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DEI DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO

Nel documento APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (pagine 89-94)

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Associazione per delinquere.

V. (segue) le condotte incriminate. A È configurabile la partecipazione ad una associazione a delinquere anche nel caso in cui l’associato venga pagato di volta in volta, allorquando i reati-fine vengano a perfezio-namento, essendo questo il momento tipico della ripartizione dei proventi illeciti (sez. II 19/49523).

VIII. Concorso di reati e continuazione con i reati- scopo. A Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all’art. 416 cod. pen. non vi è alcun rapporto di “pre-supposizione”, sicché non opera la clausola di esclu-sione di cui all’art. 648-bis cod. pen., relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all’associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso (sez. II 20/5730: in motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a

produrre proventi illeciti immediatamente riconduci-bili al sodalizio criminale, indipendentemente dalla realizzazione di specifici delitti). B In tema di respon-sabilità da reato degli enti, il profitto del reato di associazione per delinquere commesso nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso ai sensi dell’art. 24-ter, comma 2, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, confiscabile anche per equivalente ex art. 19 del medesimo d.lgs., è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall’insieme dei reati-fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui effettiva realizzazione è agevolata dall’organizzazione criminale (sez. III 20/8785: in motivazione, la Corte ha precisato che, a prescindere dal fatto che i reati-fine producano di per sé vantaggi, ai fini della determinazione del profitto del reato associativo, occorre riferirsi al reato nel suo “complesso”, concentrandosi sull’associazione, la quale manifesta una capacità produttiva di pro-fitto che oltrepassa quella del singolo reato-fine, con accresciuta potenzialità di vantaggio).

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Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

II. Elemento oggettivo: nozione di associazione di tipo mafioso; A Il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.

è configurabile con riferimento ad un’articolazione territoriale di una mafia storica (nella specie, una cosca tedesca di ‘ndrangheta), allorché la stessa, per effetto

del collegamento organico-funzionale con la casa-madre, dotato del carattere della riconoscibilità esterna e non limitato, pertanto, a forme di collegamento che si consumino soltanto al suo interno sul piano dell’ado-zione di moduli organizzativi e di rituali di adesione,

416 bis DEI DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO 88 si avvalga di una forza di intimidazione intrinseca

che, pur non necessitando di forme eclatanti di este-riorizzazione del metodo mafioso, non consiste nella mera potenzialità, non esercitata e quindi meramente presuntiva, dell’impiego della forza, ma nella spendita d’una vera e propria fama criminale ereditata dalla casa-madre (sez. I 19/51489: in motivazione, la Corte ha puntualizzato che un raccordo con la casa-madre non definito sul piano funzionale sarebbe insufficiente – proprio perché confinato nei c.d. “interna corporis”

del gruppo – a porsi come occasione per la proiezione all’esterno della nuova realtà criminale, impedendone la percezione sul territorio sotto il profilo della capa-cità di condizionamento mafioso del contesto sociale ed economico). B Ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso è necessario che il sodalizio abbia conseguito, nel contesto di riferimento, una capacità intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile, che può esteriorizzarsi anche con atti non connotati da violenza o minaccia, essendo suffi-cienti comportamenti evocativi del prestigio criminale del gruppo. In tema di associazione di tipo mafioso, la capacità intimidatrice deve essere impersonalmente riferita al gruppo, non potendosi desumere dal presti-gio criminale di taluno degli associati (sez. VI 20/9001:

in motivazione, la Corte ha chiarito che la natura di reato di pericolo della fattispecie implica che l’organiz-zazione deve essere concretamente in grado di porre in pericolo l’ordine pubblico, l’ordine economico e la libertà di partecipazione alla vita politica, non essendo sufficiente il mero pericolo che i suoi elementi costitu-tivi possano manifestarsi). C Ai fini della configurabi-lità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, con riguardo ad una struttura autonoma ed originale operante in un territorio limitato (c.d. mafia locale), è necessaria la dimostrazione in concreto della forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo, che si caratterizza per la sua “forma libera”, potendo essere diretta a minacciare tanto la vita o l’incolumità personale, quanto le condizioni esistenziali, economi-che o lavorative di determinati soggetti, attingendo i diritti inviolabili, anche di tipo relazionale, delle per-sone, che vengono coattivamente limitate nelle loro facoltà (sez. II 20/10255).

