Il decreto n. 85 del 2010
395risponde al principio costituzionale contenuto
nell’ultimo comma dell’art. 119 Cost., in virtù del quale «i Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
princípi generali determinati dalla legge dello Stato» e dà attuazione all’art. 19 della
legge n. 42
396.
Secondo la relazione illustrativa al provvedimento, esso è diretto ad attuare il
federalismo demaniale, posto che in Italia esiste un enorme patrimonio di beni
immobili che può essere opportunamente amministrato a livello locale, lasciando allo
Stato la titolarità e la gestione di beni di rilevanza nazionale e simbolica
397.
Il principio base è che lo Stato individua i beni e gli enti territoriali li
richiedono, assumendosene la responsabilità: questo è un «federalismo di
395 Pubblicato nella GU n. 134 del 11 giugno 2010.
396 Art. 19. (Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni) - 1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo all’attuazione dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i princípi generali per l’attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi: a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell’ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire; b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità; c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell’attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni; d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.
397 Considerato che il decreto n. 85 del 2010 è il primo ad esser stato emanato, si è già formata una considerevole bibliografia su di esso. Si rinvia pertanto, per un approfondimento, in particolare a L. ANTONINI, Il primo decreto legislativo di attuazione della legge n. 42/2009: il federalismo demaniale,
in www.federalismi.it; V. NICOTRA, F. PIZZETTI, Federalismo demaniale: il primo passo
nell’attuazione del federalismo fiscale, in www.astrid-online.it; F. SCUTO, Il «federalismo patrimoniale» come primo atto del legislatore delegato nell'attuazione della legge 42/2009 , in www.astrid-online.it; A. POLICE, Il c.d. federalismo demaniale: la devoluzione del patrimonio statale vista come misura di “semplificazione”, in www.apertacontrada.it; P. VIPIANA, Federalismo demaniale: le vicende successive alla prima attuazione del d. lgs. n. 85 del 2010, in Quad. Reg., 2/2010, p. 463.
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valorizzazione», diretto ad attribuire i beni a quegli Enti che s’impegnano a
valorizzarli, nell’interesse delle collettività locali. Analogamente, la responsabilità è
alla base dell’onere, per le Amministrazioni dello Stato, di comunicare i beni che
ritengono ancora realmente necessari alle proprie finalità istituzionali, esclusi – in
aggiunta alle esclusioni ex lege - dall’attribuzione agli enti territoriali (art. 5, c. 2 e 3
del decreto n. 85 del 2010). Tale percorso è pertanto massimamente ispirato ad uno
dei princípi cardine del federalismo fiscale, quello di responsabilità, consentendo il
controllo democratico degli elettori sull’uso delle risorse pubbliche, di combattere le
inefficienze.
Una delle maggiori difficoltà di cui si è dovuto tener conto è l’estrema varietà
dei beni da trasferire e la complessità del sistema degli enti territoriali cui
attribuirli
398.
A ciò il decreto fa fronte stabilendo, in conformità all’art.19 della legge n. 42
del 2009, una serie di princípi generali funzionali a individuare una prima ipotesi di
assegnazione dei beni. Viceversa se si fosse individuata una ripartizione basata su uno
schema rigido, ad esempio, affermando l’attribuzione del demanio idrico alle
Province, di quello marittimo alle Regioni, dei fabbricati ai Comuni, si sarebbe andati
inevitabilmente incontro, nella grande massa dei beni e nella varietà dimensionale
degli Enti riceventi, a delle assegnazioni irrazionali.
Il primo di tali princípi – previsti dall’art. 2, c. 1, del d. lg. n. 85 del 2010 - è
quello di sussidiarietà, adeguatezza e territorialità, in base al quale, considerando il
loro radicamento sul territorio, i beni sono attribuiti innanzitutto ai comuni, salvo che
per l’entità o tipologia dei beni trasferiti, in base ad esigenze di carattere unitaria sia
opportuna l’attribuzione a province, città metropolitane o Regioni, in quanto livelli di
398 Come rilevato da L. A
NTONINI, Il primo decreto legislativo di attuazione della legge n. 42/2009: il federalismo demaniale, in www.federalismi.it. L’A. sottolinea come «ciò rappresentava un problema non semplice da risolvere: nell’ambito del decreto rientrava, infatti, una grande massa di beni, assai diversi per dimensioni e ipotesi di valorizzazione; vi poteva rientrare un piccolo torrente come una grande caserma, che a loro volta potevano trovarsi dentro i confini di un piccolissimo comune o dentro quelli di un grande comune con centinaia di migliaia di abitanti. Solo per fare uno dei tanti esempi che si potrebbero proporre, una grande caserma dismessa poteva finire a un Comune di mille abitanti, in forza del fatto che quella caserma era localizzata in quel comune sperduto, per ragioni (magari proprio dettate dalla necessità di non interferire con le attività civili) che a suo tempo prescindevano dall’ipotesi di una sua diversa valorizzazione. E’ apparso quindi più opportuno stabilire criteri elastici diretti a proporre un’assegnazione ragionevole, disposta caso per caso, in considerazione degli elementi che risultano funzionali alla valorizzazione. Per lo stesso motivo si è previsto che l’attribuzione dei beni possa avvenire anche per quote: nel caso dell’esempio precedente, si potrà prevedere l’assegnazione di quote del bene (la caserma) sia al Comune che alla Provincia.».