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DEI DELITTI CONTRO L’ONORE

Nel documento APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (pagine 125-128)

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[Ingiuria]

VIII. Rapporto con altri reati. A Integra il delitto di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, depenalizzato ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e non il delitto di diffama-zione la condotta di chi pronunzi espressioni offen-sive mediante comunicazioni telematiche dirette alla persona offesa attraverso una video “chat”, alla presenza di altre persone invitate nella “chat”, in quanto l’elemento distintivo tra i due delitti è costi-tuito dal fatto che nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore (sez. V 20/10905: fattispecie in tema di “chat” vocale sulla piattaforma “Google Hangouts”).

XI. Profili processuali. A Ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 67, della legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio, potendo decidere la causa, all’esito di valu-tazioni discrezionali, anche in relazione alle statui-zioni civili, e alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, se non risultano necessari ulteriori accertamenti (sez. III 19/51643: fattispecie in cui la Corte, avendo proceduto alla revoca della statui-zione civile relativa al reato, depenalizzato, di cui all’art. 594 cod. pen., ha proceduto alla conseguen-ziale rideterminazione della misura del risarcimento del danno).

595 DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA 124

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Diffamazione.

III. Elemento oggettivo: offesa dell’altrui repu-tazione; A Non integra il delitto di diffamazione l’imputazione ad una società commerciale di una generica inadempienza contrattuale, trattandosi di un’affermazione che non contiene una carica dispregiativa, tale da essere avvertita nel comune sentire come espressione della volontà di offendere la reputazione dell’ente commerciale destinatario dell’affermazione (sez. V 20/4448). B In tema di diffamazione a mezzo stampa, il carattere diffama-torio di una pubblicazione deve escludersi quando essa sia incapace di ledere o mettere in pericolo l’altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il lettore medio, ossia colui che non si fermi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto (lettore c.d. “frettoloso”), ma esamini, senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell’articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione, quali l’immagine, l’occhiello, il sottotitolo e la didascalia (sez. V 20/10967: fattispecie in cui la Corte ha escluso il carattere diffamatorio di un articolo che, riferen-dosi ad un medico condannato per falso, riportava la foto di altro medico che aveva posato per un servizio fotografico, ritenendo che si comprendesse agevolmente sia dall’articolo, sia dai sottotitoli, sia da una intervista riportata nella stessa pagina al presidente di un ordine dei medici che la foto effigiava un medico ma non quello condannato).

C Ai fini della configurabilità del delitto di diffa-mazione, è necessario che le parole utilizzate siano attributive di qualità sfavorevoli alla persona offesa, ovvero che gettino, comunque, una luce negativa su quest’ultima, con la conseguenza che è priva di rile-vanza penale l’espressione di un auspicio la cui veri-ficazione dipenda dalla volontà e dalle inclinazioni di terzi (sez. V 20/17944: fattispecie in cui la Corte ha escluso la valenza diffamatoria dell’augurio rivolto, in un canale su Internet, all’autore di un’intervista critica sulla omosessualità che “le figlie diventassero lesbiche e sposassero dei gay”).

X. Diffamazione a mezzo internet. A In tema di diffamazione, l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente fun-zionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione, ma non vieta l’utilizzo di ter-mini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero cri-tico in quanto non hanno adeguati equivalenti (sez.

V 20/15089: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non esorbitante dai limiti della critica legittima l’uti-lizzo, in una pagina Facebook, dell’epiteto “idiota”

nei confronti di un poliziotto, non identificato nomi-nativamente, che aveva sparato dei colpi di arma da fuoco in pieno centro cittadino per arrestare la fuga degli autori di un reato, in quanto l’imputato aveva inteso solo stigmatizzare l’uso eccessivo della forza, sproporzionato rispetto al reato e alle condizioni di tempo e di luogo in cui si era svolto il fatto).

