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LE MISURE DI PREVENZIONE

Nel documento APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (pagine 65-73)

DELLE MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI

LE MISURE DI PREVENZIONE

TITOLO I

LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

III. Limiti soggettivi di applicabilità. A V. sez.

I 20/12301: In tema di espulsione amministrativa dello straniero con divieto di rientro nel territo-rio dello Stato per un peterrito-riodo supeterrito-riore a cinque anni, ai sensi dell’art. 13, comma 14°, II per., d. legisl.

25 luglio 1998, n. 286, secondo una lettura della norma coordinata con l’art. 11, par. 2°, Direttiva 2008/155/CE, ai fini dell’integrazione del parame-tro della «grave minaccia» per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, non è sufficiente l’inquadramento del soggetto in una delle categorie di pericolosità tipica previste dal d.

legisl. 6 settembre 2011, n. 159, ma è necessario che

il provvedimento di espulsione renda conto di una concreta ed accurata verifica del particolare livello di potenziale pericolosità del soggetto in relazione ai beni protetti.

Capo I

le misure di prevenzione personali applicate dal questore Art. 1. Soggetti destinatari.

II. Questioni di costituzionalità. A In mate-ria di misure di prevenzione, la Corte di cassa-zione, qualora sia investita del ricorso avverso un provvedimento applicativo di misura che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1°, lett. a), del d. legisl. 6 set-tembre 2011, n. 159, ad opera della sentenza della Corte cost. n. 24/2019, abbia inquadrato la pericolo-sità sociale del proposto facendo generico richiamo all’art. 1, non è tenuta a disporre l’annullamento con rinvio di tale provvedimento per una nuova valutazione del materiale probatorio, quando lo stesso, già delibato nel contraddittorio delle parti, venga ritenuto sufficiente per annoverare il pro-posto nella categoria criminologica di cui alla lett.

b) dell’art. 1 (sez. V 19/49480: nel caso di specie, il decreto impugnato evidenziava come il proposto fosse risultato autore, per un decennio, di delitti contro il patrimonio e avesse mantenuto un tenore di vita incompatibile con le proprie capacità econo-miche e con fonti di reddito di provenienza lecita).

Le misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti c.d. pericolosi generici che rientrano in entrambe le categorie di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1 d. legisl. 6 settembre 2011, n. 159, non perdono la loro validità a seguito della pronun-cia della Corte cost. n. 24/2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della sola prima cate-goria di soggetti, a condizione che nella proposta e nel provvedimento applicativo non solo sia stata richiamata anche la categoria di cui alla lett. b) della norma citata, ma, altresì, che il giudice della misura abbia accertato, sulla base di specifiche cir-costanze di fatto, che il proposto si sia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che costituisca – ovvero abbia costituito in una deter-minata epoca – il suo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo (sez.

II 20/12001: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il provvedimento di confisca di beni disposto nei confronti di un soggetto che, dedito all’attività di usura e riscossione violenta dei crediti per un lasso temporale di circa quindici anni, aveva ricavato da tali attività introiti di rilevante importo che, unitamente alla attività di evasore fiscale seriale, risultavano costituire l’ammontare prevalente del suo reddito).

Art. 2. Foglio di via obbligatorio.

VII. Contenuto. A In tema di misure di preven-zione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell’ordine di allontanamento costituiscono condi-zioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio; ne conse-gue che, la mancanza di una delle due prescrizioni (nella specie, quella relativa all’ordine di rientro),

determina l’illegittimità del suddetto provvedi-mento, sindacabile dal giudice penale, e la con-seguente insussistenza del reato di cui all’art. 76, comma 3°, d. legisl. 6 settembre 2011, n. 159 (sez. I 20/4374; sez. I 20/11645). In tema di misure di pre-venzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell’ordine di allontanamento costituiscono con-dizioni necessarie ed inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio; ne conse-gue che la mancanza di una delle due imposizioni, determinando l’illegittimità dell’atto amministra-tivo, sindacabile dal giudice penale, fa venir meno il presupposto logico e giuridico della fattispecie legale tipica del reato di cui all’art. 76, comma 3°, d. legisl. 6 settembre 2011, n. 159 (sez. I 20/7894:

fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso la sussistenza del reato in relazione a foglio di via obbligatorio emesso nei confronti di un soggetto senza fissa dimora contenente il solo ordine di allontana-mento). In tema di misure di prevenzione, l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si carat-terizza per la duplice intimazione di fare rien-tro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell’ordine di allontanamento, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l’illegittimità del prov-vedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con la conseguente insussistenza del reato di cui all’art. 76, comma 3°, d. legisl. 6 settembre 2011, n. 159 (sez. I 20/13975: in motivazione la Corte ha, altresì, escluso la possibile rilevanza della norma-tiva in tema di ordinamento anagrafico della popo-lazione residente che, con riferimento alle persone senza fissa dimora né domicilio, prescrive l’iscri-zione d’ufficio nei registri anagrafici del comune di nascita, trattandosi di disposizione dettata da ragioni di natura amministrativa non rispondente alla finalità di controllo sottesa alla misura di pre-venzione).

Art. 3. Avviso orale.

VII. Provvedimento inibitorio. A In tema di avviso orale, il tribunale, investito dell’opposi-zione avverso il provvedimento applicativo dei divieti aggiuntivi previsti dall’art. 3, comma 4°, d.

legisl. 6 settembre 2011, n. 159, è tenuto a valutare, al di là del presupposto di legittimità formale con-cernente le precedenti condanne definitive per delitti non colposi, la sussistenza, nel provvedi-mento applicativo, di una motivazione, anche sin-tetica, in merito agli elementi di fatto – desunti, oltre che dalle precedenti condanne, anche dalle condizioni personali del prevenuto – che consen-tono di selezionare, tra i molteplici divieti limita-tivi della libertà personale, quelli più confacenti a tutelare la collettività dalla ritenuta pericolosità sociale del soggetto (sez. I 20/13765: in appli-cazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza di rigetto della opposizione per carenza di motivazione in merito alla neces-sità dell’applicazione congiunta di tutti i divieti al ricorrente nonché, avuto riguardo al divieto di utilizzare «mezzi di trasporto modificati al fine di aumentare la potenza o la capacità offensiva», alla valutazione della sua incidenza sull’attività lavorativa da questo svolta presso un’impresa di autotrasporto).

Capo II

le misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria

Sezione I Il procedimento applicativo Art. 4. Soggetti destinatari.

III. Fattispecie di pericolosità. A In tema di misure di prevenzione è «sostanzialmente illegittimo», e dunque suscettibile di revoca in sede di esecuzione, il provvedimento di applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell’art. 1, lett. b), d. legisl. 6 settembre 2011, n. 159, che sia privo di adeguata motivazione circa la sussistenza del triplice requisito – delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettiva-mente generato profitti per il predetto, costituenti l’unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso – necessario, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, affin-ché le condotte sintomatiche di pericolosità possano rientrare in via esclusiva nella lett. b) dell’art. 1 del detto decreto (sez. I 20/11661).

IV. Standard probatorio. A Nel giudizio di preven-zione, considerata l’autonomia del procedimento rispetto al giudizio di merito, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri pre-scritti dall’art. 192 c.p.p., né le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti (sez. V 19/50202: nella specie, la Corte ha escluso che potesse avere effetto preclusivo della configurabilità della pericolosità sociale del proposto la ritenuta esclusione, nel pro-cesso di merito, dell’aggravante mafiosa, giustificata non su una verifica negativa di attendibilità di un collaboratore di giustizia, ma sull’assenza di idonei riscontri ex art. 192 c.p.p.).

