CAPITOLO 2: LA CONTINUITÀ AZIENDALE
2.4 LA MANOVRA FINANZIARIA
Nel piano di risanamento troveremo una parte che illustra la manovra finanziaria, intesa come l’insieme delle azioni necessarie a raggiungere il riequilibrio della situazione patrimoniale e il risanamento economico e finanziario. Questa sezione assorbe una parte essenziale del piano soprattutto se si ipotizza una continuità con la precedente attività. Dobbiamo premettere che gli ambiti di copertura finanziaria dovrebbero essere improntati ad un’ottica duale: ovvero copertura delle esigenze finanziarie del breve termine coniugato con una ricerca di risorse finanziarie previste per la copertura del fabbisogno finanziario necessario a supportare il piano di sviluppo. Il fine della manovra finanziaria è quello di portare il debito a livello sostenibile e rispondere al fabbisogno finanziario del capitale circolante. Essa raccoglie tutti gli interventi dei soggetti coinvolti e tutto varia in base alla gravità della crisi e alla struttura dell’indebitamento. Il fabbisogno finanziario che emerge dal piano è un dato oggettivo e la manovra mette in evidenza le fonti di copertura a livello di mezzi propri e di debito. “Queste riflessioni ci spingono ad approfondire lo studio del rapporto azienda-capitalisti ed azienda-banche dedicando particolari attenzioni ai nessi tra quantità e qualità delle fonti di finanziamento ed aspetti di governance, logiche gestionali e modificazioni delle “fonti del potere aziendale”65
.La manovra finanziaria deve tenere conto anche di un margine di cassa che riesca a far ampiamente fronte a eventuali scostamenti che si possono verificare rispetto alle previsioni. Il piano può prevedere altresì il sostegno di
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“Governo strategico dell’azienda” a cura di Michele Galeotti- Stefano Garzella. G.Giappichelli Editore- Torino,2016, Pag.382.
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Alessandro Danovi e Alberto Quagli, “Crisi aziendali e processi di risanamento”, IPSOA, Edizione 2008, pag.205.In particolare Donna si sofferma anche sulle interrelazioni che si creano tra profilo strategico e la struttura del capitale poiché come spiega: “il capitale di rischio (…) è risorsa esigente ma paziente (non a caso gli anglosassoni la definiscono ‘patient money’): pretende un’elevata remunerazione ma è disponibile ad aspettare, è flessibile alle scadenze; al contrario, il debito è risorsa meno costosa ma impaziente: impone scadenze, non ammette proroghe. Per queste diverse caratteristiche, la miscela tra capitale di rischio e di debito va dosata tenendo appropriato conto del profilo strategico delle imprese”. G.Donna, La creazione di
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soci o di soggetti che abbiano manifestato interesse a supportare il risanamento immettendo ulteriori risorse finanziarie e tali supporti devono essere indicati in modo specifico. La Banca partecipa alla manovra finanziaria in misura coerente con la gravità della crisi e con la garanzia che assiste il credito. Gli interventi che ad essa si richiede di apportare devono essere riportati con precisione nella specifica sezione del piano insieme all’eventuale possibilità che siano previsti ristorni degli impegni richiesti.66 A tal proposito, è interessante sottolineare che l’apporto di nuovo capitale di rischio rappresenta un’azione di rilevante importanza per riconquistare la fiducia dei diversi interlocutori.67 Allo stesso modo, la ricomposizione delle fonti di potere all’interno dell’area del soggetto economico è un’importante occasione per dare nuova linfa e vigore al sistema delle idee.68
La manovra finanziaria può richiedere il supporto di ulteriori creditori che possono essere fornitori, erario ed enti previdenziali e ognuno di questi deve essere descritto insieme alla natura dei suddetti creditori. Per fronteggiare il fabbisogno di patrimonio si ricorre prima al patrimonio netto fino alla perdita dell’intero capitale sociale e in casi di fabbisogno aggiuntivo si può contare sul nuovo capitale apportato dai soci esistenti e/o da terzi, su una nuova manovra sul debito in veste di conversione e/o stralcio69. La manovra finanziaria tiene conto del livello di indebitamento massimo sostenibile per l’equilibrio economico- finanziario nell’intervallo di tempo del piano; del fabbisogno al servizio del circolante; degli effetti della manovra relativa al patrimonio netto; della necessità di rendere l’indebitamento dal punto di vista tecnico coerente con la struttura del fabbisogno. Il piano può prevedere l’utilizzo di strumenti finanziari partecipativi, in tal caso è necessario
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Si vedano a tal proposito i Principi di redazione dei Piani di Risanamento redatto da AIDEA/CNDCEC 67
Sciarelli scrive: “la ricapitalizzazione nella giusta misura costituisce, dunque, un fatto di straordinaria importanza nella logica del risanamento sia perché assicura tranquillità finanziaria ai responsabili del
turnaround sia perché testimonia, all’esterno, la credibilità del piano di riequilibrio aziendale messo a punto
dalla proprietà”. Sciarelli, La crisi d’impresa. Il percorso gestionale di risanamento nelle Pmi, Cedam, Padova, 1995, pag.99.
