norme miranti a evitare o diminuire almeno parzialmente gli effetti pregiudizievoli generati dal

concretizzarsi di tali rischi. Ad esempio, sulla base dell'art. 114 608del T.F.U.E. sono state adottate

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Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 1 agosto 2011” Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193)”

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L'art. 114 prevede che: ". Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti. 3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità , sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo. 4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse. 5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorchè, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema

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direttive specifiche per i giocattoli , i prodotti da costruzione , i dispositivi di protezione individuale, le macchine per lo svolgimento di attività produttive , gli ascensori, ecc. In questa sede si prenderà a modello il caso delle macchine in quanto consente di combinare la scurezza dei prodotti con quella del lavoro. La disciplina attualmente vigente in materia è contenuta nel d. lgs 17 del 2010609 il quale definisce la macchina come un " insieme [...] composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata"610 il quale può essere dotato o meno di alimentazione con fonti di energia e che può funzionare solo se installato in un mezzo di trasporto. Al fine di garantire la sicurezza delle macchine la disciplina si articola in diverse fasi: in primo luogo, si prevedono una serie di incombenze in capo al fabbricante o a colui che procede all'immissione nel mercato le quali consistono in una valutazione dei rischi preliminare in base ai cui risultati costui deve provvedere a eliminare o ridurre i rischi. Nel caso da tali

operazioni permanga un pericolo dovranno essere adempiuti gli specifici obblighi relativi ai requisiti essenziali di sicurezza e salute illustrati nell'Allegato I611al decreto. Giova ricordare che la normativa impone la ricerca tendenziale qualora la soddisfazione piena di tali requisiti non sia raggiungibile mediante la tecnologia disponibile non solo in relazione all'uso operativo della

specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse. 6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate. Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi. 7. Quando uno Stato membro è¨ autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura. 8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è¨ stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio. 9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 258 e 259, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo. 10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 36, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione".

609 Decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 recante "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine

e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori".

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L'art. 2, 2° comma lett. a) e n. 1, chiarisce che: " 2. Si applicano le definizioni seguenti: a) «macchina » propriamente detta: 1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata; 2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento; 3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che puo' funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione; 4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; 5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia e' la forza umana". cambiare discorso da il quale a trasporto con questo anche in attesa di collegamento alla rete di alimentazione o di montaggio su di un apposito mezzo.

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Il punto 1dell'Allegato I precisa che "1. Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi".

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macchina bensì anche a quello "scorretto ragionevolmente prevedibile"612. Una volta terminato l'iter di progettazione e produzione, deve essere redatta una dichiarazione di conformità alle direttive, non solo quella sulle macchine ma anche quelle riguardanti eventuali singole componenti sottoposte ad autonoma normazione, indicante i dati identificativi del soggetto che procede all'immissione, quelli propri del prodotto nonché una sua descrizione 613. Solo conclusa tale procedura è finalmente possibile apporre la marcatura CE e proseguire con l'immissione nel mercato interno. La macchina offerta al pubblico è necessariamente munita di un fascicolo tecnico614 contenente disegni generali e dettagliati della macchina, una sua descrizione, l'indicazione dei requisiti essenziali per la sicurezza e la salute applicabili, la documentazione sulla valutazione dei rischi, le istruzioni, ecc... Il

fabbricante o il suo mandatario sono tenuti a mettere a disposizione tale fascicolo su richiesta delle autorità per i dieci anni successivi alla data dell'ultima fabbricazione così come disposto anche per la dichiarazione di conformità. In secondo luogo, si possono brevemente descrivere alcune delle soluzioni di struttura e funzionamento indicate al fine di tutelare l'operatore o chiunque si trovi nella zona pericolosa 615 circostante la macchina. A tal proposito si possono citare i ripari616 adibiti alla protezione del manovratore, le protezioni inserite per evitare che frammenti provenienti da

componenti in rottura possano divenire pericolosi,i comandi per l'arresto di emergenza o i sensori in grado di impedire l'avvio fino al momento in cui l'area di movimentazione sia totalmente sgombra, ecc...Naturalmente, oltre a qualsiasi cautela di stampo strutturale per l'utilizzo in sicurezza di molti dei prodotti simile è indispensabile un processo di addestramento quale misura di riduzione del rischio non strutturale. Un'ulteriore categoria di beni oggetto di una rigorosa normativa è quella delle costruzioni sia in relazione ai materiali che alle tecniche per la loro realizzazione. In attesa dell'imminente approvazione del decreto Ministeriale e dell'allegato con cui si dovrebbe procedere all'aggiornamento della versione approvata il 14 gennaio 2008617 si farà riferimento propria quest’ ultima per gli aspetti legati alla riduzione dei rischi. In particolare, il dicastero delle Infrastrutture e dei trasporti individua come criteri di valutazione della sicurezza determinati requisiti tra cui i c.d. "stati limite"618che sono definiti come "la condizione superata la quale l'opera non soddisfa più le

