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DELLA ESTINZIONE DEL REATO

Nel documento APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (pagine 48-57)

CAPO I

DELLA ESTINZIONE DEL REATO

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Remissione della querela.

II. Remissione extraprocessuale. A L’acquiescenza della parte civile alla sentenza che ne rigetta la domanda risarcitoria in primo grado non equivale a remissione tacita della querela (sez. V 19/48239).

V. Rapporti con altre cause estintive del reato. A Il decorso del termine di prescrizione prima della

remissione della querela determina l’estinzione del reato per tale causa, prevalendo, nel concorso tra cause estintive del reato, quella intervenuta in precedenza (sez. V 20/15109: in applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sen-tenza impugnata che aveva dichiarato l’impro-cedibilità per remissione della querela in ordine

47 Della estinzione del reato 157 ai reati contestati, condannando l’imputato

al pagamento alle spese, nonostante fosse già maturato il termine massimo di prescrizione dei reati medesimi).

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Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.

VI. Rinunciabilità della prescrizione. A È tar-diva ed inefficace la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione del reato formulata dopo che sia stata pronunciata sentenza nel grado di giudizio in cui è maturata (sez. V 20/11928: fattispecie in cui il ricor-rente aveva rinunciato alla prescrizione, già dichia-rata in appello, il giorno dell’udienza in Cassazione).

IX. (segue) dichiarazione in sede di gravame; A Viola il divieto di reformatio in peius la decisione del giudice di appello che, in presenza di impugna-zione del solo imputato, dichiari l’estinimpugna-zione per intervenuta prescrizione relativamente ad un reato che, in primo grado, sia stato dichiarato assorbito in altro più grave, equivalendo quest’ultima dichiara-zione al proscioglimento per insussistenza del fatto, più favorevole rispetto alla pronuncia di estinzione (sez. I 19/51951: fattispecie in cui, in primo grado, il reato di detenzione di munizioni di cui all’art. 697 c.p. era stato dichiarato assorbito in quello più grave di detenzione di arma comune da sparo e la corte di appello, su impugnazione del solo imputato, ne aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione). V.

peraltro sez. I 19/49671: Non viola il divieto di refor-matio in peius la sentenza del giudice di appello che dia al fatto una definizione giuridica più grave da cui consegua una modifica sfavorevole dei termini di prescrizione. B L’inammissibilità dell’impugna-zione non impedisce la declaratoria di estindell’impugna-zione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gra-vame, atteso che l’effetto estensivo dell’impugna-zione produce i suoi effetti anche con riferimento all’imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inam-missibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell’imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedente-mente (sez. II 20/189: fattispecie in cui uno degli imputati aveva proposto un motivo di ricorso rife-rito al momento consumativo del reato e la Corte, nell’accoglierlo, ha dichiarato la prescrizione, esten-dendo la declaratoria al coimputato il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile). C Il parziale acco-glimento del ricorso in cassazione limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della continuazione “esterna” con reato separata-mente giudicato e meno grave non consente la rile-vabilità della estinzione per prescrizione del reato in ordine al quale si procede e rispetto al quale il ricorso risulti inammissibile (sez. II 20/990: in moti-vazione la Corte ha precisato che l’accoglimento della doglianza comporta unicamente che, all’esito del giudizio di rinvio, in luogo della pena separata-mente inflitta possa essere irrogato un più contenuto aumento ex art. 81, c.p.). D È nulla, per violazione del contraddittorio, la sentenza predibattimentale con la quale la corte di appello dichiari l’estinzione del reato per prescrizione confermando la confisca disposta in primo grado, in quanto l’imputato ha diritto allo svolgimento dell’udienza dibattimentale di appello al fine di poter espletare compiutamente la propria attività difensiva anche su tale punto (sez.

II 20/11042). In tema di ricorso per cassazione, la sentenza d’appello pronunciata de plano in viola-zione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della decisione di condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice d’appello, allorché l’imputato rinunci alla prescri-zione (nella specie, contenuta nella procura speciale conferita al difensore per il giudizio di legittimità) allegando, così, un interesse concreto ed attuale alla celebrazione del giudizio di appello da lui promosso (sez. III 20/15758).

