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DEL CONCORSO DI REATI

Nel documento APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (pagine 25-30)

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Concorso di reati che importano l’ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee.

X. Natura giuridica dell’isolamento diurno. A L’isolamento diurno previsto dall’art. 72 cod. pen.

è incompatibile con la fruizione di permessi-premio ex art. 30-ter ord. pen., atteso che la possibilità di una tale fruizione non è contemplata dalla legge e

si porrebbe in contrasto con l’afflittività che caratte-rizza l’isolamento stesso, avente natura di sanzione penale temporanea di inasprimento dell’ergastolo per i delitti concorrenti con quello per cui l’erga-stolo stesso è inflitto (sez I 20/3763).

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Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie.

VI. Continuazione in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.). A In sede esecutiva, ai fini della determi-nazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione tra reati giu-dicati separatamente con rito abbreviato e sanzio-nati, per effetto della diminuente ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. – nel testo vigente sino all’aprile 2019 – con la pena di anni trenta di reclusione in sostituzione dell’ergastolo, la dimi-nuente per il rito può essere calcolata sulla pena

complessiva solo se la specie di pena resta immu-tata rispetto a quella applicata in sede di cognizione, mentre tale sistema di calcolo non è applicabile se comporta la sostituzione della reclusione con l’erga-stolo, trovando applicazione in tal caso la regola generale sul limite dell’aumento della pena princi-pale di cui all’art. 78 cod. pen. e non quella speciale di cui all’art. 73, secondo comma, cod. pen. (sez. I 20/13756).

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Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte.

II. Pena unica e benefici penitenziari. A In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concor-renti che comprenda esclusivamente condanne per reati ostativi alla concessione dei benefici peniten-ziari, non opera la possibilità di scioglimento del cumulo, non ricorrendo i presupposti per derogare alla regola di cui all’art. 76 cod. pen. dell’unitarietà delle pene cumulate e del conseguente rapporto esecutivo (sez. I 20/12554: in motivazione la Corte ha aggiunto che lo scioglimento del cumulo è pos-sibile solo allorquando riguardi reati ostativi e non ostativi, in quanto, in assenza di detta condizione, tale operazione sarebbe priva di una base logica e giuridica, non essendo possibile individuare alcun criterio obiettivo e ragionevole di imputazione all’uno o all’altro titolo della pena già espiata).

V. Profili processuali. A La sospensione dell’ordine di esecuzione previsto dall’art. 656 cod. proc. pen., fun-zionalmente preordinata al possibile conseguimento

di una misura alternativa alla detenzione, se già disposta con riguardo ad alcuna delle condanne oggetto di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in rela-zione ad un successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l’istanza di misura alternativa presentata a seguito dell’originaria sospensione sia stata rigettata, a nulla rilevando che la pena com-plessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti pre-visti per disporre la sospensione (sez. I 20/19596:

in motivazione, la Corte ha precisato che l’espres-sione “stessa condanna” di cui all’art. 656, comma 7, cod. proc. pen., si riferisce anche ad una soltanto delle condanne comprese nel cumulo, poiché que-sto istituto comporta la contemporanea esecuzione di tutti i titoli esecutivi come se fossero riferibili ad un’unica pronuncia, e, quindi, preclude la separata esecuzione delle singole condanne, al fine di consen-tire che delle stesse, autonomamente considerate, si possa sospendere l’esecuzione).

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Limiti degli aumenti delle pene principali.

III. Ambito di applicabilità del criterio modera-tore. A In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell’unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al con-dannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene com-minate per reati commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previ-ste dall’art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante

dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato (sez. I 20/13985: fattispe-cie in cui è stata esclusa l’erroneità del cumulo ope-rato tra la pena irrogata al ricorrente per un reato commesso dopo la sua remissione in libertà, conse-guente ad un provvedimento di grazia poi revocato, e la pena residua da espiare). B In sede esecutiva, ai fini della determinazione del trattamento san-zionatorio conseguente al riconoscimento della

81 DEL REATO 24 continuazione tra reati giudicati separatamente con

rito abbreviato e sanzionati, per effetto della dimi-nuente ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc.

pen. – nel testo vigente sino all’aprile 2019 – con la pena di anni trenta di reclusione in sostituzione dell’ergastolo, la diminuente per il rito può essere calcolata sulla pena complessiva solo se la specie di pena resta immutata rispetto a quella applicata in

sede di cognizione, mentre tale sistema di calcolo non è applicabile se comporta la sostituzione della reclusione con l’ergastolo, trovando applicazione in tal caso la regola generale sul limite dell’aumento della pena principale di cui all’art. 78 cod. pen. e non quella speciale di cui all’art. 73, secondo comma, cod. pen. (sez. I 20/13756).

