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DEI DELITTI CONTRO L’ASSISTENZA FAMILIARE

Nel documento APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (pagine 114-117)

570

Violazione degli obblighi di assistenza familiare.

III. Nozioni generali. A In tema di reati contro la famiglia, il convivente more uxorio non è soggetto agli obblighi di assistenza previsti dall’art. 570 c.p., pena, diversamente, una non consentita interpre-tazione in malam partem di detta previsione nor-mativa (sez. VI 20/12201). B In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo straniero che commette il reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana in forza del prin-cipio di territorialità e non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell’esercizio di un diritto correlata a facoltà riconosciute dall’ordi-namento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto sia incompatibile con le regole dell’ordina-mento italiano (sez. VI 20/14043: fattispecie in cui è stato ritenuto irrilevante che la legislazione del Marocco preveda che l’obbligo di contribuzione decorre solo dalla sentenza di divorzio, prevalendo il disposto dell’art. 147 c.c. in base al quale l’obbligo di assistenza sussiste indipendentemente da un provvedimento definitivo o provvisorio del giudice).

IX. Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza;

A Integra il reato di cui all’art. 570 c.p. il versa-mento dell’assegno di manteniversa-mento attraverso l’invio di vaglia postali presso il domicilio pregresso del coniuge, in modo che quest’ultimo non possa ritirarli (sez. II 19/50707: in motivazione, la Corte ha precisato che l’obbligazione in parola va adem-piuta, ai sensi dell’art. 1282, comma 3, c.c. presso il domicilio del debitore e che non ha, di conseguenza, alcuna efficacia liberatoria, ai sensi dell’art. 1197 c.c., il pagamento eseguito in luogo diverso). B In tema di violazione degli obblighi di assistenza fami-liare, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano qualora l’avente diritto alla prestazione dimori stabilmente all’estero e non sussistano con-dotte, finalizzate a sottrarsi o a precostituire ostacoli all’adempimento, commesse nel territorio nazionale e idonee ad integrare il criterio di collegamento di cui all’art. 6 c.p. (sez. VI 20/8613).

X. (segue) soggetti; A In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto onerato non può ritenersi liberato adducendo che il minore cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza non sia il proprio figlio, occorrendo a tal fine che intervenga il passaggio in giudicato della sentenza civile di acco-glimento della domanda di disconoscimento della paternità (sez. VI 20/8144: in motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio civile di disconoscimento

della paternità non è pregiudiziale rispetto a quello penale, producendo effetti in tale ambito solo ex nunc e non ex tunc, in quanto l’obbligazione cui fa riferimento l’art. 572 c.p. è collegata ad un rapporto giuridico di filiazione ex lege). B In tema di viola-zione degli obblighi di assistenza familiare, l’omesso versamento dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore è configurabile anche in mancanza di un valido provvedimento giudiziale di separazione, in quanto l’obbligo morale e giuridico di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto (sez. VI 20/5237: fat-tispecie in cui la Corte ha confermato la condanna dell’imputato con la quale si era ritenuto irrilevante che il provvedimento che disciplinava l’assegno di mantenimento fosse stato dichiarato nullo per un difetto di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio).

XI. (segue) mezzi di sussistenza; A In tema di vio-lazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di “mezzi di sussistenza” deb-bono ritenersi compresi non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale, quali il vitto e l’alloggio, ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita per-sonale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (sez. VI 20/3485). B Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza fami-liare la condotta del soggetto obbligato che modifichi arbitrariamente i contenuti dell’obbligazione econo-mica al mantenimento posta a suo carico, ospitando i figli nella propria abitazione oltre i giorni assegnati e provvedendo in tale periodo ai loro bisogni, trattan-dosi di iniziative occasionali ed estemporanee, in ogni caso inidonee a compensare il mancato versamento dell’assegno su cui l’altro genitore deve poter fare affidamento per il soddisfacimento delle esigenze primarie dei minori (sez. VI 20/418).

XIV. (segue) capacità economica dell’obbligato;

A In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di detenzione dell’obbligato può configurarsi quale scriminante a condizione che il periodo di detenzione coincida con quello dei man-cati versamenti, l’obbligato non abbia percepito redditi e si sia attivato per svolgere attività lavo-rativa all’interno o all’esterno del luogo di deten-zione (sez. VI 20/4116: in motivadeten-zione, la Corte ha precisato che a fronte dell’allegazione dell’assoluta

113 Dei delitti contro l’assistenza familiare 570 bis-572 impossibilità di svolgere attività lavorativa, è

onere del pubblico ministero dimostrare l’infonda-tezza della tesi difensiva e la volontaria violazione dell’obbligo). B In tema di violazione degli obbli-ghi di assistenza familiare, il soggetto obbligato a prestare i mezzi di sussistenza non può opporre in compensazione un proprio credito verso il benefi-ciario, al fine di escludere la propria responsabilità da reato, essendo preminente il dovere di sopperire ai bisogni primari del coniuge e dei figli minori (sez.