XI. L’esimente del diritto di critica e del diritto di cronaca nella diffamazione a mezzo stampa. A La scriminante putativa dell’esercizio del diritto di critica o di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il giornalista abbia assolto all’onere di esaminare,

controllare e verificare l’oggetto della sua narra-tiva, al fine di vincere ogni dubbio (sez. V 19/50189:

fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva affermato la responsabilità per il delitto di diffamazione aggravata di un giornalista che aveva omesso l’esame degli atti giudiziari criticati e si era affidato per la comprensione degli stessi, afferman-dosi sprovvisto della necessaria competenza tec-nica, al legale del soggetto destinatario degli atti stessi e interessato a rappresentare in modo a sé favorevole i fatti processuali). B In tema di diffa-mazione a mezzo stampa, il giornalista che effet-tua un’intervista può beneficiare dell’esimente del diritto di cronaca con riferimento alle dichiarazioni a lui rilasciate, anche se oggettivamente lesive dell’altrui reputazione, se vi sia un interesse a cono-scere il pensiero dell’intervistato, per la sua autore-volezza o per la speciale conoscenza della materia, ma risponde secondo gli ordinari parametri di valutazione (veridicità della notizia, continenza espositiva e interesse pubblico) per i commenti e le espressioni, poste “a latere” o a margine dell’inter-vista, che non si limitino a riassumerne il contenuto o a commentarlo, ma che riportino fatti o opinioni diversi o anche antagonisti rispetto al contenuto delle dichiarazioni rilasciate (sez. V 19/51235). C In tema di diffamazione a mezzo stampa, il gior-nalista che effettua un’intervista può beneficiare dell’esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o dif-famatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine – tali da renderlo dissimulato coautore – e sempre che l’intervista presenti profili di interesse pubblico all’informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate (sez.

V 20/16959). D In tema di diffamazione a mezzo stampa, le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se non cor-rispondenti al vero, possono ledere l’altrui reputa-zione quando le frasi utilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, insinuanti e suggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell’effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato (sez. V 20/8: fattispecie rela-tiva ad un articolo di stampa nel quale, sia pure in termini ipotetici, si veicolava il messaggio che un sindaco avesse potuto avallare una speculazione privata illecita mercificando la propria funzione).

E In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell’esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria, incombe sul giornali-sta l’onere di allegare gli elementi di fatto concreti ed idonei a giustificare l’erroneo convincimento in ordine alla veridicità della notizia, non essendo a tal fine sufficiente far riferimento ad un generico affidamento in buona fede ad una fonte informa-tiva non meglio indicata, a nulla rilevando che essa sia stata utilizzata da altre fonti di informa-zione (sez. V 20/7008: fattispecie in cui la Corte ha escluso potesse suffragare l’esimente putativa la circostanza che la medesima notizia falsa, di con-tenuto diffamatorio, fosse stata riportata anche da altri giornali). F In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esimente del diritto di cronaca giudiziaria è configurabile, qualora la notizia sia mutuata da un

125 Dei delitti contro l’onore 595 provvedimento giudiziario, quando l’attribuzione

del fatto illecito ad un soggetto sia rispondente a quella presente negli atti giudiziari e nell’oggetto dell’imputazione, sia sotto il profilo dell’astratta qualificazione che della sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile se il croni-sta attribuisca ad un soggetto un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della repu-tazione (sez. V 20/13782: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non scriminata l’attribuzione ad un soggetto di una condotta di bancarotta fraudolenta nell’ambito di un’indagine relativa ad un fallimento del valore di circa 100 milioni di euro, a fronte di un’imputazione di ricettazione prefallimentare di beni del valore di 900 mila euro). G In tema di cronaca giudiziaria, non integra un’ipotesi di dif-famazione a mezzo della stampa la divulgazione di una notizia d’agenzia riportante l’erronea affer-mazione che taluno sia stato raggiunto da richiesta di rinvio a giudizio anziché da avviso di conclu-sione delle indagini preliminari, dal momento che, in tal caso, la divergenza tra quanto propalato e l’effettivo stato del procedimento costituisce una mera inesattezza su un elemento secondario del fatto storico, che non intacca la verità della noti-zia principale, secondo cui il procedimento, nella prospettiva della pubblica accusa, è approdato ad una cristallizzazione delle risultanze d’indagine funzionale alla sua progressione (sez. V 20/15093:

in motivazione, la Corte ha aggiunto che, diver-samente, non viene meno la rilevanza penale del fatto in caso di diffusione dell’erronea notizia a ter-mini della quale una persona è stata rinviata a giu-dizio, implicando questo atto il positivo vaglio della prospettazione accusatoria da parte di un giudice).

