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GLI ORGANI DEL FALLIMENTO

CAPITOLO 3: GLI ATTORI COINVOLTI NELLA GESTIONE

3.5 GLI ORGANI DEL FALLIMENTO

Il tribunale che dichiara il fallimento ha la funzione di tribunale fallimentare, un organo che ha il compito di sovrintendere la procedura prevista senza però interferire con la gestione e che decide le controversie interne e i reclami avverso i provvedimenti del giudice delegato.

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92 1) IL GIUDICE DELEGATO

Il giudice delegato è nominato dal Tribunale fallimentare nella sentenza dichiarativa di fallimento ex articolo 16 legge fallimentare e mantiene i propri poteri per tutta la durata della procedura sino alla chiusura.158 Egli svolge funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura e ha poteri gestori. Il giudice delegato può infatti autorizzare la continuazione dell’esercizio provvisorio dell’impresa nel corso del fallimento, oppure può emettere provvedimenti per la conservazione del patrimonio. Ha altresì poteri autoritativi nei confronti del comitato dei creditori, del quale provvede anche alla nomina, e del curatore fallimentare. Il giudice delegato svolge, infine, ovviamente, funzioni giurisdizionali in quanto decide sui reclami proposti dal fallito o da altri interessati. Egli entro trenta giorni dal deposito della sentenza di fallimento, provvede alla nomina del comitato dei creditori, dopo avere sentito il curatore e i creditori stessi, disponibili ad assumere l’incarico e, nel corso della procedura, può modificane la composizione in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.159

2) IL COMITATO DEI CREDITORI

Il comitato dei creditori è nominato dal Giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che dichiara il fallimento.160 Esso è composto da tre o cinque soggetti, individuati in base al criterio della rappresentatività seguendo la regola dell’ammontare del credito, della qualità dei crediti e dalla possibilità di soddisfacimento. All’interno del comitato viene nominato un presidente con la funzione di convocare i membri per le deliberazioni da intraprendere nell’ambito della procedura. Inoltre, il comitato ha innanzitutto il compito di vigilare sull’operato del curatore fallimentare e sull’intera procedura con facoltà di prendere visione delle scritture contabili e di chiedere chiarimenti, sia al fallito che al curatore.161 Risultano

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Queste informazioni sono state riprese dal sito www.professionisti.it in particolare l’articolo scritto dall’ Avv. Laura Durello “Fallimento: organi della procedura” del 27 marzo 2012.

159 Queste informazioni sono state riprese dal sito www.laleggepertutti.it

in particolare, l’articolo di Rossella Blaiotta del 6 Aprile 2018, “Gli organi del fallimento”.

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Queste informazioni sono state riprese dal sito www.professionisti.it in particolare l’articolo scritto dall’ Avv. Laura Durello “Fallimento: organi della procedura” del 27 marzo 2012.

161 Queste informazioni sono state riprese dal sito www.laleggepertutti.it

in particolare, l’articolo di Rossella Blaiotta del 6 Aprile 2018, “Gli organi del fallimento”.

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rilevanti anche l’attività consultiva e autorizzativa, attraverso le quali partecipa attivamente alla gestione del fallimento insieme al curatore. I membri del comitato dei creditori sono responsabili della verità delle attestazioni e hanno l’obbligo di mantenere il segreto sui fatti e documenti di cui hanno preso conoscenza in ragione dell’ufficio espletato dunque possono essere ritenuti responsabili, in via esclusiva, per la violazione dei loro doveri162. L’azione di responsabilità può essere avanzata, da qualunque interessato, al termine della procedura e, nel corso della stessa, dal curatore, dietro autorizzazione del giudice delegato.

3) IL CURATORE FALLIMENTARE

Il curatore fallimentare costituisce l’organo esecutivo della procedura, con la funzione di gestire il patrimonio. Viene nominato dal tribunale con la sentenza di fallimento e deve, entro due giorni dalla notifica, provvedere ad accettazione dell’incarico comunicandola al giudice dell’esecuzione.163 Per essere nominati curatori sono necessari determinati requisiti, ossia l’appartenenza ad una categoria e l’assenza di impedimenti. Le figure professionali alle quali viene conferito l’incarico sono quelle dei dottori commercialisti, degli avvocati e dei ragionieri commercialisti, con riferimento agli impedimenti, non possono assumere la funzione di curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, chi ha concorso o sia in conflitto di interessi con il fallito. I compiti del curatore fallimentare consistono nell’amministrazione dell’impresa insolvente attraverso la pianificazione e l’indirizzo dell’attività liquidatoria volta alla soddisfazione dei creditori.164

Nel termine di sessanta giorni dall’apertura della procedura, il curatore deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata nella quale vengono esplicate le motivazioni che hanno condotto l’impresa al dissesto. Nei successivi sei mesi, deve presentare, al giudice e al comitato dei creditori, un rapporto riepilogativo delle attività svolte.165 Nello svolgimento delle sue funzioni il curatore è un organo che agisce in

162 Queste informazioni sono state riprese dal sito www.laleggepertutti.it

in particolare, l’articolo di Rossella Blaiotta del 6 Aprile 2018, “Gli organi del fallimento”.

163 Queste informazioni sono state riprese dal sito www.laleggepertutti.it

in particolare, l’articolo di Rossella Blaiotta del 6 Aprile 2018, “Gli organi del fallimento”.

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Queste informazioni sono state riprese dal sito www.laleggepertutti.it in particolare, l’articolo di Rossella Blaiotta del 6 Aprile 2018, “Gli organi del fallimento”.

165 Queste informazioni sono state riprese dal sito www.laleggepertutti.it

in particolare, l’articolo di Rossella Blaiotta del 6 Aprile 2018, “Gli organi del fallimento”.

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posizione autonoma al fianco del giudice come incaricato giudiziario. Il curatore può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre, per quelli di straordinaria amministrazione166, necessita dell’autorizzazione del giudice delegato. Il curatore può stare in giudizio in alcuni procedimenti, quali i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o nelle ipotesi in cui non è richiesto l’ausilio di un difensore, mentre in tutti gli altri casi è necessaria apposita autorizzazione.167 Il curatore deve svolgere i propri doveri “con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico” e qualora violi i doveri del proprio ufficio è soggetto a revoca. Infine, al curatore deve essere attribuito un compenso per l’attività svolta che viene liquidato dal tribunale dietro approvazione del rendiconto. L’onere è posto a carico dell’Erario168

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Questi atti sono, ad esempio, le transazioni, le riduzioni dei crediti, i compromessi ecc. 167 Queste informazioni sono state riprese dal sito www.laleggepertutti.it

in particolare, l’articolo di Rossella Blaiotta del 6 Aprile 2018, “Gli organi del fallimento”.

168 Queste informazioni sono state riprese dal sito www.laleggepertutti.it

in particolare, l’articolo di Rossella Blaiotta del 6 Aprile 2018, “Gli organi del fallimento”.

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