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Dei delitti contro la libertà personale

Nel documento APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (pagine 129-132)

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Arresto illegale.

A Il delitto di arresto illegale si differenzia dal sequestro di persona commesso da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue fun-zioni sia quanto all’elemento oggettivo, poiché, nel primo caso, l’abuso deve riguardare specificamente l’esercizio di un potere di coercizione riconosciuto e disciplinato dalla legge, sia quanto all’elemento soggettivo, poiché, per abusare del potere di arresto, è necessario che la volontà dell’agente sia diretta

sin dall’inizio a mettere il soggetto illegalmente ristretto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(sez. V 20/17955: nella specie la Corte ha ritenuto correttamente configurato il reato di cui all’art. 605, comma secondo, cod. pen. nell’operato di alcuni carabinieri che, dopo aver condotto in caserma un automobilista in evidente stato di ebbrezza per sot-toporlo ad alcoltest, lo avevano rinchiuso in cella di sicurezza per circa mezz’ora).

609 bis

Violenza sessuale.

III. Condotta. A In tema di reati contro la libertà sessuale, gli atti sessuali “non convenzionali” pos-sono essere ritenuti leciti nella misura in cui si svolgano in base al consenso dei partecipanti che si protragga per tutta la loro durata (sez. III 20/3158).

IV. Abuso di autorità. A L’abuso di autorità cui si riferisce l’art. 609 bis comma primo cod. pen. pre-suppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza

per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali (sez. un. 20/27326). B La cir-costanza aggravante comune prevista dall’art. 61, n. 11 cod. pen. è compatibile con il reato di violenza sessuale in quanto la condotta di abuso di autorità, contemplata dall’art. 609-bis cod. pen., non è ricom-presa nella predetta aggravante (sez. III 20/13094).

V. Inferiorità fisica o psichica. A In tema di vio-lenza sessuale su persona che si trova in stato di

609 bis DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA 128 inferiorità fisica o psichica, l’induzione a compiere o

a subire atti sessuali si realizza quando, con un com-portamento attivo di persuasione sottile e subdola, l’agente spinge, istiga o convince la vittima ad ade-rire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto (sez. III 19/38011). B In tema di violenza sessuale su persona che si trova in stato di inferio-rità fisica o psichica, nel caso di alterazione causata dall’assunzione di alcool è configurabile il reato di cui all’art. 609-bis, comma secondo, n. 1, cod. pen.

quando l’agente, approfittando della condizione della vittima, la induce a compiere o subire atti ses-suali ai quali la stessa non avrebbe, altrimenti, pre-stato il consenso (sez. III 20/8981).

VII. Elemento soggettivo. A In tema di reati ses-suali, non assumono alcun rilievo scriminante even-tuali giustificazioni fondate sulla circostanza che l’agente, per la cultura mutuata dal proprio paese d’origine, sia portatore di una diversa concezione della relazione coniugale e dell’approccio al rap-porto sessuale, in quanto la difesa delle proprie tradizioni deve considerarsi recessiva rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di un diritto fondamentale dell’individuo ai sensi dell’art. 2 Cost. (sez. III 20/7590).

VIII. Minore gravità. A In tema di reati sessuali, l’attenuante di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen. non può essere di per sé esclusa per la sussistenza di una o più circostanze aggravanti, occorrendo in tal caso valutare se queste ultime, in relazione al bene giuridico tutelato, incidano sui parametri che rilevano ai fini dell’accertamento della minore gravità del fatto, costituiti dal grado di compressione della libertà sessuale subito dalla vit-tima e dalla consistenza del danno arrecatole (sez.

III 20/6502).

