CAPITOLO 2: LA CONTINUITÀ AZIENDALE
2.9 LE CRITICITÀ DEI PIANI PREVISTI DALL’art 182-bis DELLA LEGGE
È importante che il piano per un accordo di ristrutturazione dei debiti dia specifica esplicitazione del pagamento dei creditori estranei all’accordo in modo che siano facilmente individuabili nella situazione patrimoniale di riferimento del piano.122 È opportuno fissare una chiusura della situazione patrimoniale precedentemente alla data stimata dell’accordo per prevedere l’ammontare dei creditori estranei con separata esplicitazione della parte scaduta. Il piano deve consentire la stima dei flussi di cassa liberi
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Tali informazioni sono state riprese dalla rivista giuridica online- Diritto.it di Francesco Brugaletta. In particolare, l’articolo scritto da Pier Francesco Zari il 15 Luglio 2019.
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Questa figura sarà approfondita nel prossimo capitolo. 118
Il Tribunale deve “verificare la regolarità della procedura, l’esito della votazione, l’ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale”. 119
Si veda l’art. 92, comma 2, del Progetto di Codice della Crisi e dell’insolvenza della Commissione Rordorf (la Commissione ministeriale istituita dal Ministero della Giustizia con decreto 28 gennaio 2015), in cui si afferma che “il debitore può presentare, insieme alla domanda, la relazione di un professionista indipendente da lui designato che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano”.
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Si veda a proposito i rilievi formulati da Apice U., Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza: ovvero prove
tecniche di requiem, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, III-IV,2018, pp.660 ss.
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Non si è adottata nemmeno la tesi intermedia che veniva auspicata da alcuni operatori del settore: abolizione del suo ruolo nelle procedure al di sotto di una certa soglia (nelle quali sarebbe dovuto bastare il controllo esercitato dal solo commissario); obbligatorietà, invece, nelle altre procedure (per le quali sarebbe stato inopportuno rinunciare al suo prezioso supporto). Si veda a tal proposito sempre Apice U., Il Codice
della Crisi e dell’Insolvenza: ovvero prove tecniche di requiem, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, op.cit., p.663
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al servizio del debito nei confronti dei creditori estranei all’Accordo nei termini stabiliti dall’art. 182-bis. Tali flussi devono avere una elevata probabilità di realizzazione.123
Invece in riferimento al pagamento dei creditori aderenti e per il superamento della crisi si può considerare anche la media probabilità purché venga data completa descrizione del rischio collegato alla realizzazione del piano e delle sue conseguenze124. Ai sensi dell’art.182-bis possono essere omesse alcune informazioni come l’analisi di sensitività, la manovra finanziaria dettagliata, la scansione temporale coerente con i covenants (accordi che intercorrono tra un’impresa e i suoi finanziatori, che mirano a tutelare questi ultimi dai possibili danni derivanti da una gestione eccessivamente rischiosa dei finanziamenti concessi)125. Al fine dell’attestazione è utile la redazione di un piano di tesoreria fino al momento previsto dalla legge per il pagamento dei creditori estranei. L’attestatore con il piano di tesoreria adempie l’obbligo di verificare il complessivo fabbisogno finanziario. Nell’eventualità di perdita del capitale sociale è necessario che il piano rechi una previsione della situazione patrimoniale per dare atto della capacità di superamento di una situazione rilevante di difficoltà e consentire il ripristino delle condizioni di corretta gestione societaria.126 Nel concordato preventivo il Piano deve descrivere l’indebitamento concorsuale. Il Piano deve rendere semplice la stima dei flussi di cassa liberi al servizio dell’adempimento della proposta ai creditori concorsuali. Flussi che devono saper fronteggiare l’effetto dell’analisi di sensitività e devono avere una elevata probabilità di realizzazione. In questa situazione subisce influenza anche l’immagine dell’impresa all’esterno. Il Piano deve dedicare una sezione al fabbisogno finanziario fino alla data di omologazione e anche all’eventuale esigenza di nuova finanza nello stesso periodo anche al fine di rendere possibile al professionista attestatore le valutazioni richieste ai sensi dell’art. 182-quinquies l.f. e controllare l’intero fabbisogno finanziario, quanto meno fino all’omologa. Nel caso di mancata copertura finanziaria può essere concessa la possibilità di richiedere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 111 l.f.. Nel caso di perdita di capitale ai sensi degli art. 2447 e dell’art. 2482-ter c.c., nel periodo che intercorre tra l’ammissione alla procedura e omologazione del concordato, il Piano
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Si vedano a tal proposito i Principi di redazione dei Piani di Risanamento redatto da AIDEA/CNDCEC. 124
Si vedano a tal proposito i Principi di redazione dei Piani di Risanamento redatto da AIDEA/CNDCEC. 125 Se ne è parlato anche nei paragrafi precedenti.
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deve contenere una situazione patrimoniale di previsione alla data di presumibile omologazione, che consideri l’effetto derivante dalla proposta per rendere chiaro il ripristino del capitale entro i limiti legali. Deve dare evidenza anche dell’effetto dell’eventuale pagamento di creditori anteriori essenziali per la continuità ai sensi dell’art. 182-quinquies co. 4 l.f.. poiché il Piano può prevedere l’esecuzione di contratti pubblici, ne deve essere data specifica evidenza in modo da facilitare il giudizio del professionista attestatore richiesto dall’art. 186-bis l.f.. Nel caso di scioglimento da contratti pendenti ai sensi dell’art. 169-bis l.f. è vantaggioso dare distinta descrizione degli effetti per i creditori concorsuali e il debitore, oltre che per i contraenti in bonis. Questo al fine di consentire al tribunale di fare le dovute valutazioni. Un’altra soluzione che si può verificare è quella del concordato misto che prevede la liquidazione di parte dei beni aziendali, il Piano deve dare evidenza delle modalità e dei tempi previsti coerentemente con la proposta127. In un eventuale conferimento d’azienda in una società controllata il Piano deve essere esteso ai dati previsti dalla controllata. Essenziale è anche una scansione temporale ravvicinata almeno nel primo periodo e fino all’omologa che renda più semplice la valutazione da parte del commissario di eventuali scostamenti. Poi nella fase successiva la scansione può essere anche meno ravvicinata. La cosa importante è che si possano facilmente individuare eventuali scostamenti, perdita della capacità di produrre e controllare che i flussi di cassa al servizio del debito siano sempre adeguati all’adempimento della proposta concordataria128.
127 Si vedano a tal proposito i Principi di redazione dei Piani di Risanamento redatto da AIDEA/CNDCEC. 128
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