VI 20/9553).

XVI. L. 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio). A Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di

consunzione, fra il delitto previsto dall’art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898, e quello previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. (sez. VI 20/8621).

XVII. L. 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli). A La condotta del genitore sepa-rato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p., nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall’art. 12-sexies, legge 1 dicem-bre 1970, n. 898, come richiamato dall’art. 3, legge 8 febbraio 2006, n. 54 (oggi dall’art. 570-bis c.p.) (sez. VI 20/3491). V. però supra, XVI, 1.

570 bis

Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.

III. Generalità. A V. sub art. 570. B In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non è configurabile il reato di cui all’art. 570-bis c.p.

qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge per mezzo di un accordo transat-tivo modificatransat-tivo delle statuizioni patrimoniali contenute nella sentenza di divorzio, ancorché non omologato dall’autorità giudiziaria (sez. VI 20/5236:

fattispecie in cui la Corte ha confermato l’asso-luzione dell’imputato per difetto dell’elemento soggettivo del reato a fronte del versamento di un assegno di euro. 770,00, anziché di euro. 800,00, come pattuito nell’accordo stragiudiziale). C La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza fami-liare, a condizione che l’omessa corresponsione del

contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità (sez. VI 20/5774: fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di non puni-bilità in presenza di inadempimento di ventiquattro mensilità su trentotto delle somme da corrispondere al coniuge separato). D In tema di reati contro la famiglia, il delitto di omesso versamento dell’asse-gno periodico per il mantenimento dei figli di cui all’art. 570-bis c.p. è procedibile d’ufficio, in quanto è rimasto immutato il regime della procedibilità previsto per il delitto di cui all’art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898, richiamato dall’art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, la cui abrogazione è stata mera-mente formale, con trasposizione della relativa ipo-tesi criminosa nella nuova norma codicistica (sez. VI 20/7277).

571

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

II. Elemento oggettivo: generalità; A Non è con-figurabile il reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina nei confronti di chi abbia assunto i soli compiti dell’amministratore di sostegno, previsti e regolati dagli artt. 404 e ss. c.c., in quanto limitati all’assistenza per il compimento di atti negoziali a tutela degli interessi patrimoniali del soggetto che ne beneficia e non implicanti competenze educa-tive, né poteri-doveri di cura e custodia della per-sona (sez. VI 20/1222: fattispecie in cui la Corte ha escluso potersi riqualificare il reato di maltratta-menti nella fattispecie di abuso ex art. 571 c.p., in ragione dell’età avanzata della vittima e dell’insus-sistenza in capo all’amministratore di sostegno dello jus corrigendi).

III. (segue) mezzi di correzione o di disciplina; A L’elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non

può individuarsi nel grado di intensità delle con-dotte violente tenute dall’agente, in quanto l’uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito (sez. VI 20/11777: in motivazione, la Corte ha precisato che il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone l’uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l’esclusione temporanea dalle atti-vità ludiche o didattiche, l’obbligo di condotte ripa-ratorie o forme di rimprovero non riservate).

IV. (segue) pericolo di malattia. A In tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, la nozione di malattia è più ampia di quella del fatto di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, quali stato d’ansia, insonnia, disa-gio psicologico, disturbi del carattere ed alimentari (sez. VI 20/7969).

572

Maltrattamenti contro familiari e conviventi.

III. Soggetti. A In tema di maltrattamenti in famiglia, la condotta penalmente sanzionata non richiede la mera esistenza di un rapporto paren-tale tra l’autore della condotta e la persona offesa,

occorrendo l’effettiva convivenza o, quanto meno, rapporti di reciproca assistenza morale ed affet-tiva, sicché il reato non è configurabile ove risulti la definitiva disgregazione dell’originario nucleo

574 bis DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA 114 familiare (sez. VI 20/8145: fattispecie in cui la Corte

ha escluso la sussistenza del reato sul presupposto che l’imputato, figlio e fratello delle persone offese, aveva interrotto con queste qualsivoglia rapporto familiare, non potendo neppure integrare il requi-sito della convivenza la mera condivisione di parti comuni dell’edificio all’interno del quale ciascuno disponeva di un autonomo appartamento). B Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configura-bile anche nel caso in cui le condotte proseguano dopo la cessazione della convivenza della vittima con l’agente, allorché non siano venuti meno i vin-coli di solidarietà che derivano dalla precedente qualità del rapporto intercorso tra le parti (sez.

III 19/43701: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di condanna che ha ravvisato il reato anche in relazione alle condotte tenute dal padre nei confronti della figlia naturale dopo la fine della convivenza).

