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Il decreto Sicurezza-bis

Il 5 agosto 2019, il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto n. 53 del 14 giugno 2019, noto con il nome di “decreto Sicurezza bis”.86 Il testo, intitolato

“disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, si compone di 18 articoli ed interviene, tra le altre cose, sulla regolamentazione del soccorso in mare dei migranti.87

La nuova norma si colloca proprio in corrispondenza della vicenda della Sea-Watch 3,

86 Pagella Politica (2019), “Si può vietare uno sbarco?”, in https://pagellapolitica.it/blog/show/410/si- pu%C3%B2-vietare-uno-sbarco, consultato nel giugno 2020

87 CAMILLI A. (2019d), “Tutto quello che c’è da sapere sul decreto sicurezza bis”, in Internazionale, in https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2019/07/24/decreto-sicurezza-bis, consultato nel giugno 2020

conferendo maggiori poteri al Ministro dell’Interno per incidere sul divieto di ingresso di navi in acque territoriali italiane.88

L’articolo 189 del decreto inserisce all’interno dell’articolo 11 del Testo unico

sull’immigrazione un nuovo comma, nel quale si prevede che il Ministro dell’Interno “può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale” per ragioni di ordine e sicurezza, ovvero quando si presuppone che sia stato violato il testo unico sull’immigrazione attraverso la commissione del reato di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Il provvedimento del Viminale “è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri”.

Prima delle modifiche del decreto sicurezza-bis, il Testo unico sull’immigrazione non prevedeva la possibilità, per il Ministero dell’Interno, di vietare il passaggio di navi. Se da un lato viene ribadito, in modo lapalissiano, che lo Stato costiero ha facoltà di impedire il passaggio offensivo di una nave, dall’altro si intende rafforzare la volontà di impedire alle navi che hanno soccorso persone di entrare nei porti italiani.90

L’art. 2 del decreto sicurezza-bis introduce specifiche sanzioni nei confronti dei trasgressori dei divieti di ingresso, transito e sosta, intervenendo sull’art. 12 del Testo unico sull’immigrazione, che configura la fattispecie del c.d. favoreggiamento dell’immigrazione irregolare.91 Il nuovo comma 6-bis prevede, nei confronti del comandante, dell’armatore e

del proprietario della nave una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 50 mila euro ciascuno, da quantificare guardando “alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.92

88 GIACOBINI G. (2019), “Il decreto sicurezza bis è legge”, in Wired, in

https://www.wired.it/attualita/politica/2019/08/06/decreto-sicurezza-bis-legge-senato/, consultato nel giugno 2020

89 Il testo integrale è consultabile su https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/14/138/sg/pdf#page=5 90 op. cit. Pagella Politica

91 ZIRULIA S. (2019), “Decreto sicurezza-bis: novità e profili critici”, in Diritto Penale Contemporaneo, in https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6738-decreto-sicurezza-bis-novita-e-profili-critici, consultato nel giugno 2020

Inoltre, in caso di “reiterazione con l’utilizzo della medesima nave”, su quest’ultima è prevista la sanzione accessoria della confisca, stanti, in assenza di ulteriori specificazioni, le regole generali sul sequestro cautelare e sulla confisca amministrativa.93

La norma prevedere, in materia di cause di esclusione della responsabilità di cui all’art. 4 l. 689/1988, che non risponde della violazione “chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”. In tema di adempimento di un dovere, vengono in rilievo l’art. 98 della Convenzione di Montego Bay e l’art. 10 della Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo, più volte considerate nel corso della trattazione. Alla sussistenza delle indicate cause di giustificazione, verrà meno la “tipicità” della violazione amministrativa, dovendosi in tal caso considerare illegittimo il provvedimento ministeriale di divieto di ingresso.

L’articolo 3 modifica l’art. 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, stabilendo che la procura distrettuale diventi competente per tutte le indagini che riguardano il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’art. 4 prevede, infine, lo stanziamento di 500mila euro per il 2019, un milione di euro per il 2020 e un milione e mezzo per il 2021 per il contrasto al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per operazioni di polizia sotto copertura.94

Già l’esame della norma in commissione affari costituzionali e giustizia della camera, prima della conversione, aveva fatto emergere alcune criticità. Non ci sarebbero stati i presupposti di urgenza e necessità previsti per l’uso di un decreto, strumento che deve contenere misure di “immediata applicazione”, in riferimento ad un tema specifico e omogeneo.95 Tale distorsione diventa palese se si considerano i dati degli arrivi: gli sbarchi

93 Si vedano gli artt. 13, 19 e 20 della legge n. 689/1981

94 PARODI A. (2019), “Decreto Sicurezza bis, cosa prevede e come è cambiato”, in Open, in https://www.open.online/2019/08/05/decreto-sicurezza-bis-cosa-prevede-e-come-e-cambiato/, consultato nel giugno 2020

95 Sul punto si veda l’ “Osservazioni sul disegno di legge C. 1913, di conversione del decreto - legge n. 53 del

2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica” di Paolo Iafrate, in

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/ 001/978/Relazione_Paolo_Iafrate.pdf, consultato nel giugno 2020

sono diminuiti dell’84,3 per cento con 2.601 sbarchi (dal 1 gennaio al 28 giugno 2019) rispetto ai 16mila sbarchi del 2018. Il decreto legge sarebbe risultato anche privo del requisito di omogeneità, contenendo riforme del codice penale, della normativa sull’immigrazione, del codice della navigazione, dell’ordine e della sicurezza.96

L’alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha rilevato anche la discordanza del decreto rispetto alle previsioni delle Convenzioni UNCLOS, SOLAS e SAR e con l’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, che stabilisce il principio di non respingimento.97 In tal senso, si renderebbe necessaria una verifica di conformità rispetto al

“l’articolo 10, l’articolo 11 e l’articolo 117 della costituzione italiana, con l’articolo 3 della Carta dei diritti dell’uomo e con l’articolo del codice penale italiano che norma l’omissione di soccorso”. L’Italia rischierebbe, perciò, di violare le leggi internazionali sul diritto del mare e di essere portata in giudizio dagli stati di bandiera delle navi.98