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Cosi l’Allegato I

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L'allegato II indica i seguenti quali elementi principali della dichiarazione, a cui possono aggiungersene altri all'occorrenza: 1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario; 2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunita'; 3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale; 4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina e' conforme a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva 2006/42/CE e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformita' alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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La parte A) dell'Allegato VII è dedicato alla stesura del fascicolo tecnico.

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L'allegato I definisce la zona pericolosa come " qualsiasi zona all'interno e/o in prossimita' di una macchina in cui la presenza di una persona costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona"

616 L'Allegato I definisce un riparo come " elemento della macchina utilizzato specificamente per garantire la

protezione tramite una barriera materiale".

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Decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 sulle “norme tecniche per le costruzioni”.

618 Il punto 2.1. del decreto afferma che: "Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite,

collaudate e soggette a manutenzione in modo tale da consentirne la prevista utilizzazione, in forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto dalle presenti norme.

La sicurezza e le prestazioni di un'opera o di una parte di essa devono essere valutate in relazione agli stati limite che si possono verificare durante la vita nominale. Stato limite è la condizione superata la quale l'opera non soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata. In particolare, secondo quanto stabilito nei capitoli specifici, le opere e le varie tipologie strutturali devono possedere i seguenti requisiti: - sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU):

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esigenze per le quali è stata progettata"619, si distinguono in stati limite ultimi, ossia relativi alla "capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l'incolumità delle persone ovvero comportare la perdita di beni, ovvero provocare gravi danni ambientali e sociali, ovvero mettere fuori servizio l'opera"620 e stati limite di esercizio, associati alla "capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio"621e la robustezza quale "capacità di evitare danni sproporzionati rispetto all'entità delle cause innescanti quali incendio, esplosioni, urti"622. Naturalmente, tali stati limite mutano al mutare delle azioni che possono determinare sollecitazioni alle strutture del manufatto e, dal momento che si tratteranno in seguito gli aspetti propri della prevenzione incendi, è ora il momento di analizzare più

approfonditamente il caso del rischio sismico quale emblema delle forze a cui devono far fronte gli elementi strutturali. A tal proposito, sulla scia delle analisi effettuate nella fase della previsione, è possibile stimare l'accelerazione orizzontale a cui potrebbero essere sottoposte le costruzioni di una area in modo tale da permettere sin dalla fase di progettazione la più accurata corrispondenza dei materiali e dei metodi di costruzioni alle esigenze della prevenzione sismica la quale deve mirare a garantire in primo luogo che la struttura mantenga anche un seppur "esiguo margine di sicurezza nei confronti di un collasso"623 o livelli via via crescenti di operatività e salvaguardia della vita umana al diminuire della magnitudo della scossa. naturalmente, tali requisiti si dimostrano più stringenti a seconda della classe di appartenenza dell'opera in questione che si determina constatando il numero di potenziali occupanti o fruitori, la pericolosità nei confronti dell'ambiente, la rilevanza rispetto alla funzionalità del sistema sociale e la strategicità anche rispetto alla "gestione della protezione

civile”624

.Esistono attualmente diverse tecnologie, materie prime e tecniche costruttive in grado di ridurre in maniera significativa i danni prodotti sul patrimonio edilizio pubblico e privato persino da parte di terremoti caratterizzati da elevati livelli di energia liberata ma il costo non sempre

accessibile imporrebbe un ruolo di maggior rilievo per i governi centrali, regionali e locali ma l'attuale cotesto di finanza pubblica non ammette sborsi ulteriori rispetto al bonus per le ristrutturazioni.

delle persone ovvero comportare la perdita di beni, ovvero provocare gravi danni ambientali e sociali, ovvero mettere fuori servizio l'opera; sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio; robustezza nei confronti di azioni eccezionali: capacità di evitare danni sproporzionati rispetto all'entità delle cause innescanti quali incendio, esplosioni, urti. Il superamento di uno stato limite ultimo ha carattere irreversibile e si definisce collasso. Il superamento di uno stato limite di esercizio può avere carattere reversibile o irreversibile. [...]".

619 Ibidem. 620 Ibidem. 621 Ibidem. 622 Ibidem.

623 Il punto 3.2. delle norme tecniche parla di esiguo margine di sicurezza per le azioni orizzontali generate da un

terremoto per quanto concerne lo stato limite di prevenzione del collasso.