III. (segue) condotte incriminate. A Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un’asso-ciazione per delinquere di tipo mafioso non rileva la durata del vincolo tra il singolo e l’organizzazione, potendo ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (sez. I 20/5445). B In tema di asso-ciazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall’imputazione, sicché, in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione dell’organizza-zione criminale, la rivalutadell’organizza-zione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all’art. 461-bis cod. pen., conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che que-gli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato assoluto-rio (sez. II 20/7870 In applicazione del principio, la Corte ha affermato che la chiamata in correità, quale elemento di prova principale, deve avere ad oggetto un’accusa relativa al periodo oggetto di successiva contestazione, rispetto al quale vanno, altresì, ricercati i riscontri individualizzanti, e che le intercettazioni attinenti a condotte associative comprese nel giudicato assolutorio rilevano solo in quanto siano indicative

anche della progettazione di precise condotte future).

C Integra la condotta di partecipazione ad associa-zione mafiosa l’attività reiterata e non episodica di intermediazione nella trasmissione di messaggi scritti tra un affiliato in posizione di vertice detenuto ed altri associati in libertà, allorché sia identificato il conte-nuto dei messaggi, attinenti fatti illeciti o altre inizia-tive criminali, ovvero sia accertato che l’intermediario, pur non conoscendone il contenuto, abbia trasmesso le informazioni e le direttive del capo cosca ad altri affiliati o, comunque, abbia contattato altri sodali al fine di permettere la circolazione delle informazioni e delle direttive provenienti dal carcere (sez. II 20/7872:

in motivazione la Corte ha precisato che, conseguen-temente, diviene necessario individuare il soggetto autore del messaggio, l’intermediario ed, altresì, colui che riceve l’informazione, poiché, in assenza di tale ultimo anello della catena di trasmissione, potrebbe non ricorrere una condotta idonea a rafforzare il soda-lizio criminoso). D In tema di associazione a delin-quere di stampo mafioso, va considerato partecipe il soggetto che, in un momento di fibrillazione delle attività criminali di un sodalizio, si presti a raccogliere informazioni necessarie per attuare ritorsioni contro esponenti di sodalizi avversari o per stringere alleanze con altre cosche (sez. II 20/10366).

V. Concorso di persone: il c.d. concorso «esterno».

A In tema di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, i principi enunciati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada contro Italia, non si estendono a coloro che, pur trovandosi nella medesima posizione, non abbiano proposto ricorso in sede europea, in quanto la richiamata decisione del giudice sovranazionale non è una sentenza pilota e non può neppure rite-nersi espressione di un orientamento consolidato della giurisprudenza europea (sez. un. 20/8544).

VI. Concorso di reati e continuazione. Respon-sabilità per i reati-scopo. A In tema di associa-zione a delinquere di stampo mafioso, non sussiste la responsabilità del c.d. “capo famiglia”, a titolo di concorso nel reato-fine “eccellente” (nella spe-cie omicidio e delitti ad esso strumentali), qualora questi, ancorché a conoscenza dei progetti in corso e del coinvolgimento operativo di “suoi” uomini, non abbia prestato fattiva e concreta collaborazione nell’organizzazione e gestione del reato, decisa dalla struttura di vertice del sodalizio criminale, in quanto l’omessa attivazione di ipotetici provvedimenti interdittivi non potrebbe comunque essere conside-rata equivalente ad una prestazione di consenso o addirittura alla formulazione di un ordine nei con-fronti dei propri uomini. (sez. V 20/390). B I reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupe-facenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (sez. I 20/4071). C Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all’art. 416 cod. pen. non vi è alcun rapporto di

“presupposizione”, sicché non opera la clausola di esclusione di cui all’art. 648-bis cod. pen., relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all’associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso (sez. II 20/5730: in motiva-zione la Corte ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. può costituire

89 Della tutela arbitraria delle private ragioni 416 bis presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per

sé idoneo a produrre proventi illeciti immediata-mente riconducibili al sodalizio criminale, indipen-dentemente dalla realizzazione di specifici delitti).

