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DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE

Nel documento APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (pagine 142-149)

640

Truffa.

III. Interesse tutelato, persona offesa, danneggiato.

A Anche il terzo danneggiato dal delitto di truffa, seppure nella forma del mancato conseguimento di un profitto, è legittimato a proporre querela (sez.

II 19/43910, in fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto il diritto di querela in capo alla figlia dell’acquirente di un’autovettura, destinata a dive-nire intestataria ed utilizzatrice del mezzo).

IV. Elemento oggettivo: a) artifizi e raggiri; A Nell’ipotesi in cui un sedicente venditore alieni come propria una cosa non sua, non è applica-bile la disciplina civilistica della vendita di cosa altrui con effetti obbligatori, la quale presuppone che l’altruità del bene sia resa nota dal venditore all’altro contraente; se, invece, il falso venditore car-pisce la buona fede dell’acquirente, viene posto in essere un contratto fraudolento, rientrante, sotto il profilo penalistico, nella truffa contrattuale (sez. II 20/1970). Integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell’art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all’acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (sez. II 19/51551).

V. (segue) b) induzione in errore, idoneità della condotta e atto di disposizione patrimoniale; A Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l’idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso deter-minata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri (sez. II 19/51538). La valutazione dell’idoneità astratta dell’artificio e raggiro ad ingannare e sor-prendere l’altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l’effetto raggiunto dimostra implicitamente l’effettiva ido-neità della condotta (sez. II 19/51166, in fattispecie di truffa consumata ai danni di una banca, consistita nell’erogazione di un finanziamento mediante pre-sentazione di documenti non veritieri, in cui la Corte ha escluso che la negligenza negli accertamenti da parte dei funzionari bancari potesse incidere sulla configurabilità del reato).

VI. (segue) c) ingiusto profitto e danno. A Non integra il delitto di truffa la condotta del soggetto che, subito dopo avere appreso l’esito dell’alcoltest

al quale era stato sottoposto, proceda alla vendita simulata del proprio autoveicolo al fine di sottrarlo alla confisca conseguente all’accertamento del reato di cui all’art. 186 cod. strada, in ragione dell’assenza di un danno patrimoniale per la pubblica ammi-nistrazione costituente conseguenza immediata e diretta della condotta decettiva, attesa la neces-sità di emanazione di un ulteriore provvedimento avente natura sanzionatoria (sez. II 20/5489). B Commette il reato di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, ex art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen., il dipendente di un istituto bancario che, contravvenendo ai doveri di diligenza e agli obblighi di legge, omette di segnalare, per conto della banca, il decesso di un pensionato e, falsificando i docu-menti, si appropria dei ratei pensionistici facendoli confluire su un conto corrente, falsamente intestato al “de cuius”, da cui poterli prelevare a mezzo di una carta di credito (sez. II 19/50744 che, nell’esclu-dere che il fatto potesse riqualificarsi come truffa ai danni della banca, ha evidenziato che il raggiro era stato effettuato nei confronti dell’INPS, che aveva subito il danno patrimoniale immediato dell’essere privato di somme di sua pertinenza, mentre la banca doveva considerarsi solo civilmente danneggiata, essendo tenuta “ex lege” alla restituzione delle somme all’istituto previdenziale).

VII. Elemento soggettivo. A In tema di truffa con-trattuale, l’elemento che imprime al fatto dell’ina-dempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipu-lazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo –, rivela nel contratto la sua intima natura di finalità inganna-toria (sez. II 19/39698, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice distrettuale aveva assolto gli imputati sul presupposto che l’intento ingannatorio, volto a car-pire la fiducia della controparte in ordine alla stipu-lazione di un contratto definitivo di compravendita immobiliare, tacendo maliziosamente la crisi finan-ziaria dell’impresa alienante, era escluso dalla circo-stanza che, dopo la conclusione del preliminare, gli stessi avevano completato i lavori, si erano attivati per ottenere la regolarizzazione urbanistica e l’agi-bilità dell’immobile, depositando altresì l’importo pagato dagli acquirenti su conti dell’impresa).