IV. Elemento oggettivo. A Il reato di maltratta-menti in famiglia è configurabile anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai familiari in danno reciproco gli uni degli altri (sez. III 20/12026: in motivazione, la Corte ha precisato che il reato di cui all’art. 572 c.p. non pre-vede il ricorso a forme di sostanziale autotutela, mediante un regime di “compensazione” fra con-dotte penalmente rilevanti e reciprocamente poste in essere). B In tema di cause di giustificazione, lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell’esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente ricono-sciute dall’ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell’ordinamento ita-liano, in cui l’agente ha scelto di vivere, attesa l’esi-genza di valorizzare – in linea con l’art. 3 Cost. – la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispon-denti a culture diverse, e di consentire quindi l’instaurazione di una società civile multietnica (sez.

III 20/8986: fattispecie, in tema di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, di lamentata non con-siderazione di particolari connotazioni culturali e religiose proprie dell’imputato).

V. Elemento soggettivo. A Nel delitto di maltrat-tamenti in famiglia, il dolo non richiede la sussi-stenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresenta-zione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell’autore del reato di persistere in un’attività ves-satoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima (sez. I 20/13013).

VII. Le ipotesi di cui al 2° comma (ora 4° comma).

A In tema di maltrattamenti in famiglia seguiti da lesioni o morte della vittima, l’espressione “deri-vare” di cui all’art. 572, comma 3, c.p. deve essere interpretata in relazione ai principi posti dall’art. 41 c.p. e, pertanto, impone un rinvio alle regole con cui è regolamentata l’imputazione oggettiva degli eventi causati dall’autore di un reato (sez. VI 20/4121: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la patologia da cui sarebbe stato affetto il minore deceduto non interrompeva il nesso di causalità tra i maltrattamenti e l’evento morte, potendo assur-gere, al più, quale concausa dell’evento morte, non essendo idonea a rendere irrilevante il fatto vio-lento del ricorrente).

VIII. Circostanze. A L’attenuante della provo-cazione è incompatibile con il delitto di maltrat-tamenti, essendo questo connotato, quale reato abituale, dalla reiterazione nel tempo di comporta-menti antigiuridici (sez. VI 20/13562: fattispecie in cui è stata esclusa tale attenuante, in quanto invo-cata solo in relazione all’ultimo episodio di lesioni personali che si inseriva in una condotta di maltrat-tamenti protrattasi per anni).

IX. Rapporti con altre figure di reato. A V. sub art. 571, III. B In tema di rapporti tra il reato di maltrattamenti e violenza privata, è configurabile il concorso materiale nel caso in cui i maltrattamenti non abbiano cagionato una compressione della libertà morale della vittima, sicché il concomitante compimento di singole condotte di violenza privata produce un’offesa autonoma ed ulteriore, mentre sussiste assorbimento del reato di violenza privata nel caso in cui la condotta di cui all’art. 572 c.p. sia tale da aver determinato di per sé una lesione alla libertà morale della persona offesa, con la conse-guenza che le singole condotte lesive della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo costi-tuiscono una mera forma di estrinsecazione del più grave delitto di cui all’art. 572 c.p. (sez. VI 20/13709).

Il reato di violenza privata può concorrere mate-rialmente con il reato di maltrattamenti in famiglia quando le violenze e le minacce del soggetto attivo siano adoperate, oltre che con la coscienza e volontà di sottoporre la vittima a sofferenze fisiche e morali in modo continuativo e abituale, anche con l’intento di costringerla ad attuare un comportamento che altrimenti non avrebbe volontariamente posto in essere (sez. II 20/19545: nella specie, l’imputato, oltre a sottoporre la moglie a condotte integranti maltrat-tamenti, con ulteriori minacce l’aveva costretta ad omettere di presentare denuncia per quanto subito, così realizzando una condotta autonoma, anche sotto il profilo della volizione criminale, rispetto alla serialità delle vessazioni riconducibili al delitto di cui all’art. 572 c.p.).

574 bis

Sottrazione e trattenimento di minore all’estero.

III. Elemento oggettivo. A In tema di delitti con-tro la famiglia, ai fini della determinazione della responsabilità genitoriale, il cui esercizio deve essere impedito perché sia configurabile il reato di sottrazione di un minore, deve farsi riferimento ai principi sanciti dalla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, ratificata e resa esecutiva con la

legge 15 gennaio 1994, n. 64, che all’art. 3 indivi-dua la legge applicabile in quella del luogo ove il minore ha la sua abituale residenza immediata-mente prima del suo trasferimento o del mancato rientro, non rilevando, in tale ipotesi, l’art. 36 della legge 31 maggio 1995, n. 2018, che invece deter-mina la legge applicabile nei rapporti privati tra

115 Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale 575-577 genitore e figli (sez. III 20/7590: fattispecie in cui

la Corte ha ritenuto immune da censure la sen-tenza che aveva ritenuto applicabile la legge ita-liana, ravvisando il reato di cui all’art. 574 c.p., in

relazione alla condotta di sottrazione di minori residenti in Italia alla madre da parte del padre che li aveva trasferiti all’estero senza il consenso del coniuge).

TITOLO XII

Nel documento APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (pagine 114-117)