VI. Indizi tratti da procedimenti penali. A In sede di verifica della pericolosità del soggetto proposto per l’applicazione di una misura di prevenzione, il giudice della prevenzione può utilizzare autonoma-mente i fatti che hanno formato oggetto di un pro-cedimento penale che non si sia concluso con una sentenza di condanna, a condizione che la decisione assolutoria non abbia negato la sussistenza del fatto che assume rilevanza ai fini del giudizio prognostico (sez. V 19/48090: fattispecie nella quale la condanna del proposto per il concorso esterno nell’attività di un determinato clan mafioso era stata annullata dalla Corte di cassazione sul presupposto che, in realtà, era emersa dagli atti la partecipazione orga-nica del soggetto ad altra consorteria, coincidente con quella nella quale lo collocava il procedimento di prevenzione).

VII. Giudizio di pericolosità. A Ai fini dell’applica-zione della misura di prevendell’applica-zione della sorveglianza speciale nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della «attualità» della pericolosità del pro-posto, sicché, a fronte di elementi positivi denotanti l’abbandono di logiche criminali di appartenenza all’associazione, l’applicazione della misura nei confronti di soggetti già detenuti per lunghi periodi temporali non può essere fondata sulla presunzione di permanenza desunta dalla condotta precedente 3-4 CODICE ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE (d. legisl. n. 159/2011) 64

alla pronuncia di condanna emessa nel separato giudizio penale (sez. II 20/8541: fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il decreto impugnato, rilevando l’omessa valutazione da parte della corte di appello di una nota della D.I.A. attestante che il ricorrente svolgeva regolare attività lavora-tiva e che non risultavano circostanze successive alla sua scarcerazione idonee ad evidenziarne la pericolosità sociale). Ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della «attualità»

della pericolosità e, laddove sussistano elementi sintomatici di una «partecipazione» del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la pre-sunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità (sez. VI 20/20577: fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato, sul rilievo della omessa valutazione, da parte della corte di appello, del lungo periodo di permanenza del ricorrente in stato detentivo, della confessione resa e della formulazione da parte sua di un’offerta reale alle persone offese dei reati, a fini risarcitori, elementi di cui era necessario accer-tare se denotassero l’abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise all’interno del sodalizio camorristico).

IX. Casistica. A In tema di pericolosità generica, la sistematica condotta di evasione fiscale, di rilievo penale, e la conseguente immissione di capitali di provenienza non lecita in un complesso azien-dale – che comporta l’impossibilità di scindere tra eventuali componenti sane, riferibili ad attività imprenditoriale lecita, e apporto di capitali illeciti –, nonché il considerevole divario tra l’ammontare dei redditi ufficiali e la misura degli investimenti effet-tuati nelle società riferibili al proposto rappresen-tano elementi rilevanti al fine dell’inquadramento del predetto nella categoria di cui all’art. 1, comma 1°, lett. b), d. legisl. 6 settembre 2011, n. 159 e della conseguente applicazione della confisca di preven-zione di immobili e quote sociali nella disponibilità del medesimo, anche se formalmente intestati a terzi (sez. II 20/3883).

Art. 5. Titolarità della proposta. Competenza.

III. Competenza. A In tema di procedimento di prevenzione, la competenza territoriale si radica nel luogo di abituale dimora del proposto, ove questi manifesta la sua pericolosità, anche se diverso da quello della residenza anagrafica (sez. VI 20/17850).

B La regola declinata dall’art. 11, comma 3°, c.p.p., che estende la disciplina derogatoria della compe-tenza per i reati nei quali sia parte un magistrato anche ai procedimenti connessi a quelli in cui il magistrato assume una delle qualità di cui al comma 1° del medesimo art., non trova applicazione nel procedimento di prevenzione in quanto, in tale ipo-tesi, la competenza si radica, in stretta correlazione con il criterio dell’attualità della pericolosità sociale, nel luogo in cui, al momento della decisione, la peri-colosità si manifesti (sez. V 20/3241: fattispecie rela-tiva a misura di prevenzione applicata a persona imputata di corruzione in concorso nel procedi-mento penale con un magistrato).

