575
Omicidio.II. Elemento oggettivo; A L’affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di omi-cidio, può fondarsi su plurimi e convergenti indizi in ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella realizzazione dell’azione criminosa – posta in essere con modalità tali da richiedere la compartecipazione degli stessi con esclusione di possibili interventi di terzi – ancorché non sia stato possibile individuare l’autore materiale dell’azione tipica (sez. I 20/12309:
fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da cen-sure la sentenza di condanna che, pur non avendo accertato chi dei due imputati avesse sparato, aveva accertato, indiziariamente, la comune volontà di commettere l’omicidio, il comprovato rapporto di causalità efficiente rispetto all’evento realizzato, la presenza di entrambi sul luogo del delitto, la condi-visione delle azioni successivamente poste in essere per disfarsi del cadavere, occultare le prove e subor-nare i testi).
IV. Elemento soggettivo. A Si configura il delitto di omicidio volontario – e non quello di omicidio pre-terintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida – quando la condotta, alla stre-gua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte dell’agente anche solo dell’eventualità che dal suo comporta-mento possa derivare la morte del soggetto passivo (sez. V 20/11946: fattispecie in cui la Corte ha annul-lato la sentenza del giudice di merito che aveva ravvisato il delitto di omicidio preterintenzionale nella condotta dell’agente che, eseguendo una presa al collo da dietro della vittima, aveva premuto con forza eccessiva, o comunque per un tempo superiore ai sette secondi, le ghiandole barocettoriali della stessa, così interrompendo l’afflusso di sangue al cervello e provocando l’arresto cardiaco).
VII. Tentativo; A In tema di reato impossi-bile, l’inidoneità dell’azione – da valutarsi con
riferimento al tempo del commesso reato in base al criterio di accertamento della prognosi postuma – deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell’agente deve essere priva di astratta determi-nabilità causale nella produzione dell’evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all’agente (sez. I 20/870: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell’imputato che, nel corso di una rapina, dopo aver sottratto una pistola alla persona offesa, aveva premuto più volte il grilletto senza riuscire a far fuoco per l’inserimento del disposi-tivo di sicurezza manuale dell’arma).
X. Rapporti con altre figure di reato. A Si confi-gura il delitto di omicidio colposo mediante omis-sione ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., e non quello, meno severamente sanzionato, di omissione di soc-corso aggravato ai sensi dell’art. 593, comma 3 c.p., qualora, in capo all’agente, ricorra, non già un gene-rico obbligo di attivazione, ma una specifica posi-zione di garanzia avente fondamento in una legge extra-penale o in altra fonte, anche contrattuale, produttiva di obblighi giuridici, che gli attribuisca adeguati poteri per l’impedimento di eventi lesivi di altrui beni in ragione dell’incapacità del titolare di provvedervi autonomamente (sez. I 20/9049: fat-tispecie in tema di omicidio, con riferimento alla quale la Corte ha ritenuto che gli imputati avessero volontariamente assunto un dovere di protezione – con conseguente obbligo di impedire l’evento – nei confronti di un giovane di cui si erano presi cura nell’apprezzabile intervallo di tempo durante il quale il medesimo era sopravvissuto dopo essere stato attinto da un colpo d’arma da fuoco esploso accidentalmente da uno dei predetti mentre, trovan-dosi nella loro abitazione per ragioni di familiarità, era intento a farsi la doccia).
577
Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.III.bis. Fatto commesso contro il coniuge. A In tema di delitti contro la vita e l’incolumità indivi-duale, ai fini della configurabilità dell’aggravante
del rapporto di coniugio, prevista dall’art. 577, comma 1, n. 1, c.p., è irrilevante l’intervenuta separa-zione personale tra i coniugi anche con riferimento
581-582 DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA 116 ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della
legge 11 gennaio 2018, n. 4 (sez. V 20/13273: in motivazione, la Corte ha precisato che la modifica legislativa che ha, tra l’altro, espressamente esteso l’applicabilità dell’aggravante anche ai coniugi separati, si è limitata sul punto a recepire quanto da tempo già affermato dalla giurisprudenza di legittimità).