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Concorso formale. Reato continuato.

IV. (segue) disciplina; A La circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen, è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell’un reato alla realizzazione dell’altro (sez. VI 20/14168:

fattispecie relativa all’applicazione della suddetta aggravante in un caso di condanna per il reato di lesioni personali, strumentalmente diretto a com-mettere quello di maltrattamenti in famiglia).

VI. (segue) casistica; A In tema di ricettazione, la condotta di chi riceve una pluralità di beni, cia-scuno dei quali abbia una propria autonomia ed una distinta provenienza delittuosa, realizza una plura-lità di eventi giuridici e, quindi, di reati, che non può essere esclusa per il solo fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona (sez. II 20/11024). B Il delitto di devastazione di cui all’art. 419 cod. pen. può con-correre con quello di strage di cui all’art. 422 cod.

pen., non sussistendo tra i due alcun rapporto di specialità (sez. I 20/9520: in motivazione, la Corte ha precisato che diversi sono i beni giuridici protetti dalle rispettive norme incriminatrici, le condotte di aggressione agli stessi e l’elemento soggettivo, in quanto, con riferimento alla devastazione, il bene giuridico si identifica con l’ordine pubblico, la con-dotta consiste in atti di violenza contro beni patri-moniali e l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, mentre, con riferimento alla strage, il bene giuridico si identifica con l’incolumità pubblica, la condotta consiste in atti di violenza contro la per-sona e l’elemento soggettivo è integrato dal dolo specifico di uccidere). C Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall’art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970,n. 898, e quello previsto dall’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. (sez. VI 20/8612). D È viziata da illogicità la motivazione del giudice di appello che – con riguardo ai delitti di diffamazione e di calunnia, contestati ex art. 81, comma primo, cod.

pen., e, quindi, commessi con un’unica dichiarazione diretta a più persone, falsamente attributiva di una condotta che, se rispondente al vero, costituirebbe reato – affermi la sussistenza del delitto di diffa-mazione senza motivare il proprio dissenso dalla contestuale pronuncia assolutoria, relativa al delitto di calunnia, fondata sul presupposto che l’agente aveva il fondato convincimento della colpevolezza della persona cui ha attribuito la condotta crimi-nosa, atteso che trattandosi di delitti commessi con unica dichiarazione diretta a più persone, essi sono connotati dal medesimo elemento psicologico (dolo generico), di talché l’errore sulla verità della con-dotta attribuita, se pur determinato da colpa, vale ad escludere la punibilità con riferimento ad entrambe le ipotesi criminose, sanzionabili esclusivamente a

titolo di dolo (sez. V 19/49459). E È configurabile il concorso formale fra le norme di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen., in quanto le relative fattispecie, che tutelano beni giuridici diversi, non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell’art. 15 cod.

pen., richiedendo la prima non solo l’esistenza di artifici e raggiri – integrati dalla spendita di monete falsificate –, ma anche ulteriori elementi essenziali, costituiti dall’induzione in errore e dall’atto di disposizione patrimoniale (sez. II 19/50697).

XI. (segue) prova del disegno criminoso e onere di allegazione; A In tema di determinazione del trat-tamento sanzionatorio, ai fini della valutazione della continuazione c.d. esterna nel giudizio di cognizione, l’imputato ha l’onere di allegare copia delle sentenze a tal fine rilevanti e non solo di indicarne gli estremi (sez. III 19/41063: in motivazione la Corte ha preci-sato che detto onere è volto ad impedire richieste dilatorie e a garantire la celerità del rito, esigenze che, invece, non sussistono in fase esecutiva).

XIV. (segue) determinazione della pena: violazione più grave e aumento per la continuazione; A In tema di concorso di reati puniti con sanzioni omo-genee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’indi-viduazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l’irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (sez. III 20/18099).