Art. 7. Procedimento applicativo.

IX. Incompatibilità, astensione, ricusazione, rimessione. A La presenza nel collegio giudicante in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, di un magistrato che abbia partecipato al collegio che ha adottato il provvedi-mento annullato, non è causa di nullità ma di mera incompatibilità, che va fatta valere con la procedura ed entro i termini previsti dall’art. 37 c.p.p. (sez. V 20/13293).

XVIII. Casistica. A In tema di procedimento di prevenzione per l’applicazione di misure patrimo-niali, qualora il destinatario della notificazione di un atto (nella specie, la figlia del proposto, quale terza titolare di beni incisi dal provvedimento di confisca) sia assoggettato ad amministra-zione di sostegno, si osservano le forme previste dall’art. 166 c.p.p. – che prevede una notificazione integrativa al nominato amministratore – solo nel caso in cui detto destinatario si trovi nelle con-dizioni di infermità mentale previste dall’art. 71, comma 1°, c.p.p., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento (sez. I 20/16260. V.

Corte cost. n. 116/2009).

Art. 8. Decisione.

VI. Durata della misura. A L’irreperibilità del destinatario di un provvedimento applicativo della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno impedisce il decorso del termine di durata della misura poiché non ne rende possibile l’esecuzione, con la conseguenza che, ove il predetto rientri in Ita-lia, la misura va eseguita per il periodo previsto nel provvedimento applicativo, salvo che venga revo-cata per sopravvenuta cessazione della condizione di pericolosità (sez. V 20/6218).

Sezione II Le impugnazioni Art. 10. Impugnazioni.

IV. Appello. A Nel procedimento di prevenzione, in virtù dell’effetto limitatamente devolutivo del gra-vame, non è precluso al giudice di appello l’esame d’ufficio di elementi, sopravvenuti alla decisione di primo grado, che inducano a ritenere l’attenua-zione della pericolosità del proposto ovvero un suo aggravamento (sez. V 19/48095: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente utilizzati da parte del giudice di appello, quali elementi indicatori della persistenza della pericolosità del proposto, alcuni consistenti prelievi di danaro effettuati nell’immi-nenza o contestualmente all’esecuzione del decreto di primo grado).

V. Cassazione. A In tema di procedimento di pre-venzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore del d. legisl. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesi-stente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (sez. VI 20/21525).

65 Codice antimafia e delle misure di prevenzione (d. legisl. n. 159/2011) post art. 240 bis

IX. Casistica. A In tema di misure di preven-zione, la prefettura territoriale che abbia adottato l’informativa antimafia non è soggetto legittimato ad impugnare il provvedimento di ammissione dell’azienda al controllo giudiziario ex art. art. 34 bis, comma 6°, d. legisl. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod., non rivestendo tale ente, pur se interve-nuto nella fase cognitiva preliminare, la qualità di parte del procedimento di prevenzione, né il ricorso per cassazione da esso proposto può essere diver-samente qualificato in appello ai sensi dell’art. 568, comma 5°, c.p.p., in quanto atto non proveniente da un soggetto titolare del potere di impugnazione (sez. I 20/8084).

Sezione III L’esecuzione Art. 11. Esecuzione.

IV. Revoca o modifica in senso migliorativo. A La revoca del decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, pronun-ciata dal giudice, non per difetto originario, ma per cessazione del requisito di pericolosità sociale del proposto non esclude la sussistenza ab origine degli elementi in base ai quali la misura è stata adottata, con la conseguenza che non comporta la cessazione retroattiva degli effetti del provvedimento applica-tivo e quindi non rende penalmente irrilevanti le condotte di inosservanza degli obblighi tenute dal proposto anteriormente alla revoca (sez. V 20/17352.