H In tema di diffamazione a mezzo stampa, qua-lora sia pubblicato il contenuto di una denuncia- querela, è configurabile l’esimente del diritto di cronaca giudiziaria nel caso in cui il giornalista, nel rispetto della verità e della continenza, si limiti a riferire, sia pure nel loro “minimum” storico, senza arbitrarie aggiunte o indebite insinuazioni, i fatti di cui alla denunzia, ponendosi, rispetto ad essi, quale semplice testimone, animato da “dolus bonus” e da “ius narrandi” (sez. V 20/15086). I In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è configurabile l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca qua-lora, nel riportare un evento storicamente vero, vengano pubblicate inesattezze non marginali e non riguardanti semplici modalità del fatto, ma idonee a modificarne la struttura essenziale (sez.

V 20/7008: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima l’esclusione dell’esimente nei confronti del giornalista che, trattando di una per-sona imputata e poi assolta, aveva erroneamente riferito che avesse avanzato richiesta di patteg-giamento). J In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica del giornalista non può essere svilito, limitandolo alla esposizione dei fatti e alla loro puntuale, esatta riproduzione, sicché non può negarsi al predetto il diritto di ricercare e di riferire al lettore legami, rapporti e relazioni, dirette o indirette, immediate o mediate, quando questi elementi risultino oggettivamente sussi-stenti (sez. V 20/17259).

XII. Critica politica, sociale, storica. A Integra il reato di diffamazione l’esposizione da parte del dipendente di un centro commerciale di un manifesto con il quale si attribuisce alla direzione

il mancato rispetto delle “più elementari norme di sicurezza”, in modo generico e senza alcun riferimento determinato, tale da trasmettere la rappresentazione di una condotta di generaliz-zata negligenza, suscettibile di qualificazione anche in termini di illecito penale, della quale sia, invece, accertata l’insussistenza nel giudizio di merito (sez. V 19/47041: in motivazione la S.C.

ha altresì escluso che nel caso di specie potesse configurarsi la scriminante del diritto di critica, attesa la genericità, ambiguità ed allusività della comunicazione ritenuta diffamatoria). B In tema di diffamazione, l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, stretta-mente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione, ma non vieta l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giu-dizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (sez. V 20/17243: fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto esorbitante dai limiti della critica legittima l’accusa di “assoluta inca-pacità ad organizzare il reparto” rivolta al diret-tore di un Pronto Soccorso da un consigliere del comitato consultivo di un’Azienda Ospedaliera che, nell’esercizio delle proprie funzioni di con-trollo dell’attività e dell’organizzazione aziendale, evidenziava reali disservizi organizzativi e solleci-tava i dovuti controlli).

XIII. Verità putativa. A In tema di diffamazione a mezzo stampa, il cronista che raccoglie notizie in via confidenziale dalle forze dell’ordine che hanno condotto un’operazione di polizia giudiziaria può invocare, qualora la notizia non risulti veritiera, la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca a condizione che abbia assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare l’informazione, offrendo la prova della cura posta negli accerta-menti svolti per stabilire la veridicità dei fatti (sez.

V 20/14013: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità di un cronista che, nel riportare la notizia di un arresto, aveva erroneamente indicato l’imputato come imparentato ad un esponente della criminalità organizzata, sulla scorta di una infor-mazione fornitagli confidenzialmente dall’ufficiale di polizia giudiziaria operante, ma non aveva effet-tuato su di essa alcun controllo).