XV. (segue) applicazione delle circostanze; A In tema di reato continuato, il giudizio circa la sussi-stenza delle circostanze attenuanti generiche, anche se fondato solo su elementi di natura soggettiva, può essere riferito ai singoli episodi criminosi e non necessariamente esteso in via automatica ed in modo indistinto a tutti i reati uniti dal vincolo della conti-nuazione (sez. V 20/19366: fattispecie relativa alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche, da parte del giudice di rinvio, al solo reato più grave, in ragione dell’intensità del dolo dei reati satellite, in cui la Corte ha precisato che, dovendo limitarsi il controllo di legittimità alla sola tenuta argomentativa della motivazione, non è consentito sovrapporre una presunzione assoluta alla decisione di merito). B In tema di reato continuato, nella determinazione dell’aumento di pena per ciascun reato che rientra nel calcolo ex art. 81, secondo comma, cod. pen. si deve tenere conto della diminuente di cui all’art. 89 cod. pen., attesa la sua natura di circostanza inerente alla persona del colpevole (sez. II 20/8749).

XIX. (segue) condizioni di procedibilità. Cause di estinzione del reato e della pena. Cause di non punibilità. Ordinamento penitenziario: art. 4 bis;

25 Del concorso di reati 81 misure di sicurezza; misure di prevenzione; A Ai

fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non osta, in astratto, che il reato sia posto in continuazione con altri, dovendosi, tuttavia, valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all’interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (sez. II 20/11591: fat-tispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da cen-sure la decisione con la quale il giudice distrettuale aveva escluso la causa di non punibilità in relazione al delitto di violazione di domicilio, tenendo conto non soltanto del disvalore oggettivo della condotta, ma anche di come essa fosse l’epilogo di una plura-lità di condotte di circonvenzione di incapace e di violenza privata di particolare gravità); v. anche sez.

II 19/42579: La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non sussistendo alcuna identificazione tra continuazione e abitualità, può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione purché non espressivi di una tendenza o inclinazione al crimine (in applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittimo, in pre-senza di una contestazione di truffa continuata per aggirare i sistemi di rilevamento delle presenze in un ospedale pubblico, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per essere stata con-siderata la continuazione fra i vari episodi come sintomatica della frequenza e durata della viola-zione nonché della pervicacia e delle modalità sub-dole utilizzate). B Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardino azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e nei confronti della medesima persona, da ciò emergendo una unitaria e circoscritta delibera-zione criminosa, incompatibile con l’abitualità osta-tiva considerata dall’art. 131-bis cod. pen. (sez. IV 20/10111). C La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, a condizione che l’omessa corresponsione del contributo al manteni-mento abbia avuto carattere di mera occasionalità (sez. VI 20/5774: fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di non punibilità in presenza di inadempimento di ventiquattro mensilità su trentotto delle somme da corrispondere al coniuge separato). D Ai fini della revoca dell’indulto ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, nel caso di reati unificati dal vincolo della conti-nuazione, la pena cui fare riferimento non è quella complessiva, ma quella inflitta per ciascuno di tali reati, da individuarsi, qualora si sia proceduto con le forme del rito abbreviato, nella pena finale determi-nata dopo la diminuzione per il rito (sez. I 19/48501).

E In tema di reato continuato, qualora nel mede-simo capo di imputazione siano contestati più reati avvinti dal vincolo ex art. 81 cod. pen. e la data della consumazione di essi sia riferita all’attualità, il dies a quo della prescrizione va individuato, per ciascun reato, sulla base dei dati probatori raccolti nel giu-dizio di merito, essendo irrilevante, a tal fine, la data della pronuncia della sentenza di primo grado (sez.

III 20/4412).

XXI. (segue) reato commesso all’estero. Sentenza penale straniera; A È inapplicabile la continua-zione “in executivis” tra il reato giudicato in Italia e quello giudicato con sentenza emessa da uno Stato dell’Unione europea, non riconosciuta nell’ordina-mento italiano, in quanto detto vincolo non rientra in alcuna delle ipotesi in presenza delle quali dette sentenze assumono rilevanza ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73 (sez. I 20/17502).