X. (segue) impugnazione; A In tema di procedi-mento per decreto, è ammissibile il ricorso per cas-sazione avverso la sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato pronunciata dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna se, contestualmente al ricorso, vi sia una dichiarazione espressa e specifica di rinuncia alla causa estintiva (sez. I 20/4671: nella fattispecie, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso rilevando che prima dell’emissione della sentenza l’imputato non era stato posto in condizione di espri-mere la sua volontà sull’esercizio del diritto a rinun-ciare alla prescrizione, precisando che il giudice per le indagini preliminari, in alternativa alla pronuncia della sentenza, può ordinare la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché, attraverso l’invito a comparire dell’imputato, attivi il contraddittorio su tale questione). B In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione volto a contestare l’omessa declaratoria di estinzione di alcuni dei reati ascritti in continuazione, quando ciò non abbia inciso sulla legalità complessiva della pena concordata, in quanto conforme alla volontà delle parti e non esorbitante i limiti edittali previsti per i reati in relazione ai quali non è decorso il termine di prescrizione alla data della pronuncia impugnata (sez. V 20/4709: in motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all’esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all’applicazione della pena illegale). C L’omessa rilevazione della prescri-zione del reato nel corso del processo di cassaprescri-zione è emendabile con il rimedio di cui all’art. 625-bis c.p.p.

a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percet-tivo dell’organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di speci-fiche valutazioni giuridiche (sez. III 20/10417).

XII. (segue) concorso con altre cause estintive; A L’assoluzione dell’imputato per essere stato il reato commesso da persona non imputabile per vizio totale di mente al momento del fatto prevale sulla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, presupponendo quest’ultima pronuncia un giudizio

158 DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA 48 positivo circa la configurabilità del reato contestato

e l’ascrivibilità al suo autore (sez. III 20/8778). B Il decorso del termine di prescrizione prima della remissione della querela determina l’estinzione del reato per tale causa, prevalendo, nel concorso tra cause estintive del reato, quella intervenuta in pre-cedenza (sez. V 20/15109: in applicazione del prin-cipio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato l’improcedibilità per remissione della querela in ordine ai reati con-testati, condannando l’imputato al pagamento alle spese, nonostante fosse già maturato il termine mas-simo di prescrizione dei reati medesimi).

XIV. (segue) effetti; A In tema di estradizione, rispetto alle domande presentate in base alla Con-venzione europea di estradizione, è ostativa all’acco-glimento della richiesta l’avvenuta prescrizione del reato per cui si procede, accertata secondo la legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, in base al criterio dell’applicazione esclusiva della disciplina dell’uno o dell’altro ordinamento e tenendo conto, ai fini del computo del relativo termine, della qualifica-zione giuridica che ciascun ordinamento dà al fatto come contestato (sez. VI 20/6239).

XVI. Computo del tempo necessario a prescrivere;

A Ai fini della determinazione del tempo neces-sario a prescrivere, l’aumento di pena per una cir-costanza aggravante (nella specie, quella prevista dall’art. 476, comma secondo, c.p.) non può essere valutato qualora essa sia stata oggetto di contesta-zione suppletiva dopo la decorrenza del termine di

prescrizione computato con riferimento all’origina-ria imputazione, in quanto, una volta maturato il ter-mine di prescrizione, la prosecuzione del processo è incompatibile con l’obbligo di immediata declarato-ria della causa estintiva del reato (sez. V 19/48205).

V. peraltro sez. V 20/3712: Ai fini della determina-zione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per la circostanza aggravante è valutabile anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di pre-scrizione previsto per il reato non aggravato, pur-ché la contestazione abbia preceduto la pronuncia della sentenza (fattispecie relativa alla contesta-zione suppletiva della circostanza aggravante di cui all’art. 219 comma 1, legge fall., formulata sulla base di elementi già noti al momento dell’esercizio dell’azione penale). B Ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudi-zio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l’art. 157, comma 3, c.p. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod.

pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (sez. VI 19/50995). C In tema di spendita e messa in circolazione di monete false, senza concerto, di cui all’art. 455 c.p., il trat-tamento sanzionatorio si individua avendo riguardo alla pena prevista dall’art. 453 c.p., operando la dimi-nuzione massima, pari alla metà, per determinare il minimo e la diminuzione minima, pari ad un terzo, per determinare il massimo, con la conseguenza che il termine di prescrizione di cui all’art. 157, comma 1, c.p. è pari ad otto anni (sez. V 20/11712).

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Decorrenza del termine della prescrizione.

