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DELLA FALSITà IN ATTI

Nel documento APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (pagine 106-110)

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Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

II. Elemento materiale; A Integrano falsità mate-riali in atto pubblico modifiche o aggiunte compiute dopo che è stato formato, per attestare un fatto in un momento diverso da quello in cui doveva essere documentato, anche se da parte del suo autore origi-nario, sempre che non consista in una mera “corre-zione” del documento, come tale non punibile (sez.

III 20/9956: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione come falso materiale dell’annotazione di una visita medica in una diaria in un momento successivo a quello in cui era stata effettuata).

XI. (segue) in materia di contabilità pubblica, pub-blico impiego e contratti della P.A.; A Non integra il reato di cui all’art. 476 c.p. la condotta del respon-sabile del personale di un comune che, nell’adot-tare un atto destinato ad incidere sulle posizioni lavorative di alcuni dipendenti, apponga su di esso una data non vera e un numero progressivo inesi-stente, in quanto, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs n. 165 del 2001, l’atto in questione non è riconducibile fra le attività aventi connotazioni pubblicistiche, ma fra quelle assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (sez. V 19/49290).

XIII. (segue) in materia ospedaliera e sanitaria in genere; A Riveste la qualifica di pubblico ufficiale il medico dipendente di struttura ospedaliera auto-rizzato allo svolgimento di attività in regime “intra

moenia” allargata, all’esterno della azienda sanita-ria, trattandosi di attività inserita in una program-mazione unitaria regionale e soggetta a controlli volti a consentirne lo svolgimento nel rispetto delle finalità istituzionali dell’ente, con predetermina-zione delle tariffe nonché della quota da riscuotere per conto dell’ente stesso (sez. V 19/51474: fatti-specie relativa al reato di concorso in falso in atto pubblico del medico per il rilascio di falsa documen-tazione sanitaria). B L’infermiere operante in una struttura sanitaria privata, anche se non accreditata con il servizio sanitario nazionale, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto l’attività svolta, come evidenziato anche dall’art. 1 della legge 10 agosto 2005, n. 251, persegue finalità pubbliche di rilievo costituzionale, garantendo il diritto alla salute individuale e collettiva ed esercita, quindi, un’attività amministrativa con poteri certificativi assimilabili a quelli del pubblico ufficiale quando redige la cartella o la scheda infermieristica (sez. V 20/9393: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto con-figurabile il delitto di cui agli artt. 476 e 479 c.p. per le false attestazioni compiute in una scheda infer-mieristica di una casa di cura privata, in quanto atto destinato a confluire nella cartella clinica, condivi-dendone, quindi, la natura di atto pubblico munito di fede privilegiata).

XV. (segue) in materia di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza; A Integra il delitto di cui

105 Della falsità in atti 477-479 all’art. 476 c.p. la compilazione da parte di un

agente di polizia di una relazione di servizio, completa di nota di straordinario e di foglio di viaggio, attestante falsamente la presenza ad un servizio di ordine pubblico fuori sede, funzionale a conseguire l’indennità di straordinario. (sez. V 20/5079).

XXI. (segue) in altre materie. A Commette falso materiale in atto pubblico il notaio che, nel redigere

un testamento pubblico, aiuti il testatore a com-pletare la sottoscrizione senza dare atto, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. civ., dell’impossibilità di sottoscrivere, in quanto in tal modo viene rappre-sentato falsamente che il testatore ha spontanea-mente, autonomamente e interamente sottoscritto l’atto (sez. V 20/2493: fattispecie in cui il notaio aveva guidato la mano di persona non in grado di firmare a completare la sottoscrizione in calce ad un testamento pubblico).

477

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

III. Falso grossolano e falso innocuo. A Non inte-gra il delitto di cui agli artt. 477 e 482 c.p., la tra-smissione a mezzo fax al proprio datore di lavoro, per giustificare l’assenza dal servizio, di attestazioni non veritiere di visite mediche effettuate da un

istituto sanitario, formate senza i necessari requisiti di intrinseca idoneità ad accreditarsi come corri-spondenti ad un originale, in quanto realizzate uti-lizzando logo, carta intestata e timbro dell’istituto in disuso da anni (sez. V 20/5374).