VIII. Momento consumativo e tentativo: a) momento consumativo; A Integra il delitto di truffa aggravata, in forma consumata e non tentata, la condotta di colui che, attraverso artifici e raggiri,

141 Dei delitti contro il patrimonio mediante frode 640 ottenga il rilascio di Titoli di Efficienza

Energe-tica (TEE) o “certificati bianchi”, che attestano il conseguimento di risparmi negli usi finali di ener-gia attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica e incorporano il diritto a ottenere un contributo pubblico, in quanto, per la natura di titoli dal valore economico definito nelle sessioni di scambio sul mercato e immediatamente negoziabili dal possessore, senza attenderne la monetizzazione, il reato si consuma al momento della loro emissione, che realizza il profitto ed il conseguente evento di danno (sez. II 20/11136). B Il delitto di truffa commesso dall’intermediario finan-ziario che, senza autorizzazione, percepisca denaro da privati da investire in operazioni di “trading”

mobiliare ha natura di reato istantaneo e si con-suma al momento della diminuzione patrimoniale e dell’ingiustificato arricchimento quando le parti abbiano concluso contratti di mandato singoli, in forza dei quali l’autore del reato, ottenuto il versa-mento delle somme, effettua l’investiversa-mento mentre va considerato a consumazione prolungata quando, a fronte di un accordo iniziale, il cliente effettui periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo (c.d. piani di accumulo) (sez. II 20/189, che in applicazione del principio ha annullato la sentenza che aveva considerato a consumazione prolungata la truffa effettuata mediante sottoscrizioni di singoli contratti di mandato, individuando erroneamente l’avvenuta consumazione al momento della man-cata restituzione delle somme versate all’interme-diario). C quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”), il tempo e il luogo di consuma-zione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestual-mente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponi-bilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (sez. I 19/52003).

XII. Rapporti con altre figure di reato: a) delitti con-tro la pubblica amministrazione; A Integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata ex art. 61, comma primo, n. 9 cod. pen., la condotta del cancel-liere che, addetto alle procedure di recupero di san-zioni pecuniarie e delle spese di giustizia, si appropri dei relativi importi, i quali entrano nella disponibilità giuridica del medesimo dal momento in cui diviene definitivo il provvedimento giurisdizionale costi-tuente il titolo esecutivo, sulla cui base vanno attivate le procedure di riscossione ex artt. 211 ss. del d.P.R.

30 maggio 2002, n. 115, laddove gli artifici che suc-cessivamente egli ponga in essere per dare una par-venza di regolarità formale al proprio agire risultano funzionali a mascherare l’interversione e non invece all’acquisizione del possesso (sez. VI 20/18485). Inte-gra il reato di truffa ai danni dello Stato, agInte-gravato dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, e non quello di peculato, la condotta del pubblico agente che, non avendo la disponibilità materiale o giuridica del denaro, ne ottenga l’inde-bita erogazione esclusivamente per effetto degli artifici o raggiri posti in essere ai danni del soggetto cui compete l’adozione dell’atto dispositivo (sez. VI 20/13559 che ha qualificato quale truffa aggravata la condotta del pubblico dipendente che, essendo esclu-sivamente incaricato di predisporre le buste paga, induceva in errore il funzionario deputato al servizio di tesoreria, indicando fraudolentemente due distinti

conti correnti ed in tal modo conseguendo l’eroga-zione di un doppio accredito stipendiale). B Il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclu-sione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell’ente erogatore, il quale si limita a pren-dere atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase mera-mente eventuale e successiva (sez. fer. 19/44878, che ha confermato la qualificazione in termini di truffa dell’artificiosa redazione, ai fini dell’erogazione di rimborsi elettorali in favore di un partito politico, di rendiconti apparentemente regolari, in realtà basati su false annotazioni contabili, prive di documenti giustificativi, ma supportati da una certificazione di regolarità dei revisori dei conti ideologicamente falsa, trattandosi di condotta decettiva che ha indotto in errore l’ente quanto alla sussistenza dei presuppo-sti dell’erogazione).

XIII. (segue) b) delitti contro la fede pubblica, false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta; A È configurabile il concorso formale fra la truffa e la spendita di monete falsificate (art. 455 cod. pen.), in quanto le relative fattispecie, che tutelano beni giuridici diversi, non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell’art. 15 cod. pen., richie-dendo la prima non solo l’esistenza di artifici e rag-giri – integrati dalla spendita di monete falsificate –, ma anche ulteriori elementi essenziali, costituiti dall’induzione in errore e dall’atto di disposizione patrimoniale (sez. II 19/50697).

