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Si è già avuto modo in precedenza, affrontando il tema dei diritti e dei doveri di

cui all’art. 2 Cost., di apprezzare il valore della solidarietà quale specificazione,

espressamente fornita dall’articolo medesimo, dei doveri inderogabili. Si è altresì

evidenziata la relazione di coessenzialità tra diritti e doveri, entrambi finalizzati a

promuovere lo sviluppo della persona umana. Se, infatti, l’art. 3 Cost. incardina sulla

Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,

limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno

sviluppo della persona, contestualmente l’art. 2 richiede l’adempimento di doveri che

permetteranno di contribuire al superamento di posizioni svantaggiate o di debolezza

sociale

121

.

Il collegamento tra i due articoli viene sottolineato anche riferendosi al

coincidente ambito «politico, economico e sociale» che connota sia la solidarietà che

l’organizzazione del Paese, alla quale tutti i lavoratori debbono aver garantita

l’effettiva partecipazione

122

.

Ma l’inserimento del valore della solidarietà nella Carta rappresenta anche la

sintesi di una linea evolutiva che supera la visione della libertà individuale dei

modelli liberali per giungere ad una concezione più matura, propria degli Stati

costituzionali moderni

123

, di libertà sociale, in cui l’individuo assurge a persona

territoriale, attività produttive, tradizioni culturali e rapporti sociali, gli eletti più difficilmente possono valutare e comporre gli interessi immediati dei loro elettori; è quantomeno più probabile che in contesti più limitati prendano il sopravvento istanze di sopraffazione e di esclusione di minoranze, spesso di minima entità. La riserva di legge (e solo della legge) può pertanto essere apprezzata come implicita espressione di un giudizio di minore attitudine di comunità ristrette ad effettuare scelte conformative del sistema tributario, quindi di una limitazione della competenza dei loro organi rappresentativi a scelte distributive più limitate, nell’ambito di istituti giuridici già definiti nei loro tratti distintivi». 121 Si rinvia, in particolare, alla ricostruzione operata da A. B

ALDASSARRE, voce Diritti sociali, cit.. 122 V. T

ONDI DELLA MURA, ne La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2010, ritiene il collegamento tra le due norme tale da rendere essenziale la solidarietà per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo della persona e di piena integrazione sociale dei cittadini.

123 Come rileva infatti V. T

ONDI DELLA MURA, o.u.c., «Da tale punto di vista, il riconoscimento costituzionale del principio di solidarietà segna una svolta storica e culturale, prima ancora che giuridica, rispetto ai precedenti sistemi; una svolta che caratterizza il sistema italiano fra quelli più innovativi e completi del secondo dopoguerra. Muovendo dalla centralità della persona umana, intesa - secondo la felice espressione di Giorgio La Pira in Assemblea Costituente - quale “pietra d’angolo” dell’intero edificio costituzionale, il principio di solidarietà condiziona le dinamiche del potere pubblico, del potere privato e delle libertà individuali, rendendo le stesse, a seconda delle rispettive competenze e situazioni giuridiche, sempre più prossime alle complessive necessità del singolo, finalmente colto nella propria irripetibile concretezza e unicità.».

52

collocata in un contesto sociale, politico e culturale e portatrice di un catalogo di

diritti arricchito da diritti sociali e politici (l’homme situé

124

di Burdeau)

125

.

Inoltre, in particolare negli anni Novanta e grazie soprattutto all’apporto della

giurisprudenza costituzionale

126

, è emersa una visione di solidarietà «spontanea»

127

,

che va oltre l’ambito della doverosità qualificandosi come espressione libera della

socialità umana; ma, come acutamente avvertito in dottrina, tale visione costituisce un

124

Vale a dire l’uomo «quale incontriamo nelle relazioni della vita quotidiana, quale lo caratterizzano la sua professione, il suo ambiente e i suoi mezzi di vita, i suoi gusti, i suoi bisogni, le possibilità che gli si offrono», così G. BURDEAU, La démocratie. Essai synthétique (1956), trad. it. a cura di V. MAZZEI, La democrazia, Edizioni di Comunità, Milano, 1961, p. 25.

125

Per una ricostruzione di tale percorso evolutivo si rinvia, in particolare, a L. ANTONINI, in Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali, cit., p. 154 ss..