479

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

VI. Casistica; A Il curatore fallimentare, nel redi-gere la relazione ex art. 33 legge fall., incorre nel reato di falso ideologico sia nel caso in cui esprima una valutazione sulla base di un’attività falsamente compiuta o sulla base della falsa attestazione di ele-menti di fatto, sia quando, partendo da premesse vere, pervenga a conclusioni totalmente eccentriche e illogiche in relazione ai fatti che ne costituiscono la premessa allo scopo di inscenare o dissimulare arti-ficiosamente la falsità della valutazione (sez. V 20/97: in motivazione la Corte ha evidenziato come fra “i criteri interpretativi consensualmente accet-tati”, utilizzabili per verificare la falsità delle valuta-zioni effettuate dal curatore, debbano essere considerati anche gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità). B Ai fini dell’applica-zione della disposidell’applica-zione di cui all’art. 360 c.p., il giu-dice deve individuare l’interesse pubblico protetto dalla norma incriminatrice e verificare se la con-dotta del soggetto attivo non più titolare, al momento del fatto, delle qualifiche di pubblico uffi-ciale, incaricato di pubblico servizio o esercente un servizio di pubblica necessità, abbia, nonostante la cessazione di dette qualifiche, concretamente leso o messo in pericolo l’interesse tutelato (sez. V 20/8430:

fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto sussi-stente il reato di falso ideologico del pubblico uffi-ciale in atto pubblico, in relazione al verbale di assemblea di un ordine professionale nel quale un soggetto, già cessato dalla carica di commissario straordinario dell’ente, con l’avallo di complici, rap-presentava come avvenuta e formalmente legittima l’elezione di alcuni organi rappresentativi, che non si era in realtà svolta nella data e con le modalità indicate). C L’infermiere operante in una struttura sanitaria privata, anche se non accreditata con il ser-vizio sanitario nazionale, riveste la qualità di incari-cato di pubblico servizio, in quanto l’attività svolta, come evidenziato anche dall’art. 1 della legge 10 agosto 2005, n. 251, persegue finalità pubbliche di rilievo costituzionale, garantendo il diritto alla salute individuale e collettiva ed esercita, quindi, un’attività amministrativa con poteri certificativi assimilabili a quelli del pubblico ufficiale quando redige la cartella o la scheda infermieristica (sez. V 20/9393: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto

configurabile il delitto di cui agli artt. 476 e 479 c.p.

per le false attestazioni compiute in una scheda infermieristica di una casa di cura privata, in quanto atto destinato a confluire nella cartella clinica, con-dividendone, quindi, la natura di atto pubblico munito di fede privilegiata). D Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico di cui all’art. 479 c.p. la condotta del pubblico ufficiale che attesti fal-samente, nei verbali di ispezione dei luoghi e di costatazione di violazione amministrativa, eseguiti presso un esercizio commerciale, la presenza del titolare formale dell’attività, in realtà assente durante tutte le operazioni, esulando in tal caso la fattispecie di falso ideologico c.d. “irrilevante”, ossia concernente un profilo estraneo ovvero ininfluente alla funzione dell’atto, in quanto la presenza del tito-lare è presupposto per la notifica immediata delle contestazioni di infrazioni amministrative, esen-tando l’organo accertatore dall’obbligo di notifica (sez. V 20/11753: fattispecie in cui la Corte ha rite-nuto esente da censure la sentenza di condanna per falso ideologico di due vigili urbani che, recandosi in un esercizio commerciale per effettuare la contesta-zione di apertura senza il preventivo deposito della SCIA, avevano dato atto nel verbale della presenza della titolare, invece assente). E È configurabile il delitto di falso ideologico in atto pubblico nella con-dotta del funzionario incaricato alla verifica prelimi-nare delle istanze presentate per l’ottenimento del permesso di soggiorno (c.d. decretatore) che appone a margine della richiesta, priva dei necessari requi-siti, la dicitura manoscritta “ok”, attestandone in tal modo la regolarità, trattandosi di un atto interno che si inserisce nella sequenza procedimentale quale necessario presupposto degli atti successivi finaliz-zati al rilascio del permesso medesimo (sez. V 20/11914). F Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che in una relazione di servizio fornisca una parziale rappresentazione dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione, in quanto tale relazione costituisce atto pubblico e, ai fini dell’elemento soggettivo, è suffi-ciente il dolo generico, consistente nella rappresen-tazione e nella volontà dell’“immutatio veri”, mentre non è richiesto l’“animus nocendi” né l’“animus decipiendi”, con la conseguenza che il