IV. Uso di sostanze venefiche o di altro mezzo insidioso. A In tema di omicidio, la circostanza aggravante dell’uso del mezzo insidioso, al pari dell’aggravante dell’uso di sostanze venefiche, ricorre soltanto quando esso provochi direttamente la morte e non anche quando costituisca una mera modalità dell’azione (sez. I 20/6165: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l’esclusione dell’aggravante in relazione alla somministrazione di un farmaco ipnotico utilizzato per assopire la vit-tima ponendola in condizione di incoscienza tale da renderne possibile l’uccisione mediante asfissia).
V. Premeditazione. A In tema di omicidio, ai fini della configurabilità dell’aggravante della preme-ditazione, in presenza di un ristretto arco tempo-rale tra l’insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l’agente sulla grave decisione adottata e a consentire l’attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere (sez. I 20/574: in applicazione del principio la Corte ha escluso la configurabilità dell’aggravante in rela-zione all’omicidio consumato in un contesto di atti persecutori e al termine di un serrato susse-guirsi di contatti tra la vittima ed il reo, culminati con l’insorgenza del proposito omicidiario, col-locata con certezza solo un’ora prima della con-sumazione del delitto, spazio temporale ritenuto dalla Corte sintomatico di sola preordinazione del reato).
581
Percosse. Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 11 octies, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
I. Modifiche legislative. A Al comma 1°, le parole: «salvo che ricorra la circostanza aggra-vante prevista dall’articolo 61, numero 11 octies»
sono state inserite dall’art. 6, comma 1°, l. 14 ago-sto 2020, n. 113 (Disposizioni in materia di sicu-rezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni).
B V. l’art. 9 l. n. 113/2020: «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte vio-lente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pub-bliche o private è soggetto alla sanzione ammi-nistrativa del pagamento di una somma da euro
500 a euro 5.000». C In tema di successione di leggi nel tempo, il trasferimento della compe-tenza per materia dal giudice di pace al tribunale monocratico comporta una modifica in peius del trattamento sanzionatorio, ove determini l’appli-cazione delle sanzioni detentive in luogo delle più favorevoli sanzioni pecuniarie previste dall’art. 52 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che non può operare retroattivamente (sez. VI 20/13708: fattispecie in tema di reato di percosse ai danni del coniuge divorziato, del convivente o di uno dei soggetti indicati dall’art. 577, comma 2, c.p., al quale conti-nuano ad applicarsi le sanzioni previste per il pro-cesso innanzi al giudice di pace, qualora il fatto sia stato commesso prima dell’entrata in vigore della legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha riassegnato la competenza al tribunale).
582
Lesione personale. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11 octies, 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
I. Modifiche legislative. A Al 2° comma, le parole:
«61, numero 11 octies» sono state inserite dall’art. 6, comma 2°, l. 14 agosto 2020, n. 113 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le profes-sioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni). B V. l’art. 9 l. n. 113/2020: «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga con-dotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei
confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette pro-fessioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private è soggetto alla sanzione ammi-nistrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000».
117 Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale 583-583 quater IV. Elemento oggettivo: la condotta; A In tema di
cause di giustificazione, lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scrimi-nante dell’esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall’ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell’ordinamento italiano, in cui l’agente ha scelto di vivere, attesa l’esigenza di valorizzare – in linea con l’art. 3 Cost. – la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l’instaurazione di una società civile multietnica (sez. III 20/8986: fattispecie, in tema di maltrattamenti in famiglia e lesioni per-sonali, di lamentata non considerazione di parti-colari connotazioni culturali e religiose proprie dell’imputato).
VII. Consenso dell’avente diritto. A Non ha effica-cia scriminante il consenso eventualmente prestato dalla vittima alle lesioni che le siano state inferte al fine di commettere una frode assicurativa, attesa la contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume, ai sensi dell’art. 5 c.c., di atti di disposizione del proprio corpo volti a farne l’oggetto di un mer-cimonio, attraverso la promessa o la correspon-sione di denaro in cambio di una menomazione
dell’integrità fisica, ovvero di abusi funzionali al perseguimento di un vantaggio ingiusto, attraverso l’asservimento della menomazione al compimento di un atto illecito o fraudolento (sez. I 20/590).