XII. Profili processuali. A È abnorme l’ordinanza del g.i.p. che, in ragione dell’assenza di motivi di urgenza che non consentano l’espletamento della prova nel dibattimento, respinga l’istanza del pubblico ministero di incidente probatorio previ-sto dall’art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., per l’assunzione della testimonianza della vittima di violenza sessuale, con ciò sostanzialmente disap-plicando una regola generale di assunzione della prova, prevista in ottemperanza agli obblighi dello Stato derivanti dalle convenzioni internazionali per evitare la vittimizzazione secondaria delle persone offese di reati sessuali (sez. III 19/34091). B In tema di istruttoria dibattimentale, la presentazione da parte dell’imputato di una memoria a sua firma non può essere equiparata all’esame ex art. 503 cod. proc. pen., trattandosi di un atto scritto con il quale egli si sottrae al contraddittorio tra le parti, alla presenza del giudice, sulla propria versione dei fatti (sez. III 19/42920: fattispecie relativa ad un giudizio in tema di reato di violenza sessuale in cui l’imputato, ancorché ritualmente citato, non era comparso, essendosi limitato a depositare, per il tramite del difensore, una memoria scritta di cui, con il ricorso per cassazione, ha lamentato la man-cata valutazione). C La disciplina di cui all’art. 190-bis cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che, nei procedimenti per reati sessuali, ha esteso alla vittima dichiarata vul-nerabile, a prescindere dalla sua età, il particolare regime per la rinnovazione dell’assunzione della testimonianza, si applica anche alla prova dichia-rativa assunta nel corso di incidente probatorio

tenutosi in data antecedente alla sua entrata in vigore, in quanto disposizione processuale, priva di effetti sostanziali, incidente sulla modalità di assunzione della prova (sez. III 20/10374). D È manifestamente infondata la questione di legitti-mità costituzionale dell’art. 190-bis, cod. proc. pen.

in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione ed all’art. 6 della Convenzione EDU – nella parte in cui, in presenza di specifiche esigenze, sottrae al contraddittorio dibattimentale la persona offesa maggiorenne dichiarata particolarmente vulnera-bile – atteso che tale peculiare regime, di carattere processuale, si giustifica per l’esigenza di prevenire l’usura delle fonti di prova, in tale ipotesi particolar-mente stringente, e che si tratta di dichiarazioni pro-venienti da soggetti già esaminati nel rispetto della oralità e delle regole del contraddittorio, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli diversi di contradditto-rio purché sia garantito il diritto di difesa (sez. III 20/10374). E Il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione in assenza della previa osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno all’interno dell’istituto peni-tenziario, previsto dall’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen., non si applica nel caso di condanna per fatti di violenza sessuale commessi prima dell’inse-rimento del delitto previsto dall’art. 609-bis cod.

pen. nel catalogo dei c.d. reati ostativi di terza fascia ad opera dell’art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 23 feb-braio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, atteso che, alla luce della lettura dell’art. 25, comma 2, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, in difetto di una disciplina transitoria, il suddetto inserimento ha determinato, non una mera modifica delle modalità esecutive della pena, bensì una tra-sformazione della sua natura e della sua concreta incidenza sulla libertà personale, cosicché opera il principio di irretroattività delle norme penali san-cito dal secondo comma dell’art. 25 Cost (sez. I 20/12845). F Il divieto di sospensione dell’esecu-zione della pena di cui all’art. 656, comma 9, lett.

a), cod. proc. pen. non si applica nel caso di con-danna per fatti di violenza sessuale commessi prima dell’inserimento del delitto previsto dall’art. 609-bis cod. pen. nel catalogo dei c.d. reati ostativi di cui all’art. 4-bis ord. pen. ad opera dell’art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, atteso che, alla luce della lettura dell’art. 25, comma 2, Cost.

adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, in difetto di una disciplina transitoria, il suddetto inserimento determina una trasforma-zione “in peius” della pena, concretamente inci-dente sulla libertà personale del condannato e da questi non prevedibile al momento del fatto, cosic-ché opera il principio di irretroattività delle norme penali sancito dal secondo comma dell’art. 25 Cost.

(sez. I 20/17203). G In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali, l’accertamento della capacità a testimoniare, diretto ad appurare se questi sia in grado di percepire la realtà e riferire sui fatti di cui è a conoscenza senza influenze dovute a patologie, deve essere distinto dalla valutazione di attendibilità, che riguarda, invece, la veridicità del narrato (sez. III 20/15207).

XIII. Risarcimento del danno. A È configurabile la responsabilità civile del datore di lavoro per la condotta delittuosa – nella specie, atti sessuali – posta in essere dal conducente di autobus nei

129 Dei delitti contro la libertà individuale 609 ter-609 quater confronti dei passeggeri presenti a bordo durante

la sosta al capolinea, sussistendo il nesso di occa-sionalità necessaria nello svolgimento dell’attività

lavorativa, in quanto questa non comprende solo la guida, ma anche la vigilanza del mezzo di trasporto (sez. III 20/8968).