VII. Aggravanti. A Per “reati della stessa indole”, ai sensi dell’art. 101 cod. pen., devono intendersi quelli che violano una medesima disposizione di legge e anche quelli che, pur essendo previsti da testi norma-tivi diversi, presentano nei casi concreti – per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati – caratteri fondamentali comuni (sez. III 19/38009: nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che ha ravvisato la stessa indole nel reato previsto dall’art. 416-bis cod. pen. e in quello di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, avendo l’impu-tato assicurato lo smercio di imponenti quantitativi di stupefacenti avvalendosi di una rete di conoscenze nel medesimo contesto criminoso di tipo ‘ndrangheti-stico). B Ai fini dell’integrazione della recidiva speci-fica ex art. 99, comma secondo, n. 1, cod. pen., nel caso di imputato di delitto non colposo aggravato ai sensi dell’art. 7, legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), già condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., la contestata aggravante del metodo mafioso si lega, in termini di continuità ed omogeneità delittuosa, alla condanna precedente-mente riportata, atteso che nella individuazione dei

“reati della stessa indole” ex art. 101 cod. pen. deve farsi riferimento, aldilà dell’identità dei titoli di reato e della loro riferibilità alla lesione di analoghi beni giu-ridici, alla concreta natura dei fatti ed ai motivi che li hanno determinati, al fine di ravvisare specifici indici identitari (sez. II 20/9744). C La speciale circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall’art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, può applicarsi ai reati-fine consumati dai membri di un’associazione per delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale (sez. III 19/38009). D In tema di asso-ciazione per delinquere di stampo mafioso, la circo-stanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configura-bile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l’accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (sez. II 19/50174: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l’aggravante sia per la notorietà della disponibilità delle armi da parte dell’associazione camorristica sia per l’essere stato l’imputato arrestato con altro esponente del sodalizio per detenzione di armi). E Nel delitto di estorsione commesso utiliz-zando il metodo mafioso, l’aggravante delle più per-sone riunite è configurabile solo quando sia riscontrata la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento della realizzazione della violenza o della minaccia, in quanto solo in tal modo si verificano, in conformità alla “ratio” della norma, quegli effetti fisici e psichici di maggior pressione sulla vittima che ne riducono la forza di reazione e giusti-ficano l’applicazione dell’aumento della pena (sez. II 20/671: in motivazione, la Corte ha altresì escluso che possa bastare per la configurabilità dell’aggravante la consapevolezza, da parte della vittima, del fatto che dietro l’azione intimidatoria vi sia una cosca mafiosa).

F In tema di associazione mafiosa, l’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., ricorre quando gli associati pongono in essere una condotta volta a penetrare in un determinato settore della vita economica, influendo sulle regole della concorrenza

finanziando le attività con il prezzo, il prodotto o i profitti di delitti, in modo da prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre che offrono analoghi beni o servizi (sez. VI 20/4115). G La circostanza aggravante dell’aver agito al fine di agevolare l’attività delle asso-ciazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consape-vole della finalità agevolatrice perseguita dal compar-tecipe (sez. un. 20/8545). H Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod.

pen. – che ricorre quando gli associati intendano assu-mere il controllo di attività economiche, finanziando l’iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il pro-dotto o il profitto di delitti e che ha natura oggettiva dovendo essere riferita all’attività dell’associazione e non alla condotta del singolo partecipe – occorre sia un intervento in strutture produttive dirette a preva-lere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrono gli stessi beni o servizi, sia che l’apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio il collegamento tra azioni delittuose e intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo (sez.

V 20/9108: in applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva configurato l’aggravante in presenza di investimenti in alcune attività commerciali, senza valutare le dimen-sioni delle attività economiche acquisite e la loro even-tuale prevalenza rispetto alle altre strutture produttive operanti nel territorio di insediamento).

IX. Indagini patrimoniali e confisca. A In tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una asso-ciazione mafiosa, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della pericolosità qualificata a condizione che ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla prov-vista formatasi nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale (sez. VI 20/5778: in motivazione, la Corte ha precisato che la valenza degli elementi indiziari della provenienza illecita del patrimonio impiegato per l’acquisto deve essere tanto maggiore quanto più è ampio il lasso di tempo decorso dalla fine del periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del soggetto).