XI. Tentativo. A L’inesistenza dell’oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora l’oggetto sia inesistente in rerum natura o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l’oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali. (sez. I 20/12407: nella fatti-specie, la Corte ha ritenuto sussistente il tentativo di lesioni aggravate dall’uso di un’arma in rela-zione alla condotta dell’imputato il quale, dopo un litigio con la persona offesa, armato di una katana prelevata dalla propria abitazione, si era recato presso il pronto soccorso del locale ospe-dale alla ricerca della persona offesa, al momento assente, ma veniva bloccato da un addetto alla vigilanza).
XII. Lesioni lievi: procedibilità a querela. A Il reato di lesioni personali, quando aggravato ai sensi dell’art. 576, comma 1, n. 5, c.p., perché commesso in occasione del delitto di maltrattamenti, è proce-dibile d’ufficio, anche nell’ipotesi di lesioni lievis-sime, per effetto del richiamo operato dall’art. 582, comma 2, c.p. all’art. 585 e di questo al citato art. 576 (sez. VI 20/11002).
583
Circostanze aggravanti.V. (segue) malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni; A In tema di lesioni personali, ai fini della configurabilità dell’aggra-vante prevista dall’art. 583, comma 1, n. 1 c.p., il concetto di “attività lavorativa ordinaria” non coincide necessariamente con quello di “capa-cità di attendere alle proprie occupazioni”, con la conseguenza che ben può ritenersi sussistente la predetta aggravante nell’ipotesi in cui la vittima delle lesioni, pur essendo ritenuta abile al lavoro, rimanga tuttavia impossibilitata per un maggior tempo ad esplicare la sua attività ordinaria (sez.
V 20/11727: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva riconosciuto l’aggravante all’esito di una consulenza tecnica che aveva indicato la durata della malattia in un periodo superiore a 40 giorni,
nonostante l’INPS avesse attestato un’incapacità lavorativa per soli 30 giorni).
VI. (segue) indebolimento permanente di un senso o di un organo. A In tema di lesioni personali, sus-siste l’aggravante dell’indebolimento permanente di un organo qualora, in conseguenza del fatto lesivo, esso risulti menomato nella sua potenzialità fun-zionale, che sia, pertanto, ridotta rispetto allo stato anteriore, a nulla rilevando il fatto del minore o maggiore grado di menomazione (sez. VI 20/7271:
fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente la circostanza in un caso nel quale la dolenzia causata alla vittima dal movimento dell’arto lesionato, spe-cie durante la flessione, ne menomava la funzione statico-deambulatoria, rendendo più difficoltosi e dolorosi i movimenti).
583 quater
Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali. Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività.
I. Modifiche legislative. A Nella rubrica, le
parole: «, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali» sono
584-586 bis DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA 118 state aggiunte dall’art. 4, comma 2°, l. 14 agosto
2020, n. 113 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni). B Il comma 2° è stato introdotto dall’art. 4, comma 1°, l. n. 113/2020. C V. l’art. 1 l. n. 113/2020: «1. Ai
fini della presente legge si intendono quali pro-fessioni sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e quali professioni socio-sanitarie quelle indivi-duate dall’articolo 5 della medesima legge n. 3 del 2018».
584
Omicidio preterintenzionale.II. Elemento oggettivo. A L’accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento deve essere condotto su base totalmente oggettiva, con un giudizio ex post, mediante il procedi-mento c.d. di eliminazione mentale e va tenuto ben distinto rispetto alla diversa e successiva indagine sull’elemento soggettivo del reato che deve essere valutato, invece, con giudizio ex ante, alla stregua delle conoscenze del soggetto agente (sez. V 19/51233: fattispecie in cui l’imputato aveva colpito con più schiaffi la vittima che, nella caduta, si era fratturata le ossa nasali con conse-guente ostruzione delle vie respiratorie e decesso per asfissia, in cui la Corte ha confermato la condanna per omicidio preterintenzionale, rite-nendo che l’evento morte fosse oggettivamente conseguenza dell’azione e l’imprevedibilità dello stesso, collegata alle fratture nasali, dovesse essere valutata ex ante ai soli fini dell’elemento psicologico). B In tema di concorso di persone nel reato di omicidio preterintenzionale, quando le aggressioni siano multiple e contestuali, nel tempo e nello spazio, ai danni di più vittime (una soltanto delle quali deceda per effetto delle percosse e/o lesioni subite), configurandosi in concreto un “fatto collettivo unitario”, il con-tributo rilevante ai sensi dell’art. 110 c.p., può consistere sia nell’agevolazione dell’aggressione contro la vittima, in ragione della superiorità numerica e della concomitante condotta dei con-correnti di neutralizzazione delle difese altrui (concorso materiale), che nel rafforzamento del proposito criminoso dell’esecutore, che si
senta spalleggiato ed incoraggiato dalla conco-mitante azione degli altri (concorso morale); in tale situazione, il dolo dei singoli concorrenti ha ad oggetto, nella dimensione monosoggettiva, le sole percosse o lesioni, e non già la prevedibilità dell’evento letale, che nel delitto preterintenzio-nale non è voluto da alcuno, e, nella dimensione plurisoggettiva, la volontà di concorrere nel reato altrui, che può manifestarsi anche come intesa istantanea, o conoscenza, anche unilate-rale, del contributo recato alla condotta altrui, o, infine, semplice adesione all’opera di un altro che ne rimanga ignaro (sez. V 20/4715).