V. (segue) reato consumato; A I reati di favoreggia-mento e di sfruttafavoreggia-mento della prostituzione hanno natura eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un’unica condotta idonea a configurarli, quanto nella reiterazione di più azioni omogenee le quali, pur costituendo di per sé reato se conside-rate isolatamente, danno vita ad un unico reato, con la conseguenza che, in quest’ultimo caso, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell’ultimo atto antigiuridico coincidente con la consumazione e cessazione dell’abitualità (sez. III 20/364). B Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l’agente compie un atto di domi-nio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a cono-scenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione (sez. II 20/15735). C In tema di banca-rotta fraudolenta prefallimentare, il recupero o la possibilità di recupero è ininfluente sulla sussistenza dell’elemento materiale del reato, in quanto la fatti-specie si perfeziona al momento del distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore anche se il reato viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fal-limento (sez. V 20/11928: fattispecie in cui la Corte in presenza di una contestazione di una distrazione effettuata attraverso il conferimento senza corri-spettivo di un compendio immobiliare attraverso una fusione per incorporazione non perfezionatasi in quanto irregolare, ha ritenuto il reato consumato

alla data di dichiarazione del fallimento della società conferente, senza riconoscere alcun rilievo alla cir-costanza che solo in momento successivo, con il fallimento anche della società incorporante, fosse definitivamente venuta meno la possibilità di recupe-rare il compendio immobiliare).

VII. (segue) reato permanente; A Il reato di cui all’art. 437, primo comma, c.p., ove la condotta con-sista nell’omissione di cautele contro infortuni sul lavoro, ha natura permanente sicché, nel caso in cui l’imputazione indichi il tempus commissi delicti con l’indicazione della data della cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre da tale data, e non da quella di emissione della sen-tenza di primo grado, ferma la necessità di verificare se la permanenza sia cessata in epoca anteriore perché il dispositivo omesso sia stato collocato o non più utilmente collocabile ovvero, trattandosi di reato proprio, perché sia stata dismessa la posizione di garanzia (sez. IV 20/7564). Il termine di prescri-zione del reato di omissione dolosa di cautele con-tro gli infortuni sul lavoro, nell’ipotesi aggravata dall’evento di cui al secondo comma dell’art. 437 c.p., inizia a decorrere, ove l’“infortunio” consista nel mesotelioma asbesto correlato, in prossimità dell’inizio dell’esposizione all’agente nocivo e, nel caso di esposizione durevole, deve farsi riferi-mento al più anteriore tra il tempo della cessazione dell’esposizione della persona offesa all’agente nocivo e il tempo della cessazione dell’imputato dalla posizione di garanzia (sez. IV 19/45935). B Il delitto di invasione di edifici, di cui all’art. 633 c.p.,

49 Della estinzione del reato 159 ha natura permanente quando l’occupazione si

pro-trae nel tempo, determinando un’immanente limita-zione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di pre-scrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l’occupazione, con l’allontanamento dell’occupante dall’edificio (sez. II 19/46692: fattispecie in cui il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione è stato individuato nel momento in cui l’immobile veniva riconsegnato al legittimo proprietario).

IX. (segue) reato continuato; A In tema di deter-minazione della pena nel reato continuato, è illegit-tima la decisione del giudice d’appello che, qualora

la pena relativa al reato più grave sia stata determi-nata dal giudice di primo grado in misura inferiore al minimo edittale, nel caso di impugnazione propo-sta dal solo imputato, nel dichiarare l’estinzione per prescrizione dei reati satellite posti in continuazione, confermi la pena complessiva irrogata dal giudice di primo grado, senza decurtarla degli aumenti corre-lati ai reati estinti (sez. V 19/44088: in motivazione, la Corte ha chiarito che i reati satellite conservano autonomia in vista della presa d’atto di eventuali cause di estinzione e che la mancata decurtazione della pena complessiva significa “omettere le impli-cazioni immediate di una decisione, in parte qua, comunque liberatoria”).

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Sospensione del corso della prescrizione.

III. Questioni di legittimità costituzionale. A È manifestamente infondata la questione di legitti-mità costituzionale della disciplina concernente la sospensione del corso della prescrizione, dispo-sta dall’art. 83, comma 4, del d.l. 18 marzo 2020, in quanto la causa di sospensione è di applicazione generale, proporzionata e di durata temporanea, e la deroga al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, previsto dall’art. 25, comma 2, Cost. risulta giustificata dall’esigenza di tutelare il bene primario della salute, conseguente ad un fenomeno pandemico eccezionale e temporaneo, dovendosi realizzare un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessuno dei quali è assoluto e inderogabile (sez. III 20/21367: in motivazione, la Corte ha escluso che debba prevalere il principio di irretroattività sancito dall’art. 25, comma 2, Cost., previsto per garantire l’individuo contro possibili abusi da parte del potere legislativo, in quanto la sospensione della prescrizione è stata disposta a fronte di una situazione di emergenza sanitaria determinata da un fattore esogeno e, per quanto noto, di origine naturale).