XI. Profili processuali. A Ai fini della concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per taluno dei reati c.d. ostativi di cui all’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’utile collaborazione con la giustizia, previsto dall’art. 58-ter della medesima legge, non può essere limitato ai delitti ostativi a tale concessione, ma deve essere esteso a tutti i delitti a questi finalisticamente collegati, in quanto postula un giudizio globale sulla personalità del condannato e sul suo concreto ravvedimento con riferimento a tutti i fatti oggetto della sentenza defini-tiva (sez. I 20/1790: fattispecie reladefini-tiva a condannato per partecipazione ad associazione mafiosa e svariati delitti-fine, tra cui omicidi e ricettazioni, in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito aves-sero rigettato la richiesta di ammissione ai benefici potendosi esigere dal medesimo apporti collaborativi quantomeno in ordine all’identificazione di ulteriori correi, in considerazione, tra l’altro, della sua posizione non marginale all’interno della cosca, dei vincoli con il vertice di questa e del ruolo di rilievo svolto). In tema di reato associativo, l’accertamento contenuto nella

416 bis DEI DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO 90 sentenza di condanna delimita la protrazione

tempo-rale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l’imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di conte-stazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della mede-sima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (sez. II 20/680: in motivazione la Corte ha ribadito che la preclusione derivante dal giudicato con riferimento ad un reato associativo non presuppone soltanto che il sodalizio oggetto dei diversi procedi-menti sia identico sotto il profilo storico-naturalistico, occorrendo anche la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell’associato e la perdurante operatività dell’organiz-zazione). B In tema di misure di prevenzione, ai fini della determinazione delle attività imprenditoriali confiscabili, occorre distinguere l’impresa mafiosa

“originaria”, incentrata sulla figura dominante del fon-datore, soggetto intraneo all’organizzazione, che la gestisce direttamente con metodo mafioso, e quella “di proprietà del mafioso”, diretta da un mafioso con iden-tico metodo sia pure attraverso un formale presta-nome – attività entrambe per le quali è irrilevante l’eventuale origine formalmente “pulita” dei beni aziendali perché esse praticano forme più o meno intense di intimidazione verso la concorrenza e devono la produzione del reddito a vantaggi di tipo illecito – da quella “a partecipazione mafiosa”, nella quale il titolare non è un mero prestanome ma rappre-senta anche i propri interessi e per la cui confisca è, invece, necessario accertare se (e da quale momento) il ciclo aziendale sia stato inquinato dai metodi mafiosi, ovvero se, senza alterazione dello stesso, si sia realiz-zata solo un’immissione di capitali illeciti (sez. V 20/10983). C Ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della “attua-lità” della pericolosità del proposto, sicché, a fronte di elementi positivi denotanti l’abbandono di logiche cri-minali di appartenenza all’associazione, l’applicazione della misura nei confronti di soggetti già detenuti per lunghi periodi temporali non può essere fondata sulla presunzione di permanenza desunta dalla condotta precedente alla pronuncia di condanna emessa nel separato giudizio penale (sez. II 20/8541: fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il decreto impu-gnato, rilevando l’omessa valutazione da parte della corte di appello di una nota della D.I.A. attestante che il ricorrente svolgeva regolare attività lavorativa e che non risultavano circostanze successive alla sua scarce-razione idonee ad evidenziarne la pericolosità sociale).

D In tema di misure di prevenzione, il soggetto di cui sia stata ritenuta la pericolosità qualificata, in quanto appartenente ad una “mafia storica”, può ottenere la riabilitazione solo qualora, oltre alla prova positiva dell’avvenuta rescissione del vincolo associativo, non emergano ulteriori condizioni ostative alla prova di effettiva e costante buona condotta, quali il mancato versamento da parte del soggetto della cauzione, lo stato di perdurante inoccupazione, la mancata denun-cia di redditi leciti ed i rapporti con imprese dedite ad attività criminose (sez. VI 20/3494). E Ai fini dell’appli-cazione di misure di prevenzione nei confronti di indi-ziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità e, laddove sussistano elementi sintomatici

D In tema di misure di prevenzione, il soggetto di cui sia stata ritenuta la pericolosità qualificata, in quanto appartenente ad una “mafia storica”, può ottenere la riabilitazione solo qualora, oltre alla prova positiva dell’avvenuta rescissione del vincolo associativo, non emergano ulteriori condizioni ostative alla prova di effettiva e costante buona condotta, quali il mancato versamento da parte del soggetto della cauzione, lo stato di perdurante inoccupazione, la mancata denun-cia di redditi leciti ed i rapporti con imprese dedite ad attività criminose (sez. VI 20/3494). E Ai fini dell’appli-cazione di misure di prevenzione nei confronti di indi-ziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità e, laddove sussistano elementi sintomatici

Nel documento APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (pagine 89-94)