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Per ricapitalizzazione si intende ritrovare la “vitalità del capitale di rischio”: Naturalmente il concetto di ‘vitalità del capitale di rischio - afferma Bertini- deve essere correttamente interpretato : esso ha, infatti, una doppia valenza , oggettiva e soggettiva: la prima esprime l’attitudine dell’azienda a ‘dotarsi’ di adeguate risorse finanziarie proprie; la seconda è indicativa della sua capacità di elaborare strategie e politiche idonee a favorire il più economico utilizzo di quelle risorse. I due aspetti sono strettamente collegati, dipendendo gli uni dagli altri; esaltandosi, possono portare l’azienda al successo, deprimendosi possono innescare pericolosi processi involutivi della gestione”. Bertini U., Presentazione di apertura, Vitalità del capitale di rischio e
fattori di sviluppo delle piccole e medie aziende – Atti del 19° Convegno AIDEA, Clueb, Bologna, 2006,
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descrivere il contenuto, le caratteristiche e il funzionamento. Il debito sostenibile riferito al circolante ha natura di indebitamento a breve termine, quello non riferito al circolante ha natura di indebitamento a medio termine. Tutti gli stakeholder e creditori possono essere interessati dalla manovra sul debito. Non deve venire a crearsi una situazione di sovraindebitamento che non può essere risolta nell’intervallo di tempo ricoperto dal piano. Nel piano deve essere altresì considerata la componente fiscale e i suoi effetti. Vanno considerate eventuali disposizioni agevolative, regimi che riducono il carico fiscale e gli importi dovuti per interessi e sanzioni sui debiti tributari e contributivi con le relative tempistiche per l’adempimento. In una situazione di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti, il piano può prevedere il pagamento parziale o dilazionato di tributi, contributi e relativi accessori se ne è prevista e attestata da un professionista indipendente, la soddisfazione in misura coerente con quanto realizzabile in caso di liquidazione fallimentare tenendo conto del valore di mercato attribuibile ai beni.70 Le occasioni in cui si chiedono nuove risorse finanziarie a sostegno del piano di rilancio non sono poche. Questa concessione di credito può provenire dalle banche già esposte verso l’azienda da recuperare, oppure si può ricorrere a nuovi soggetti finanziari.71
Lo strumento tecnico di questa operazione è la “convenzione di salvataggio”, un accordo che interessa la maggior parte dei finanziatori di un’azienda. Questa convenzione prevede alcuni elementi ricorrenti:
o il pactum de non petendo; o le convenants in senso stretto.72
Con il pactum si viene a sancire una specie di tregua tra i creditori e l’azienda in crisi in quanto i creditori sottoscrittori del patto stesso, si impegnano a non esigere per un certo
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Si vedano a tal proposito i Principi di redazione dei Piani di Risanamento redatto da AIDEA/CNDCEC. 71
La nuova finanza consiste nell’impegno delle banche a concedere nuovi fondi per operazioni ponte che mirano a salvaguardare l’operatività dell’impresa, sufficienti per affrontare e superare la crisi finanziaria. Si veda E. Scicutella,”Crisi d’impresa soluzioni stragiudiziali e il ruolo delle banche “, in Rivista dei dottori
commercialisti, n.51, 2000, pag. 260. Si veda anche G. Bertoli, Crisi, ristrutturazione e ritorno al valore,
Egea, Milano,2000, pagg.289 e segg. 72
Per un inquadramento delle “convenzioni” e per un’analisi della loro varietà si veda F. Bonelli, “Nuove