XXII. (segue) riflessi processuali; A Nel giudizio d’appello in sede di rinvio conseguente ad annulla-mento parziale disposto dalla Corte di cassazione, in caso di sopravvenienza, successivamente alla sentenza rescindente, di un’ordinanza applicativa, in sede esecutiva, del vincolo della continuazione tra un reato rispetto al quale la condanna è dive-nuta irrevocabile ed altro reato giudicato con titolo diverso, il giudice, nel pronunciare sentenza di con-danna dell’imputato per i reati oggetto del rinvio, in presenza di una specifica deduzione della parte, è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti per l’estensione della continuazione anche al reato giudicato con titolo diverso e, nell’ipotesi afferma-tiva, a pronunciarsi sui conseguenti effetti in punto di struttura del reato continuato e di dosimetria della pena (sez. I 20/16766). B In tema di determina-zione della pena nel reato continuato, è illegittima la decisione del giudice d’appello che, qualora la pena relativa al reato più grave sia stata determinata dal giudice di primo grado in misura inferiore al minimo edittale, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, nel dichiarare l’estinzione per prescrizione dei reati satellite posti in continuazione, confermi la pena complessiva irrogata dal giudice di primo grado, senza decurtarla degli aumenti correlati ai reati estinti (sez. V 19/44088: in motivazione, la Corte ha chiarito che i reati satellite conservano autonomia in vista della presa d’atto di eventuali cause di estinzione e che la mancata decurtazione della pena complessiva significa “omettere le implicazioni immediate di una decisione, in parte qua, comunque liberatoria”). C La formazione del giudicato non coincide con l’eseguibi-lità del titolo, di cui costituisce il mero presupposto;

pertanto l’annullamento con rinvio di una sentenza di condanna per più reati avvinti dalla continuazione limitatamente ad uno di essi, la cui pena impliche-rebbe il superamento della soglia di due anni di reclu-sione rilevante per l’applicazione della sospenreclu-sione condizionale, non comporta – in ragione del principio di formazione progressiva del giudicato – l’esecuti-vità parziale della condanna alla pena irrevocabil-mente determinata per gli altri, qualora l’imputato abbia proposto appello sulla mancata concessione del beneficio per tutti i reati (sez. I 19/45340: in motiva-zione, la Corte ha precisato che, conseguentemente, compete al giudice di rinvio ex art. 627 cod. proc.

pen., e non al giudice dell’esecuzione, la decisione in ordine alla domanda di applicazione dell’art. 163 cod.

pen. anche con riferimento alla pena inflitta per i capi di sentenza passati in giudicato). D In tema di deter-minazione del trattamento sanzionatorio l’impugna-zione in ordine alla misura dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione impone al giudice del gravame di motivare corrispondentemente sul punto in quanto al principio devolutivo dell’appello consegue il potere-dovere del giudice di esaminare e decidere sulle richieste dell’impugnazione, sempre che l’impugnante vi abbia interesse (sez. III 20/550).

E In tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione – nella specie,

81 DEL REATO 26 con reato separatamente giudicato – formulata con

specifico motivo di impugnazione, sussiste l’inte-resse dell’imputato al ricorso in cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice d’appello esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell’esecuzione (sez. II 20/990).

F Il parziale accoglimento del ricorso in cassazione limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della continuazione “esterna” con reato separatamente giudicato e meno grave non con-sente la rilevabilità della estinzione per prescrizione del reato in ordine al quale si procede e rispetto al quale il ricorso risulti inammissibile (sez. II 20/990: in motivazione la Corte ha precisato che l’accoglimento della doglianza comporta unicamente che, all’esito del giudizio di rinvio, in luogo della pena separata-mente inflitta possa essere irrogato un più contenuto aumento ex art. 81, cod. pen.). G In tema di concor-dato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inam-missibile il ricorso per cassazione volto a contestare l’omessa declaratoria di estinzione di alcuni dei reati ascritti in continuazione, quando ciò non abbia inciso sulla legalità complessiva della pena concordata, in quanto conforme alla volontà delle parti e non esor-bitante i limiti edittali previsti per i reati in relazione ai quali non è decorso il termine di prescrizione alla data della pronuncia impugnata (sez. V 20/4709: in motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all’esito del concordato ex art. 599-bis cod.

proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all’applicazione della pena illegale). H Il giudice d’appello, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, ha il dovere, in forza del principio costitu-zionale di legalità della sanzione, di modificare la

proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all’applicazione della pena illegale). H Il giudice d’appello, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, ha il dovere, in forza del principio costitu-zionale di legalità della sanzione, di modificare la

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