XIV. (segue) c) delitti contro il patrimonio; A Il delitto di frode informatica di cui all’art. 640-ter cod.

pen. ha la medesima struttura ed i medesimi ele-menti costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona, di cui difetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest’ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con cor-relativo danno patrimoniale altrui (sez. II 20/10354 secondo cui la manipolazione del sistema infor-matico, in quanto modalità “speciale” e tipizzata di espressione dei comportamenti fraudolenti neces-sari per integrare la truffa “semplice”, non esaurisce e perfeziona l’illecito che, pertanto, si consuma nel momento dell’ottenimento del profitto). L’oggetto materiale del delitto di fraudolento danneggiamento di beni assicurati (art. 642 cod. pen.) – che punisce chi distrugga, disperda, deteriori od occulti un bene al fine di trarre vantaggio da un contratto assicura-tivo – può consistere unicamente in cosa di proprietà dell’agente, sicché il reato non sussiste quando la con-dotta riguardi un bene posseduto dallo stesso agente in forza di un titolo non attributivo della titolarità dello stesso (sez. II 19/51088, in fattispecie relativa alla falsa denuncia di furto di un’auto per incassare il premio assicurativo, presentata dal figlio della pro-prietaria, intestatario del contratto di finanziamento per l’acquisto, in cui la Corte ha ritenuto che il fatto avrebbe potuto essere qualificato come truffa).

XV. (segue) d) ulteriori fattispecie di reato. A Non configura il delitto di truffa ma la contravvenzione di esercizio di giuoco d’azzardo (art. 718 cod. pen.), il gioco dei “tre campanelli” – e quelli similari delle “tre tavolette” o delle “tre carte” – in ragione

640 bis DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO 142 del fatto che la condotta del soggetto che dirige

il gioco non realizza alcun artificio o raggiro ma costituisce una caratteristica del gioco che rientra nell’ambito dei fatti notori, sempre che all’abilità ed alla destrezza di chi esegue il gioco non si aggiunga anche una fraudolenta attività del medesimo (sez. II 19/48159, che ha altresì evidenziato che l’induzione della persona offesa a giocare con il miraggio della vincita, non rappresenta di per sé un artificio o rag-giro). B Il reato di somministrazione fraudolenta di lavoro di cui all’art. 38-bis d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, introdotto con l’art. 2, comma 1-bis, legge n. 96 del 2018, ha come obiettivo esclusivamente quello di tutelare il lavoratore sul piano delle condizioni di lavoro e di occupazione, escludendo dal suo ambito di applicazione quei comportamenti finalizzati alla elusione della contribuzione, che restano soggetti alla disciplina di cui all’art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. (sez. II 20/9758, in fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso il prov-vedimento di sequestro preventivo di somme di denaro in relazione al reato di truffa aggravata, in quanto la finalità della condotta di fittizio distacco transnazionale di lavoratori – fatti figurare come abitualmente impiegati in Bulgaria e solo tempo-raneamente in Italia – era stata quella di realizzare l’ingiusto profitto, con corrispondente danno per gli enti previdenziali, consistente nel risparmio contri-butivo derivante dalle differenze di aliquote tra il sistema previdenziale italiano e quello bulgaro, e non, invece, quella di violare gli obblighi in materia di condizioni di lavoro e di occupazione).

XVI. Rapporti con illeciti amministrativi. A Integra il delitto di cui all’art. 640, comma secondo,

n. 2 cod. pen. e non la fattispecie di abuso della cre-dulità popolare (art. 661 c.p.) – depenalizzata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 –, il cui elemento costi-tutivo e differenziale si individua nel turbamento dell’ordine pubblico e nell’azione rivolta nei con-fronti di un numero indeterminato di persone, il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingeneri nelle persone offese la convinzione dell’esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo credere loro di poter scongiurare i pro-spettati pericoli con i rituali magici da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l’ingiusto pro-fitto consistente nell’incameramento delle somme di denaro elargitegli con correlativo danno per le medesime (sez. II 19/49519).

XVIII. Riflessi processuali. A La mancanza di que-rela non impedisce l’estradizione verso l’estero per il reato di truffa in base alla Convenzione europea di estradizione, che non prevede, tra le condizioni richieste perché vi si faccia luogo, il controllo sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione delle Parti contraenti (sez. VI 20/7975).

B In tema di truffa (nel caso di specie contrattuale), eventuali difformità nella ricostruzione degli speci-fici artispeci-fici e raggiri utilizzati per indurre in errore la vittima, che siano emerse all’esito dell’istruttoria rispetto alla contestazione, non determinano immu-tazione del fatto tale da integrare una nullità ex art. 522 cod. proc. pen., salvo che la condotta decet-tiva che sia emersa nel processo risulti talmente diversa e non comparabile a quella oggetto di conte-stazione da compromettere concretamente il diritto di difesa (sez. II 20/7812).

640 bis

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

II. Natura giuridica. A La fattispecie di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall’art. 640-bis cod. pen. costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. e non una figura autonoma di reato (sez.