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tempo o addirittura di rinunciare alla riscossione del credito.73 È da sottolineare tra l’altro che l’accordo sul patto non va a modificare la natura del rapporto ma semplicemente ne sospende l’efficacia. In alcuni casi, come già accennato, l’accordo prevede perfino una remissione del debito o di parte dello stesso, si parla in questo caso di pactum solvatur o de
minus petendo.74
I convenants si stipulano invece, per rendere formale il diritto dei finanziatori che partecipano al piano di incidere con maggiore autorità nella gestione dell’azienda in crisi.75In ragione di quanto detto, è facile dedurre che anche il sistema del credito finisce per condizionare fortemente i processi decisionali delle aziende in fase di ristrutturazione. Quanto detto è vero a tal punto che l’ingresso dei creditori nell’area del soggetto economico potrebbe rischiare di inibire la spinta imprenditoriale e creativa indispensabile per realizzare nuovi e più floridi percorsi di sviluppo. “La via d’uscita è quella di gestire in
senso positivo il ‘freno’ alla spinta imprenditoriale; occorre cioè fare in modo che non inibisca l’atteggiamento innovativo, ma che eviti all’azienda di intraprendere iniziative sempre più rischiose quanto più drammatica è la situazione. La consapevolezza di dover presentare un piano di rilancio convincente ed affidabile dovrebbe infatti imporre una maggiore ponderazione e meditazione sulle traiettorie di ripresa ipotizzate. In conclusione, lo sforzo dovrebbe essere quello di riuscire ad ottenere, attraverso un nuovo rapporto con
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Scicutella spiega che il “pactum”, ovvero il negozio con cui il creditore si impegna, nei confronti del debitore, a non esigere- per sempre o per un certo tempo- l’adempimento dell’obbligazione, è un negozio che non incide sull’esistenza del rapporto obbligatorio”. E. Scicutella, “Crisi d’impresa soluzioni stragiudiziali e
il ruolo delle banche “, in Rivista dei dottori commercialisti, n.51, 2000, pag.261.
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La Cassazione definisce il patto:” un accordo finalizzato alla dilazione dei termini di scadenza di un credito già scaduto o anche a scadere, non si esclude peraltro la possibilità di “concedere ulteriori finanziamenti al fine di consentire il soddisfacimento di altri creditori “. Cass., 26 Febbraio, 1990, n.1439. e Cass., 28 Aprile 1992, n. 117722. Si tratta cioè di distinguere il “pactum de non petendo” in senso stretto, ossia l’accordo dei creditori a non pretendere pro tempore l’esenzione del credito, dalle clausole del patto stesso che sono tese a modificare l’ammontare del credito già maturato o in fase di maturazione. Sono inoltre possibili operazioni complessive di “restyling” del debito che, mentre prevedono il differimento di debiti già maturati o di imminente maturazione, accolgono l’ipotesi anche di possibili anticipazioni delle scadenze riferite ai debiti più lontani, magari unificando il tutto- quasi in una sorta di compensazione – in un’unica data di riferimento. A questo proposito e per comprendere le diverse possibilità e articolazioni delle ristrutturazioni finanziarie si legga L. Guatri, Turnaround, declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995, pag. 235 e segg.
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Cfr. A. Gilardoni, G.Danovi, Cambiamento e ristrutturazione, op. cit., pag. 136. Anche Bertoli esamina gli effetti delle convenants sulle dinamiche di governo, da un lato, ed affronta, d’altro canto, la problematica di un eventuale “piano di ristoro”. G.Bertoli, Crisi, ristrutturazione e ritorno al valore, Egea, Milano, 2000, pag.273 e segg.
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gli istituti finanziari, un’iniezione di “managerialità” e non una contrazione di imprenditorialità”76.