624

Il punto 2.4.2, nell'individuare quattro classi d'uso dei manufatti, "con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso", inserisce quelle in questione tra le soggette a requisiti prestazionali più elevati.

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3.2.2. Pianificazione urbanistico-territoriale e sicurezza degli insediamenti

Il singolo edificio e la singola struttura non possono, però, prescindere dall'ambiente, naturale e antropizzato, in cui sono inserite non solo per ciò che riguarda la loro sicurezza bensì anche per la loro normale funzionalità ed utilità. Tuttavia, se in origine l'urbanistica consisteva essenzialmente nella regolazione dello ius aedificandi del privato titolare del fundus, essa ha via via mutato i propri connotati all'interno di un "ripensamento"625 che l'ha condotta a diventare, con il governo del territorio e la tutela dell'ambiente, strumento per la garanzia di diritti costituzionalmente garantiti quali quello alla salute. Tutto ciò, insieme con, la stretta connessione esistente tra le svariate attività antropiche e le relazioni che esse hanno con l'ambiente nel suo complesso, impone l'utilizzo di occhiali capaci di mettere a fuoco l'intersezione tra la "disciplina dell'assetto e dell'ampliamento dei centri urbani"626 e lo sviluppo sostenibile inteso come principio che "obbliga le generazioni attuali a soddisfare i propri bisogni senza compromettere la qualità della vita e le possibilità delle

generazioni future"627 Nonostante ciò, si rinvia al paragrafo seguente l'analisi del ruolo che un progresso economico rispettoso dei necessari equilibri socio-politici e ambientali può ricoprire nell'insieme delle iniziative volte alla riduzione del rischio adempiuta dagli strumenti urbanistici. In particolare, tra questi ultimi, il Piano Regolatore Generale (P.R.G) nella sua veste di "carta unica del territorio"628 deve anche indicare lea presenza di fasce o zone di rispetto ossia di quelle aree per cui "la legge impone delle limitazioni alla attività edilizia, [...] per tutelare interessi preminenti quali possono essere quelli alla sicurezza [e] all'igiene"629. La prassi ne identifica diverse tipologie a seconda del bene tutelato quindi si può parlare di fascia o zona di rispetto ferroviaria, stradale, del demanio marittimo o aeroportuale quando le esigenze preminenti riguardano essenzialmente la sicurezza dei trasporti mentre quelle relative alle acque pubbliche o cimiteriali riguardano precipuamente aspetti connessi con l'igiene pubblica ed il decoro. Ad una oculata gestione dei processi di urbanizzazione rimanda anche il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 9 maggio 2001630 recante i "requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale"631 per le zone circostanti stabilimenti a rischio di incidente rilevante così come individuati dal d. lgs n. 334

625

Farri G., Pagliari G. e Sollini M., Regime della proprietà privata tra vincoli e pianificazione dall'unità d'Italia ad oggi, Rivista Giuridica dell'Edilizia, fasc.6, 2015

626 Corte costituzionale sent. n. 64 del 7 maggio 1963 627

Cabiddu M. A., "Diritto del governo del territorio", Giappichelli, 2014, p. 88

628

Ivi, 131

629 Bobbio G., Morino M. e Vallerga M., "Il governo del territorio tra legislazione urbanistica, ambientale e delle opere

pubbliche", Giuffrè, 2010.

630

Decreto ministeriale 9 maggio 2001 sui “ requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale”;

631

L'art. 14 del decreto legislativo 334 del 1999 afferma: " 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce, per le zone interessate da

stabilimenti a rischio di Consiglio regionale del incidente rilevante che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessita' di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali nonche' degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le

conseguenze, per:a) insediamenti di stabilimenti nuovi; b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1; c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, all'emanazione del decreto provvede, entro i successivi tre mesi, il Presidente del Consiglio dei Ministri".

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del 1999. Infatti, agli artt. 3-5 dispone che gli atti pianificatori provinciali e comunali debbano tenere in considerazione "la relazione degli stabilimenti"632 con gli altri elementi dell'insediamento, quali infrastrutture di trasporto o impianti di produzione di energia, nonché con le aree soggette a rischi naturali così come individuate dai piani di protezione civile. Inoltre, prevede l'inserimento negli strumenti urbanistici di un elaborato tecnico che "individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione"633 mentre consente l'adozione, su iniziativa dell'Ente Locale anche a seguito di proposta proveniente dal gestore, di un programma integrato d'intervento "per definire un insieme coordinato di interventi concordati tra il gestore ed i soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzato al conseguimento di migliori livelli di sicurezza"634.