482-483 DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA 106 delitto sussiste sia quando la falsità sia compiuta

senza l’intenzione di nuocere, sia quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. (sez. V 20/17929:

nella specie la Corte ha ritenuto configurabile, sus-sistendo i medesimi connotati, il concorso nel reato di falso ideologico dell’“extraneus” che, in accordo con i militari della guardia di finanza procedenti, dopo aver dismesso la carica di rappresentante legale della società oggetto di verifica, sottoscri-veva i verbali di constatazione e di operazioni com-piute nei quali le dichiarazioni dallo stesso rese venivano imputate al fratello, nominato nuovo amministratore, di cui si attestava la partecipazione e la sottoscrizione). G Il consulente tecnico del pubblico ministero, sia per l’investitura ricevuta dal magistrato, sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all’esercizio della funzione giurisdizio-nale, assume la qualifica di pubblico ufficiale, con la conseguenza che per gli elaborati da lui redatti trova applicazione la previsione di cui all’art. 479, primo comma, c.p., dovendosi, invece, escludere la configurabilità del delitto di falsa perizia (art. 373 c.p.) dal momento che il predetto consulente non è equiparabile, nell’attuale sistema processuale, al perito nominato dal giudice (sez. V 20/18521: in motivazione, la Corte ha, altresì, dichiarato manife-stamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost. relativamente all’applicazione al consulente tecnico dell’art. 479 c.p. piuttosto che dell’art. 373 c.p., configurabile nei confronti del perito, esclu-dendo qualsiasi disparità di trattamento sia perché i due reati sono puniti con la medesima pena edittale nel massimo sia perché le due figure di esperti, nel codice di rito, hanno ruoli e funzioni non equipara-bili). H È configurabile il delitto di falso ideologico nella valutazione tecnica del consulente del pub-blico ministero, formulata in un contesto implicante l’accettazione di parametri normativamente prede-terminati o tecnicamente indiscussi, qualora il giu-dizio contraddica tali parametri ovvero si fondi su premesse contenenti false attestazioni; il giudice ha, però, l’onere di rendere adeguata motivazione in ordine ai criteri utilizzati per ritenere che, alla luce delle specifiche emergenze fattuali, il soggetto chia-mato ad esprimere una valutazione, pur connotata da un margine elastico di discrezionalità, abbia

formulato consapevolmente una valutazione falsa (sez. V 20/18521: fattispecie in cui il giudizio tecnico – valutativo del consulente che aveva escluso la compatibilità delle polveri emesse da un impianto di sinterizzazione dell’acciaio con i campioni d’aria e le sostanze rinvenute nei reperti alimentari è stato ritenuto falso in quanto contraddetto dalla rilevata presenza di “congeneri” in porzioni scientifica-mente riconosciute come caratterizzanti il suddetto processo di lavorazione). I In tema di reati contro la fede pubblica, riveste la qualifica di pubblico uffi-ciale il soggetto che abbia svolto, in qualità di con-cessionario o di privato da questi incaricato, i compiti di ispezionare e vigilare sulle “opere d’arte”

autostradali e di relazionare, in merito agli esiti, all’ente concedente, da cui dipende la regolamenta-zione e la tutela della sicurezza dei trasporti (sez. V 20/22053: fattispecie in cui la Corte ha rite-nuto configurabile il delitto di cui all’art. 479 c.p.

per l’omessa segnalazione all’ente concedente, da parte di una società controllata dalla concessiona-ria, contrattualmente obbligata per le incombenze di manutenzione, ispezione, vigilanza e controllo delle opere autostradali, della difformità di un via-dotto dal progetto esecutivo e dalle relazioni di calcolo).

