• Non ci sono risultati.

Il decreto legislativo 28 maggio 2010, n 85 («federalismo demaniale»)

Il decreto n. 85 del 2010

395

risponde al principio costituzionale contenuto

nell’ultimo comma dell’art. 119 Cost., in virtù del quale «i Comuni, le Province, le

Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i

princípi generali determinati dalla legge dello Stato» e dà attuazione all’art. 19 della

legge n. 42

396

.

Secondo la relazione illustrativa al provvedimento, esso è diretto ad attuare il

federalismo demaniale, posto che in Italia esiste un enorme patrimonio di beni

immobili che può essere opportunamente amministrato a livello locale, lasciando allo

Stato la titolarità e la gestione di beni di rilevanza nazionale e simbolica

397

.

Il principio base è che lo Stato individua i beni e gli enti territoriali li

richiedono, assumendosene la responsabilità: questo è un «federalismo di

395 Pubblicato nella GU n. 134 del 11 giugno 2010.

396 Art. 19. (Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni) - 1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo all’attuazione dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i princípi generali per l’attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi: a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell’ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire; b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità; c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell’attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni; d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

397 Considerato che il decreto n. 85 del 2010 è il primo ad esser stato emanato, si è già formata una considerevole bibliografia su di esso. Si rinvia pertanto, per un approfondimento, in particolare a L. ANTONINI, Il primo decreto legislativo di attuazione della legge n. 42/2009: il federalismo demaniale,

in www.federalismi.it; V. NICOTRA, F. PIZZETTI, Federalismo demaniale: il primo passo

nell’attuazione del federalismo fiscale, in www.astrid-online.it; F. SCUTO, Il «federalismo patrimoniale» come primo atto del legislatore delegato nell'attuazione della legge 42/2009 , in www.astrid-online.it; A. POLICE, Il c.d. federalismo demaniale: la devoluzione del patrimonio statale vista come misura di “semplificazione”, in www.apertacontrada.it; P. VIPIANA, Federalismo demaniale: le vicende successive alla prima attuazione del d. lgs. n. 85 del 2010, in Quad. Reg., 2/2010, p. 463.

166

valorizzazione», diretto ad attribuire i beni a quegli Enti che s’impegnano a

valorizzarli, nell’interesse delle collettività locali. Analogamente, la responsabilità è

alla base dell’onere, per le Amministrazioni dello Stato, di comunicare i beni che

ritengono ancora realmente necessari alle proprie finalità istituzionali, esclusi – in

aggiunta alle esclusioni ex lege - dall’attribuzione agli enti territoriali (art. 5, c. 2 e 3

del decreto n. 85 del 2010). Tale percorso è pertanto massimamente ispirato ad uno

dei princípi cardine del federalismo fiscale, quello di responsabilità, consentendo il

controllo democratico degli elettori sull’uso delle risorse pubbliche, di combattere le

inefficienze.

Una delle maggiori difficoltà di cui si è dovuto tener conto è l’estrema varietà

dei beni da trasferire e la complessità del sistema degli enti territoriali cui

attribuirli

398

.

A ciò il decreto fa fronte stabilendo, in conformità all’art.19 della legge n. 42

del 2009, una serie di princípi generali funzionali a individuare una prima ipotesi di

assegnazione dei beni. Viceversa se si fosse individuata una ripartizione basata su uno

schema rigido, ad esempio, affermando l’attribuzione del demanio idrico alle

Province, di quello marittimo alle Regioni, dei fabbricati ai Comuni, si sarebbe andati

inevitabilmente incontro, nella grande massa dei beni e nella varietà dimensionale

degli Enti riceventi, a delle assegnazioni irrazionali.

Il primo di tali princípi – previsti dall’art. 2, c. 1, del d. lg. n. 85 del 2010 - è

quello di sussidiarietà, adeguatezza e territorialità, in base al quale, considerando il

loro radicamento sul territorio, i beni sono attribuiti innanzitutto ai comuni, salvo che

per l’entità o tipologia dei beni trasferiti, in base ad esigenze di carattere unitaria sia

opportuna l’attribuzione a province, città metropolitane o Regioni, in quanto livelli di

398 Come rilevato da L. A

NTONINI, Il primo decreto legislativo di attuazione della legge n. 42/2009: il federalismo demaniale, in www.federalismi.it. L’A. sottolinea come «ciò rappresentava un problema non semplice da risolvere: nell’ambito del decreto rientrava, infatti, una grande massa di beni, assai diversi per dimensioni e ipotesi di valorizzazione; vi poteva rientrare un piccolo torrente come una grande caserma, che a loro volta potevano trovarsi dentro i confini di un piccolissimo comune o dentro quelli di un grande comune con centinaia di migliaia di abitanti. Solo per fare uno dei tanti esempi che si potrebbero proporre, una grande caserma dismessa poteva finire a un Comune di mille abitanti, in forza del fatto che quella caserma era localizzata in quel comune sperduto, per ragioni (magari proprio dettate dalla necessità di non interferire con le attività civili) che a suo tempo prescindevano dall’ipotesi di una sua diversa valorizzazione. E’ apparso quindi più opportuno stabilire criteri elastici diretti a proporre un’assegnazione ragionevole, disposta caso per caso, in considerazione degli elementi che risultano funzionali alla valorizzazione. Per lo stesso motivo si è previsto che l’attribuzione dei beni possa avvenire anche per quote: nel caso dell’esempio precedente, si potrà prevedere l’assegnazione di quote del bene (la caserma) sia al Comune che alla Provincia.».

167

governo maggiormente idonei a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e

valorizzazione.

Il secondo principio è quello di semplificazione, e prevede che i beni entrino a

far parte del patrimonio disponibile, tranne il caso in cui ricorrendone i presupposti

gli stessi siano riconducibili al patrimonio indisponibile o demaniale, e che in ogni

caso trovi applicazione il regime stabilito dal codice civile riguardo al demanio

marittimo, idrico e aeroportuale.

Seguono poi il principio di capacità finanziaria, intesa come idoneità

finanziaria necessaria a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del

bene, e quello di correlazione con competenze e funzioni, intesa come connessione tra

competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dall’ente di governo cui è

assegnato il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene

399

.

L’ultimo principio previsto è quello di valorizzazione ambientale, per cui la

valorizzazione del bene deve essere realizzata anche avendo riguardo alle

caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei

beni trasferiti, al fine di assicurare lo sviluppo del territorio e la salvaguardia dei

valori ambientali.

I beni trasferibili, ai sensi dell’art. 5, c. 1, del d. lg. n. 85 del 2010, sono i beni

del demanio marittimo, il demanio idrico, il demanio militare dimesso, gli aeroporti

di interesse regionale, le miniere, le altre aree e fabbricati statali.