XV. Casistica. A Non costituisce diffamazione l’esposizione di una legittima doglianza rispetto ad una situazione ritenuta ingiustamente lesiva di diritti o prerogative, laddove si tratti di una consen-tita interlocuzione tra (e con) soggetti istituzionali, coinvolti nell’ambito di un contesto per sua natura conflittuale (sez. V 20/11294: fattispecie relativa all’invio da parte di un avvocato, nell’ambito di una procedura esecutiva, di una missiva all’ufficiale giudiziario nella quale si affermava “ritengo che lei abbia sostanzialmente rifiutato di adempiere ai doveri che il suo ufficio le impone” per contestare la attendibilità di un verbale di pignoramento nega-tivo, nella quale la Corte ha escluso che ricorresse l’elemento oggettivo dell’offesa all’onore ed alla reputazione del pubblico ufficiale). B Non inte-gra il reato di diffamazione, per carenza di offen-sività della condotta, l’invio di una missiva con la quale il creditore non ammesso al passivo denunci

599-600 DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA 126 al presidente del tribunale e agli altri organi della

procedura fallimentare “comportamenti scorretti”

del commissario straordinario, qualora essa si sostanzi in una rimostranza rispetto ad una situa-zione ritenuta ingiustamente lesiva dei propri diritti o prerogative, che ha per obiettivo, attraverso la rappresentazione della propria versione dei fatti, di sollecitare, in un contesto naturalmente conflittuale, l’intervento dei legittimi interlocutori istituzionali per favorire la piena realizzazione della “par condi-cio creditorum”, e le espressioni utilizzate non tra-smodino in alcun modo in aggressioni gratuite della altrui reputazione, essendo preordinate al ripristino di una situazione compromettente per i propri inte-ressi economici (sez. V 20/12898).

XVI. Riparazione pecuniaria. A In tema di diffa-mazione a mezzo stampa, non è applicabile l’istituto della riparazione pecuniaria, previsto dall’art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, al direttore del giornale che sia dichiarato responsabile del delitto di omesso controllo colposo della pubblicazione ai sensi dell’art. 57 cod. pen., in quanto l’irrogazione della sanzione pecuniaria costituisce una sanzione civile che consegue al reato di diffamazione, dei cui elementi costitutivi presuppone l’accertamento (sez. V 19/44117).

XVIII. Profili processuali. A È viziata da illogi-cità la motivazione del giudice di appello che – con riguardo ai delitti di diffamazione e di calunnia, con-testati ex art. 81, comma primo, cod. pen., e, quindi, commessi con un’unica dichiarazione diretta a più persone, falsamente attributiva di una condotta che, se rispondente al vero, costituirebbe reato – affermi la sussistenza del delitto di diffamazione

senza motivare il proprio dissenso dalla contestuale pronuncia assolutoria, relativa al delitto di calun-nia, fondata sul presupposto che l’agente aveva il fondato convincimento della colpevolezza della persona cui ha attribuito la condotta criminosa, atteso che trattandosi di delitti commessi con unica dichiarazione diretta a più persone, essi sono con-notati dal medesimo elemento psicologico (dolo generico), di talché l’errore sulla verità della con-dotta attribuita, se pur determinato da colpa, vale ad escludere la punibilità con riferimento ad entrambe le ipotesi criminose, sanzionabili esclusivamente a titolo di dolo (sez. V 19/49459). B È validamente proposta una querela il cui contenuto sia determi-nato mediante il rinvio “per relationem” ad altri atti specificamente richiamati (sez. V 20/2472: fattispe-cie in tema di diffamazione, in cui la Corte ha rite-nuto validamente proposta la querela nella quale ai fini della individuazione delle espressioni offensive, veniva fatto riferimento ad un fascicolo processuale contenente una annotazione di polizia giudiziaria che riportava alcuni “post” apparsi su “facebook”).

C In materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l’offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione per-ché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffama-torie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pro-nunciare sentenza di assoluzione dell’imputato (sez.

V 20/2473: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la frase incriminata potesse essere scriminata in base al diritto di “critica sindacale” ed ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna pronunciata ai soli effetti civili).

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Provocazione.

VII. Profili processuali. A Sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione che abbia riconosciuto l’esimente di cui all’art. 599, comma secondo, cod. pen., atteso che la parte civile una volta deciso di perseguire i propri interessi

in sede penale, ha diritto ad opporsi, attraverso i rimedi impugnatori, ad una pronunzia diversa da quella cui avrebbe aspirato, pur se priva di efficacia preclusiva all’azione civile ai sensi dell’art. 652 cod.

proc. pen. (sez. V 20/17941).

CAPO III

Nel documento APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (pagine 125-128)