609 ter

Circostanze aggravanti.

A In tema di violenza sessuale, ai fini della confi-gurabilità dell’aggravante speciale di cui all’art. 609 ter, comma primo, n. 2, cod. pen., è necessario che l’assunzione, da parte della vittima, di sostanze alco-liche, narcotiche o stupefacenti sia stata provocata o agevolata dall’autore del reato e sia funzionalmente diretta alla realizzazione degli atti sessuali, sì che deve escludersi la stessa quando egli abbia sola-mente approfittato della condizione discendente da tale assunzione (sez. III 20/10596: fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell’aggravante in relazione alla violenza sessuale subita dalla vittima che aveva assunto volontariamente sostanza stupe-facente cedutagli da un terzo non accordatosi con l’autore del reato). B Il rapporto di affidamento per

ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, che assume rilievo in tema di reati sessuali relativi a minorenni, attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo od occasionale, che si instaura tra affidante e affidatario mediante una relazione biunivoca e che comprende sia l’ipotesi in cui sia il minore a fidarsi dell’adulto, sia quella in cui il minore sia affidato all’adulto da un altro adulto per specifiche ragioni (sez. III 19/43705: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ravvisato il suddetto rapporto in cui caso in cui la madre della minore aveva lasciato da sola in casa la figlia con l’imputato, incaricato di accompagnarla, la mattina successiva, in auto, ad un luogo di ritrovo).

609 quater

Atti sessuali con minorenne.

IV. Ipotesi previste al comma 1°, n. 2). A Il rap-porto di affidamento per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, che assume rilievo in tema di reati sessuali relativi a minorenni, attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche tem-poraneo od occasionale, che si instaura tra affidante e affidatario mediante una relazione biunivoca e che comprende sia l’ipotesi in cui sia il minore a fidarsi dell’adulto, sia quella in cui il minore sia affidato all’adulto da un altro adulto per specifiche ragioni (sez. III 19/43705: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ravvisato il suddetto rapporto in cui caso in cui la madre della minore aveva lasciato da sola in casa la figlia con l’imputato, incaricato di accompa-gnarla, la mattina successiva, in auto, ad un luogo di ritrovo). B Ai fini dell’integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni di cui all’art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen., rileva il titolo dell’affi-damento del minore, che determina l’instaurazione di un rapporto fiduciario che pone l’agente in una condizione di preminenza e di autorevolezza idonea a indurre il minore a prestare un consenso agli atti sessuali, e non il luogo in cui vengono consumati gli atti sessuali, che può essere diverso da quello in cui sussistono le ragioni di vigilanza e custodia dell’affidamento (sez. IV 20/4903: nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure il riconosci-mento della responsabilità per il reato in questione operato dalla sentenza impugnata nei confronti del bidello della scuola frequentata da una minore di anni sedici, per gli atti sessuali con questa compiuti non solo all’interno della scuola ma anche nei locali di una parrocchia).

X. Profili processuali. A È abnorme l’ordinanza del g.i.p. che, in ragione dell’assenza di motivi di urgenza che non consentano l’espletamento della prova nel dibattimento, respinga l’istanza del pubblico mini-stero di incidente probatorio previsto dall’art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., per l’assunzione della testimonianza della vittima di violenza sessuale, con

ciò sostanzialmente disapplicando una regola gene-rale di assunzione della prova, prevista in ottem-peranza agli obblighi dello Stato derivanti dalle convenzioni internazionali per evitare la vittimizza-zione secondaria delle persone offese di reati sessuali (sez. III 19/34091). B È abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di assunzione della testimo-nianza della persona offesa nelle forme dell’incidente probatorio ai sensi dell’art. 392, comma 1-bis, cod.

proc. pen., perché non preceduta dall’acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da parte della medesima persona offesa (sez. III 19/47572: in moti-vazione, la Corte ha precisato che esigere la previa acquisizione delle predette sommarie informazioni, ai fini dell’ammissione dell’incidente probatorio, equivarrebbe a frustrare la “ratio” della norma, che mira ad impedire la c.d. vittimizzazione secondaria, intento espresso anche dall’art. 362, comma 1-ter, cod.