Conf. sez. V, n. 3057/1993, Rv. 196289-01). B In tema di confisca di prevenzione, il diverso indirizzo giuri-sprudenziale consolidatosi successivamente al prov-vedimento definitivo, anche se sancito dalle Sezioni Unite, non costituisce «fatto nuovo» rilevante ai fini della revoca ex tunc della misura, ai sensi dell’art. 7 l. 27 dicembre 1956, n. 1423, non traducendosi nella modifica delle disposizioni di legge che regolano la specifica materia (sez. I 19/35756. Conf. sez. I, n. 10579/2020, non mass.).

VII. Revoca a seguito di sentenza definitiva di assoluzione. A In tema di misure di prevenzione, l’intervenuta assoluzione da un reato non com-porta l’automatica revoca del provvedimento della sorveglianza speciale ai sensi dell’art. 11 d. legisl. 6 settembre 2011, n. 159, a condizione che la verifica della persistenza della originaria pericolosità sociale venga eseguita in relazione alla specifica categoria di pericolosità soggettiva, tipizzata dalla legge, che era stata contestata al proposto e nel cui ambito lo stesso era stato inquadrato nel provvedimento gene-tico (sez. VI 20/20576: fattispecie in cui la richiesta di revoca era stata rigettata in considerazione della pericolosità desunta dai plurimi provvedimenti di

«DASPO» emessi nei confronti del sottoposto, atte-stanti la propensione di quest’ultimo a commettere reati che mettono in pericolo la sicurezza e tranquil-lità pubblica).

Art. 12. Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale.

III. Estensione dei permessi ad altre ipotesi. A In tema di misure di prevenzione, l’autorizzazione all’allontanamento dal domicilio coatto può essere concessa alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune solo quando ricorrano gravi e comprovati

motivi di salute o di famiglia e non per soddisfare altre ragioni, quali quelle connesse ad esigenze lavorative, trattandosi di una previsione di stretta interpretazione (sez. VI 20/17852: in motivazione, la Corte ha precisato che è manifestamente infon-data la prospettata questione di costituzionalità, non essendo irragionevole la mancata assimilazione delle ragioni di sanità a quelle lavorative, in quanto solo le prime possono mettere a repentaglio un bene primario della persona suscettibile di essere pregiudicato in modo irrimediabile).

TITOLO II

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

Capo I

il procedimento applicativo Art. 19. Indagini patrimoniali.

II. Generalità. A Dall’art. 19, comma 3°, d. legisl.

6 settembre 2011, n. 159 deriva non già una presun-zione di appartenenza in capo al proposto dei beni intestati ai familiari, bensì il riconoscimento del potere di indirizzare le indagini di prevenzione in modo speciale nei confronti del coniuge, dei figli e degli altri soggetti che abbiano convissuto con il pro-posto nell’ultimo quinquennio; ne consegue che, al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all’art. 26, comma 2°, d. legisl. cit., il rapporto esistente tra il proposto e tali soggetti può costituire circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni di cui il primo non possa dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulti formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di effettiva capacità economica (sez. II 20/14981: fattispecie in cui la Corte, nell’annullare con rinvio il decreto di confisca di beni intestati a familiari del proposto, ha precisato che il criterio della sproporzione reddituale non può essere rica-vato esclusivamente dalle stime Istat relative alla

«spesa media annua»).

Art. 23. Procedimento applicativo.

III. Tutela dei terzi. A In tema di confisca di pre-venzione, il terzo interposto che abbia rivendicato l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni ritenuti a lui fittiziamente intestati è privo di legittimazione ed interesse alla revoca del provvedimento di con-fisca in sede di esecuzione, essendo ormai

III. Tutela dei terzi. A In tema di confisca di pre-venzione, il terzo interposto che abbia rivendicato l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni ritenuti a lui fittiziamente intestati è privo di legittimazione ed interesse alla revoca del provvedimento di con-fisca in sede di esecuzione, essendo ormai

Nel documento APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (pagine 65-73)