XI. Concorso di persone. A Integra un’ipotesi di concorso in falsità ideologica in atto pubblico la condotta del proprietario di un autoveicolo che isti-ghi il proprietario, amministratore o collaboratore di un’officina autorizzata alla revisione – investito, come tale, della qualità di pubblico ufficiale – ad attestare falsamente sul libretto di circolazione l’avvenuta revisione, dando atto che sono state com-piute tutte le operazioni all’uopo necessarie, con esito positivo quanto alle prove di regolarità delle parti esaminate. (sez. V 20/17348).

XIII. Rapporti con altre figure di reato. A In tema di rapporti tra abuso d’ufficio e falso in atto pubblico, sussiste concorso materiale, e non assor-bimento dell’abuso d’ufficio nel più grave reato di falso, qualora la condotta di abuso non si esau-risca nel compimento dell’atto falso, essendo quest’ultimo strumentale alla realizzazione del reato di cui all’art. 323 c.p., costituendo una parte della più ampia condotta di abuso (sez. VI 20/3515).

482

Falsità materiale commessa dal privato.

VI. Casistica. A Non integra il delitto di cui agli artt. 477 e 482 c.p., la trasmissione a mezzo fax al proprio datore di lavoro, per giustificare l’assenza dal servizio, di attestazioni non veritiere di visite mediche effettuate da un istituto sanitario, formate

senza i necessari requisiti di intrinseca idoneità ad accreditarsi come corrispondenti ad un originale, in quanto realizzate utilizzando logo, carta inte-stata e timbro dell’istituto in disuso da anni (sez. V 20/5374).

483

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

III. Elemento soggettivo. A In tema di falso ideo-logico commesso dal privato in atto pubblico, è esclusa la configurabilità del dolo generico quando la dichiarazione ritenuta non veritiera sia conte-nuta in un modulo prestampato ed attesti soltanto la rispondenza di una data situazione di fatto ad una normativa genericamente indicata senza, però, la precisa indicazione delle condizioni normative

e delle circostanze fattuali attestate, in quanto per l’integrazione del delitto è necessaria la coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non essendo, invece, sufficiente la mera colposa omissione di indagine sul signifi-cato delle indicazioni contenute nel modulo (sez. V 20/2496: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non configurabile il reato per assenza di dolo nel caso

107 Della falsità in atti 484-493 ter del titolare di un opificio che aveva dichiarato, su

un modello prestampato, che l’attività da lui svolta era conforme alla normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, essendosi poi accertato che l’opificio non risultava autorizzato allo scarico in pubblica fognatura).

IV. Casistica. A Integra il delitto di falsità ideolo-gica del privato in atto pubblico il rilascio, da parte di un esperto qualificato iscritto in un albo spe-ciale, di false attestazioni in merito a circostanze di fatto oggetto di percezione diretta, riversate in un atto pubblico, costituenti premessa di un provvedi-mento dell’autorità (amministrativa o giudiziaria), che, in assenza delle stesse, dovrebbe o potrebbe disporre l’accertamento d’ufficio (sez. V 20/12733:

fattispecie relativa alla asseverazione da parte di un

tecnico incaricato, mediante falso giuramento reso al cancelliere, di una relazione peritale dallo stesso redatta, nella quale si attestava, contrariamente al vero, che l’immobile oggetto di verifica non aveva subito, in epoca successiva ad una determinata data, interventi edilizi per i quali era necessario il rilascio di concessione edilizia).