proc. pen., come introdotto dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, che consente al pubblico ministero di derogare all’obbligo ivi previsto di ascoltare nel termine di tre giorni il denunciante o querelante ovvero la persona offesa, quando sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori o di riservatezza delle indagini). C Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o almeno in sede di con-clusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (sez. III 20/10085: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inam-missibile il ricorso dell’imputato relativo alla mancata concessione della circostanza di cui all’art. 609-quater, comma 5, cod. pen., non dedotta specificamente nell’atto di appello, essendosi egli limitato, in sede di conclusioni nel giudizio di secondo grado, alla gene-rica richiesta del riconoscimento della “attenuante del danno minore”). D La disciplina di cui all’art. 190-bis

609 quinquies-610 DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA 130 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 15 dicembre

2015, n. 212, che, nei procedimenti per reati sessuali, ha esteso alla vittima dichiarata vulnerabile, a prescin-dere dalla sua età, il particolare regime per la rinno-vazione dell’assunzione della testimonianza, si applica

anche alla prova dichiarativa assunta nel corso di inci-dente probatorio tenutosi in data anteceinci-dente alla sua entrata in vigore, in quanto disposizione processuale, priva di effetti sostanziali, incidente sulla modalità di assunzione della prova (sez. III 20/10374).

609 quinquies

Corruzione di minorenne.

III. Elemento oggettivo. A In tema di corruzione di minorenne, anche le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica – pur svolgen-dosi in assenza di contatto fisico con la vittima – sono riconducibili alla fattispecie di cui art. 609- quinquies, comma secondo, cod. pen., poiché il far assistere persona minore di anni 14 al compimento di atti sessuali o il mostrare alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali non richiede necessariamente la pre-senza fisica degli interlocutori (sez. III 20/14210: fat-tispecie di invio di materiale pornografico a mezzo di “whatsapp”).

VII. Circostanza aggravante. A Il rapporto di affi-damento per ragioni di educazione, di istruzione, di

vigilanza o di custodia, che assume rilievo in tema di reati sessuali relativi a minorenni, attiene a qualun-que rapporto fiduciario, anche temporaneo od occa-sionale, che si instaura tra affidante e affidatario mediante una relazione biunivoca e che comprende sia l’ipotesi in cui sia il minore a fidarsi dell’adulto, sia quella in cui il minore sia affidato all’adulto da un altro adulto per specifiche ragioni (sez. III 19/43705:

fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ravvisato il suddetto rapporto in cui caso in cui la madre della minore aveva lasciato da sola in casa la figlia con l’imputato, incaricato di accompagnarla, la mattina successiva, in auto, ad un luogo di ritrovo).

609 septies

querela di parte.

III. (segue) ipotesi prevista al comma 4, n. 3; A In tema di reati sessuali, la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio assume rile-vanza, ai fini della procedibilità di ufficio, ai sensi dell’art. 609-septies, comma quarto, n. 3, cod. pen., non solo quando si pone in diretta relazione con la con-dotta criminosa, ma anche nei casi in cui, pur collo-candosi il comportamento illecito fuori dall’esercizio delle funzioni, la posizione pubblicistica del colpevole abbia agevolato la commissione dell’abuso, rendendo la persona offesa maggiormente vulnerabile per il

“metus” o per la soggezione psicologica derivante dalle funzioni esercitate (sez. III 20/9878).

IV. (segue) ipotesi prevista al comma 4, n. 4;

A In tema di reati sessuali, la perseguibilità

d’ufficio per effetto della connessione prevista dall’art. 609-septies, comma quarto, n. 4, cod. pen.

non viene meno nel caso in cui l’azione penale sia stata esercitata successivamente alla interve-nuta irrevocabilità della sentenza di condanna per il reato procedibile d’ufficio, qualora le inda-gini su quest’ultimo abbiano avuto ad oggetto anche il reato sessuale, essendosi comunque vali-cata quella soglia di riservatezza a cui presidio è stabilita la perseguibilità a querela di tali reati (sez. III 20/8963: nella specie, la Corte ha rite-nuto sussistere la procedibilità d’ufficio per fatti di violenza sessuale emersi dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa nella fase dibattimen-tale del giudizio relativo a fatti di maltrattamenti in famiglia).

SEZIONE III

Nel documento APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (pagine 129-132)