V. Casi di sospensione e limiti di durata; A L’ordi-nanza con la quale si dispone la sospensione del procedimento penale ha natura dichiarativa di situa-zioni i cui caratteri sono predeterminati normativa-mente, con la conseguenza che ove il provvedimento sia stato emesso fuori dei casi consentiti, alla sua pronuncia non conseguono gli effetti propri della sospensione e continuano a decorrere i termini di prescrizione, non potendo avere l’illegittima disposi-zione del giudice alcun effetto negativo per l’impu-tato (sez. II 19/47160). B In tema di calcolo della prescrizione, il conteggio del periodo di sospensione del dibattimento deve essere effettuato secondo il calendario comune, con riferimento ai giorni e non ai mesi e nel computo del termine deve essere con-siderato il giorno dell’udienza rinviata e non quello dell’udienza di rinvio (sez. fer. 19/39250: in motiva-zione, la Corte ha specificato che, trattandosi di un criterio oggettivo, esso trova applicazione comunque, senza che via sia ragione di distinguere a seconda dell’esito favorevole o meno per l’imputato). C Il termine di prescrizione del reato di bancarotta non può essere sospeso per effetto della sospensione del procedimento disposta, a norma dell’art. 479 c.p.p., per la pendenza del giudizio civile relativo all’impu-gnazione della sentenza di fallimento, trattandosi di sospensione facoltativa non ricompresa nelle previ-sioni tassative dell’art. 159 c.p. (sez. V 19/48212). D

La sospensione del corso della prescrizione, quando si ricollega alla sospensione del procedimento impo-sta da una particolare disposizione di legge, è condi-zionata dall’esatta applicazione della norma che la prevede, di talché ne va esclusa la considerazione, nel computo del termine prescrizionale, quando il giu-dice riconosce che la sospensione del procedimento è stata indebitamente disposta, a nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato adottato su richie-sta dell’imputato o del suo difensore (sez. II 20/2893:

in applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione del giudice distrettuale che aveva considerato sospesa la prescrizione a seguito del rinvio dell’udienza per adesione dei difensori, fra cui quello nominato al ricorrente ex art. 97, comma 4, c.p.p., all’astensione indetta dall’associazione di categoria, nonostante la contemporanea ricor-renza di una nullità derivante dall’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore di fiducia del ricorrente stesso, onde le ragioni del rin-vio non potevano essere imputate alla sola richiesta dei difensori astenuti). E In caso di differimento del processo per rinnovare la citazione dell’imputato a causa della violazione del termine a comparire e di concomitante istanza difensiva di rinvio, da qualsiasi causa determinata, non opera, per tutto il tempo del differimento, la sospensione della prescrizione, in quanto il rinvio deve essere ascritto alla priorita-ria esigenza di assicurare la regolarità del contrad-dittorio (sez. II 20/11039). F Il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell’imputato per consentire di dare corso alla procedura di messa alla prova e all’elaborazione, da parte dell’ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di tratta-mento, comporta la sospensione del termine di pre-scrizione, ai sensi dell’art. 159, comma primo, n. 3), c.p., per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale del giudice (sez. IV 20/13469). G In tema di sospensione del processo per assenza dell’imputato, la sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 159, comma 1, n. 3-bis, introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applica – ai sensi della normativa transitoria di cui all’art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 – ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, sia stata emessa la sentenza di primo grado (sez. IV 20/137). H La sospensione del corso della prescrizione, quando si ricollega alla sospensione del procedimento impo-sta da una particolare disposizione di legge, è condi-zionata dall’esatta applicazione della norma che la prevede, di talché ne va esclusa la considerazione, nel

161-162 ter DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA 50 computo del termine prescrizionale, quando il

giu-dice riconosce che la sospensione del procedimento è stata indebitamente disposta, a nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato adottato su richie-sta dell’imputato o del suo difensore (sez. II 20/2893:

in applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione del giudice distrettuale che aveva considerato sospesa la prescrizione a seguito del rinvio dell’udienza per adesione dei difensori, fra

in applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione del giudice distrettuale che aveva considerato sospesa la prescrizione a seguito del rinvio dell’udienza per adesione dei difensori, fra

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