VII. Rapporti con altri reati. A Sussiste concorso apparente di norme tra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e quello di cui all’art. 388, comma ottavo, c.p., che punisce l’omessa o falsa dichiarazione resa dal debitore ese-cutato in conseguenza dell’invito dell’ufficiale giu-diziario ad indicare le cose o i crediti pignorabili ai sensi dell’art. 492, comma quarto, cod. proc. civ. (sez.

V 20/16956).

484

Falsità in registri e notificazioni.

A In tema di falsità in registri e notificazioni, quando è previsto che un registro sia soggetto ad ispezione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, le eventuali false indicazioni in esso operate hanno rilievo penale a norma dell’art. 484 c.p., a nulla rilevando che abbia

concretamente proceduto all’accertamento della falsità un’autorità diversa da quella di pubblica sicurezza (sez.

V 20/7019: fattispecie in tema di registrazioni previste dall’art. 128 t.u.l.p.s. in cui il controllo e l’accertamento della falsità era stato effettuato dalla guardia di finanza).

489

Uso di atto falso.

III. Elemento oggettivo. A Non integra il delitto di uso di atto falso l’esposizione su un’autovettura della riproduzione di una targa di prova che non rispetti le caratteristiche di forma e di aspetto tipiche di

quest’ultima tipologia di targhe, ma che riporti i reali dati alfanumerici della targa originale, non esposta in quanto deteriorata, in quanto nessuna contraffazione di un dato reale si è verificata (sez. V 20/1560).

493

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

II. Soggetto attivo e casistica. A Il delitto di falso in atto pubblico è configurabile nei confronti dell’inca-ricato di pubblico servizio, in virtù della estensione prevista dall’art. 493 c.p., solo se tale soggetto sia legato da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o con altro ente pubblico (sez. V 20/12739: in

applicazione del principio, la Corte ha riqualificato il reato contestato al dipendente di una società di diritto privato, concessionaria di Poste Italiane s.p.a., a norma dell’art. 485 c.p. con conseguente annulla-mento senza rinvio della sentenza impugnata per-ché il fatto non è previsto dalla legge come reato).

493 ter

Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.

A Integra il delitto di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novem-bre 2007, n. 231 (oggi art. 493-ter c.p.), e non quello di frode informatica ex art. 640-ter c.p., la condotta di colui che, ottenuti, senza realizzare frodi informati-che, i dati relativi ad una carta di debito o di credito, unitamente alla stessa tessera elettronica, la utilizzi indebitamente per effettuare prelievi di denaro (sez.

II 19/50395: fattispecie relativa ad indebito utilizzo di una carta bancomat sottratta dall’imputato alla fidanzata in uno al codice PIN). B Il delitto di furto in abitazione avente ad oggetto una carta bancomat concorre con quello di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, in ragione dell’eterogeneità delle condotte sotto l’aspetto fenomenico, verifican-dosi la seconda quando la prima è ormai esaurita e non trovando, l’uso indebito, un presupposto necessa-rio ed indefettibile nell’impossessamento illegittimo

(sez. IV 20/13492). C Risponde dei reati di ricetta-zione e di indebito utilizzo di carte di credito di cui all’art. 493-ter, primo comma, prima parte, c.p. il sog-getto che, non essendo concorso nella realizzazione della falsificazione, riceve da altri carte di credito o di pagamento contraffatte e faccia uso di tale mezzo di pagamento (sez. II 19/46652: in motivazione la Corte ha precisato che l’autore della contraffazione, quando proceda anche all’utilizzo indebito del mezzo di pagamento, risponderà in concorso delle due auto-nome ipotesi di reato previste dall’art. 493-ter, primo comma, c.p.). D In tema di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, l’abrogazione dell’art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ad opera del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, con la contestuale intro-duzione dell’art. 493-ter c.p., integra un’ipotesi di con-tinuità normativa che non comporta alcuna “abolitio criminis” (sez. IV 20/13492).

494-512 bis DEI DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA, L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO 108 CAPO IV

Nel documento APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (pagine 106-110)