II 19/48394 che, in applicazione del principio, ha annullato la sentenza di patteggiamento che, non avendo tenuto conto del bilanciamento ex art. 69 cod. pen. con le riconosciute attenuanti generiche, aveva applicato una pena illegale, irrogando la sola reclusione, prevista dall’art. 640-bis cod. pen., e non anche la multa, di cui all’art. 640 cod. pen.).

III. Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pub-blico. A In tema di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la condotta si perfeziona non già con l’approvazione del finanziamento pubblico, ma solo con la presentazione di rendiconti suppor-tati da falsi documenti giustificativi, perché da tale momento è consentito il trattenimento da parte del soggetto privato delle somme illecitamente perce-pite, in relazione sia alle anticipazioni già ricevute che al saldo finale (sez. VI 20/12278). B Integra il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in danno della Regione la presenta-zione di documentapresenta-zione falsa finalizzata ad otte-nere il finanziamento da parte dell’ente indicato di un’opera pubblica, a nulla rilevando la circostanza che il ruolo di centrale di committenza sia poi svolto da un Comune, in quanto resta in capo alla Regione il potere di controllo sullo sviluppo progettuale ed

esecutivo dell’opera nonché sul corretto utilizzo dei fondi erogati (sez. II 20/3442, che ha altresì eviden-ziato che il delitto in questo caso debba conside-rarsi a “consumazione prolungata”, individuandosi il momento consumativo finale nell’ottenimento dell’ultima tranche del finanziamento). C Integra l’ingiusto profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche l’ero-gazione di rimborsi elettorali in favore del partito politico, sulla base della presentazione di falsi ren-diconti, con violazione dei correlati adempimenti di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, atteso che la regolarità e trasparenza contabile costituiscono condizione sospensiva rispetto alla effettiva ero-gazione (sez. fer. 19/44878, che ha precisato che a nulla rileva, stante l’assenza di un vincolo specifico di destinazione di tali attribuzioni patrimoniali, che sia precluso al collegio dei revisori pubblici ogni sin-dacato di merito sulle spese rendicontate).

VI. Rapporti con altre fattispecie. A L’illecito amministrativo introdotto dall’art. 9 l. 6 luglio 2012, n. 96 si applica con esclusivo riferimento ai partiti politici, nei casi di presentazione di rendiconti non attendibili ovvero di informazioni non corrette nella relazione sulla gestione contabile e nella nota inte-grativa, ferma restando la rilevanza penale delle medesime condotte fraudolente, ai sensi dell’art. 640-bis. cod. pen., poste in essere dal tesoriere o dai legali rappresentanti del partito al fine di conseguire inde-biti rimborsi elettorali (sez. fer. 19/44878).

143 Dei delitti contro il patrimonio mediante frode 640 ter-644

640 ter

Frode informatica.

III. Momento consumativo A Il delitto di frode informatica di cui all’art. 640-ter cod. pen. ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitu-tivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona, di cui difetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest’ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (sez. II 20/10354, che ha precisato che la manipolazione del sistema infor-matico, in quanto modalità “speciale” e tipizzata di espressione dei comportamenti fraudolenti neces-sari per integrare la truffa “semplice”, non esaurisce

e perfeziona l’illecito che, pertanto, si consuma nel momento dell’ottenimento del profitto).

V. Rapporti con altre fattispecie. A Integra il delitto di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (oggi art. 493-bis cod. pen.), e non quello di frode informatica ex art. 640-ter cod. pen., la con-dotta di colui che, ottenuti, senza realizzare frodi informatiche, i dati relativi ad una carta di debito o di credito, unitamente alla stessa tessera elettro-nica, la utilizzi indebitamente per effettuare prelievi di denaro (sez. II 19/50395, in fattispecie relativa ad indebito utilizzo di una carta bancomat sottratta dall’imputato alla fidanzata in uno al codice PIN).

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Insolvenza fraudolenta.

VII. Rapporti con altre figure di reato. A Integra il delitto di furto aggravato dall’uso di mezzo frau-dolento e non quello di insolvenza fraudolenta, la condotta di colui che si rifornisca di benzina presso un distributore ad erogazione automatica

e, approfittando della contingente situazione di assenza di controllo, si allontani prontamente senza corrispondere il relativo prezzo, in quanto in tal modo si realizza uno spossessamento “invito

e, approfittando della contingente situazione di assenza di controllo, si allontani prontamente senza corrispondere il relativo prezzo, in quanto in tal modo si realizza uno spossessamento “invito

Nel documento APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (pagine 142-149)