IV. Elemento soggettivo. A Si configura il delitto di omicidio volontario – e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida – quando la condotta, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte dell’agente anche solo dell’eventua-lità che dal suo comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo (sez. V 20/11946:
fattispecie in cui la Corte ha annullato la sen-tenza del giudice di merito che aveva ravvisato il delitto di omicidio preterintenzionale nella condotta dell’agente che, eseguendo una presa al collo da dietro della vittima, aveva premuto con forza eccessiva, o comunque per un tempo supe-riore ai sette secondi, le ghiandole barocettoriali della stessa, così interrompendo l’afflusso di san-gue al cervello e provocando l’arresto cardiaco).
B V. anche supra, II.
585
Circostanze aggravanti.II. Circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577. A V. sub art. 582, XII.
III. Armi. A In tema di lesioni personali, l’aggra-vante di cui all’art. 585 c.p., dell’essere il fatto com-messo con l’uso delle armi, ha natura oggettiva e, pertanto, si comunica anche ai concorrenti, non venendo in rilievo le circostanze soggettive indicate nell’art. 118 c.p. (sez. V 19/50947: fattispecie relativa a lesioni procurate con un coltello ed una catena).
IV. Più persone riunite. A In tema di delitti con-tro la vita e l’incolumità individuale, ai fini della configurabilità dell’aggravante del fatto commesso da più persone riunite, introdotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, nel corpo dell’art. 585, comma 1, c.p., è richiesta la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della condotta violenta, pur se questa sia posta in essere da una soltanto di esse (sez. V 20/12743).
586 bis
Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.A Per la configurabilità del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (c.d. anabolizzanti), previsto dall’art. 9, legge 14 dicembre 2000, n. 376 in materia di lotta contro il
doping (fattispecie ora inserita nell’art. 586-bis c.p.), non è richiesto che l’attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico (sez.
III 20/16437).
119 Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale 588-589
588
Rissa. Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 2.000,00.Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.
I. Modifiche legislative. A Al 1° comma, la parola:
«309» è stata sostituita con quella: «2.000,00» dall’art.
10, comma 1°, lett. a), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modi-fiche agli articoli 131 bis, 391 bis, 391 ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pub-blico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale).
B Al comma 2°, le parole: «da tre mesi a cinque anni» sono state sostituite con le attuali: «da sei mesi a sei anni» dall’art. 10, comma 1°, lett. b), del mede-simo d.l. n. 130/2020.
III. Soggetti attivi. A Il reato di rissa richiede la condotta di due gruppi contrapposti che agiscano con la vicendevole volontà di attentare all’altrui incolumità, presupposto che non è integrato qua-lora un gruppo di persone assalga altri soggetti che fuggano dall’azione violenta posta in essere ai loro danni (sez. VI 20/12200: in motivazione, la Corte ha
III. Soggetti attivi. A Il reato di rissa richiede la condotta di due gruppi contrapposti che agiscano con la vicendevole volontà di attentare all’altrui incolumità, presupposto che non è integrato qua-lora un gruppo di persone assalga altri soggetti che fuggano dall’azione violenta posta in essere ai loro danni (sez. VI 20/12200: in motivazione, la Corte ha