126 Si fa riferimento, in particolare, alla nota sentenza n. 75 del 2002, in cui la Corte costituzionale, chiamata a giudicare della legittimità costituzionale della legge quadro sul volontariato (l. 266/1991), respinse le questioni prospettatele ritenendo che il volontariato «rappresenta l’espressione più immediata della primigenia vocazione sociale dell’uomo» ed è “la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un’autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa”. Secondo E. ROSSI, Art. 2 Cost., in Commentario alla Costituzione, cit., tale affermazione «è di grande importanza in quanto consente di recuperare il fondamento che sta alla base del concetto di solidarietà anche, sebbene non solo, nell’ottica della Costituzione. Se infatti la solidarietà - come valore in sé considerato - tende a configurarsi come “coscienza di partecipazione ai vincoli di una comunità statuale in formazione”, ciò tende inevitabilmente a svincolare la solidarietà dalla troppo stretta connessione con la disciplina dei doveri, per aprire ad essa spazi di intervento che investono anche le dimensioni della volontarietà e della libertà. Detto in altri termini: quando un ordinamento riconosce la solidarietà quale “valore costituzionale supremo”, questa non può essere intesa esclusivamente (e restrittivamente) come sintesi dei doveri richiesti ai componenti, ma deve comprendere altresì quell’insieme di comportamenti che ogni soggetto, singolo o associato, pone in essere per la realizzazione dell’“interesse alieno” e perciò del bene comune, al di fuori di obblighi posti dall'ordinamento normativo e perciò in forza del vincolo di doverosità. Per usare le parole della Corte, con l’art. 2 Cost. “acquista rilevanza giuridica l'attività collettiva altruistica e disinteressata, con scopi di pura solidarietà, nozione radicalmente estranea alle categorie codicistiche tradizionali”.».

127 Si rinvia, nuovamente, alle pregevoli riflessioni di V. T

ONDI DELLA MURA, o.u.c.: «A ben vedere, l’attenzione rivolta verso la concretezza della condizione umana non è l’unico tratto distintivo connesso al riconoscimento costituzionale del principio di solidarietà. La conseguita centralità della persona, colta nella relazionalità della propria consistenza, si riflette pure in una concezione della solidarietà più dinamica e flessibile di quella apprezzata sino all’ultimo decennio del secolo trascorso; una concezione non solamente tesa a cogliere e favorire la storicità delle vicende umane nei limiti del minimo garantito, ma proiettata altresì a provvedere alle complessive necessità del singolo oltre la misura giuridicamente prefissata e, finanche, al di là di quella eticamente dovuta. Non che i doveri giuridici e i vincoli etici non rientrino in una dinamica solidale; essi, tuttavia, non la esauriscono. Residua un ampio margine di bisogno, eccedente quello coperto dalla soglia di garanzia assicurata dall’intervento del potere pubblico, ovvero dall’adempimento dei doveri privati, che solitamente resta relegato in una sfera ritenuta giuridicamente irrilevante; una sfera dove operano quei comportamenti individuali o associati, spontanei e liberali, non pressati dalla minaccia di una sanzione giuridica o etica e, nondimeno, essenziali per la piena e infungibile soddisfazione del bisogno medesimo.(….) Non solo la pretesa sociale avanzata dall’avente diritto, ma pure la libera determinazione manifestata dal soggetto agente, di prestare (non necessariamente in modo gratuito) la propria opera solidale, si segnala per la propria meritevolezza; il tutto rientrando nel compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli impeditivi del pieno sviluppo umano. L’insistenza sulla partecipazione solidale del singolo pone così in risalto (non più solo la domanda del titolare del diritto sociale, bensì anche) l’offerta della prestazione sociale. Questa, di conseguenza, è ora ricollegabile, per un verso, (non più tanto al dovere, ma anche) al diritto di esercitare la solidarietà (art. 2 Cost.), la quale ha come presupposto la libertà, al fine di concorrere all’effettiva integrazione sociale (artt. 3, comma 2, e 4, comma 2, Cost.).».

53

arricchimento della impostazione per cui la solidarietà è correlata ai doveri nella

misura in cui si aggiunge ad essa e non la sostituisce

128

. Solidarietà, quindi, sia come

predicato dei doveri inderogabili, sia come espressione dello Stato sociale ed infine

come principio ispiratore della convivenza civile; solidarietà che dovrebbe animare

anche il rapporto tra generazioni, in particolare con riferimento all’ambiente, quale

risorsa da condividere e salvaguardare, ovvero all’ambito delle risorse destinabili alle

prestazioni sociali da erogare.

Ai fini dei temi che si intendono esaminare, viene particolarmente in risalto il

dovere tributario

129

, di cui all’art. 53 Cost.

130

. Se, infatti, nella Carta costituzionale

trova collocazione il «principio di liberazione dalla privazione”, che secondo

Baldassarre costituisce il fondamento di valore dei diritti sociali

131

, il problema del

reperimento delle risorse finanziarie necessarie al soddisfacimento dei medesimi

incombe in qualità di universale dovere inderogabile («tutti sono tenuti»).

Dovere inderogabile, tuttavia, che non può essere svincolato dal principio di

eguaglianza, ed infatti la capacità contributiva ne costituisce una (non mera

132

)

128 Ci si riferisce ad A. P

OGGI, Corte e doveri, cit..

129 Dovere tributario connotato da tutti e tre i momenti della solidarietà evocati nell’articolo 2, poiché «pur inserendosi in modo più diretto nell’ambito proprio della solidarietà economica, risulta, infatti, condizionato anche dall’ordine di idee proprio della solidarietà sociale e della solidarietà politica (…). Il collegamento con quest’ultima, tuttavia, sembra caratterizzare il dovere tributario non tanto come dovere derivante dalla appartenenza allo Stato – dal momento che il dictum de omni dell’art. 53 vale espressamente e chiaramente a rendere estendibile la soggettività passiva non solo ai cittadini ma anche agli stranieri – quanto, piuttosto, evidenziare come il dovere tributario sia riconducibile all’interno dello stesso dovere di osservanza della legge (…) che sancisce l’esclusiva afferenza alla democrazia rappresentativa dell’indirizzo politico attinente all’imposizione delle prestazioni patrimoniali.», così L. ANTONINI, in Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali, cit., p. 207.

130 «Art. 53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.».

131

A. BALDASSARRE, Diritti sociali, cit., p. 7. 132 Si veda, in particolare, l’indagine che P. B

ORIA effettua, relativamente al bilanciamento tra i due valori costituzionali dell’interesse fiscale e della capacità contributiva, segnatamente con riferimento alle posizioni espresse dalla dottrina tributaristica in ordine al rapporto tra il principio di capacità contributiva ed il principio di eguaglianza: «I due princípi infatti si collegano a funzioni radicalmente diverse: la capacità contributiva fornisce una indicazione in ordine al riparto dei carichi fiscali tra i consociati in collegamento a fatti che denotino una forza economica; il principio di eguaglianza costituisce il criterio relazionale che orienta il bilanciamento dei vari princípi costituzionali coinvolti nella materia tributaria e dunque, in relazione a quanto visto finora, della capacità contributiva medesima oltre che dell'interesse fiscale. Per un verso dunque è da escludere che sussista una relazione di identità o comunque di sovrapposizione concettuale piena tra i due princípi, quasi che la capacità contributiva rappresenti una specificazione dell'eguaglianza in materia tributaria. Per altro verso, è indubbio che i due princípi sono comunque chiamati ad una contestuale applicazione al fine di

procedere ad una ricostruzione del quadro costituzionale della materia tributaria», così P. BORIA, Art.

53 Cost., in R. BIFULCO, A. CELOTTO e M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, par. 2.8. per un’analisi dell’evoluzione dottrinale relativa al principio di capacità contributiva, v. anche L. ANTONINI, in Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali, cit., p. 265 ss..

54

specificazione e nel contempo - in virtù del principio di progressività cui deve essere

ispirato il sistema tributario - matrice di funzione redistributiva

133

.

Questa visione del dovere tributario quale declinazione del valore della

solidarietà era ben presente nei Padri costituenti, ed in particolare nel pensiero di Ezio

Vanoni, il quale illustra la regola del concorso alle spese pubbliche come necessità

del concorso di tutti all’esistenza stessa dello Stato in quanto collettività

organizzata

134

.