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DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE

Nel documento APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (pagine 136-142)

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Furto.

III. Elemento oggettivo: A) detenzione e altruità della cosa; A Nell’ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte poste-pay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l’ulteriore circola-zione del bene mediante il trasferimento a terzi com-porta l’integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (sez. II 20/4132).

IV. Oggetto materiale. A V. supra, III. A Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimo-nio indisponibile dello Stato è configurabile, nono-stante la disciplina dell’attività venatoria sia stata regolamentata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, qualora l’apprensione, o il semplice abbattimento della fauna sia commesso da persona non munita di licenza di caccia (sez. IV 20/13506; conf. sez. V 20/16981, in fattispecie in tema di uccellagione).

La condizione giuridica della fauna selvatica è tale per cui il delitto di furto aggravato è configurabile nell’ipotesi di impossessamento della selvaggina fuori dei limiti di tempo consentiti o in spregio ai divieti di caccia riguardanti le specie protette (sez.

IV 20/13506).

V. Elemento soggettivo. A In tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un’utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, ad una finalità di ven-detta, di ritorsione o di dispetto (sez. IV 20/13842).

VI. Momento consumativo e tentativo. A Ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente

che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l’autonoma disponibilità dell’agente (sez. IV 20/13505: in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza affermativa della responsabilità dell’imputato per furto aggravato da violenza sulle cose in fattispe-cie di spostamento di una panchina di proprietà comunale da una zona all’altra della città, ritenendo irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, la permanenza del bene su suolo pubblico). B È con-figurabile il tentativo di furto aggravato di energia elettrica nel caso di manomissione della cassetta porta-contatore e dei cavi di alimentazione, trat-tandosi di atti che, valutati ex ante, risultano ogget-tivamente idonei all’impossessamento dell’energia elettrica e univocamente diretti, in assenza di altre spiegazioni plausibili, a evitare la registrazione dei consumi dell’agente (sez. V 20/392).

VII. Circostanze. A V. sub art. 61, VII.

IX. Rapporti con altre figure di reato. A L’assorbi-mento della contravvenzione di cui all’art. 707 c.p.

nel delitto di furto aggravato si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti risulti stretta-mente collegato all’uso degli stessi fatto dall’agente per la commissione del furto e, quindi, per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell’azione delittuosa e di detenzione attua-tasi esclusivamente con l’uso necessario all’effra-zione (sez. II 20/5731).

Xbis. Profili processuali. A In tema di arresto in flagranza, la c.d. “quasi flagranza” presuppone che l’inseguimento dell’indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato, a seguito e a causa della sua diretta percezione, da parte della polizia giudi-ziaria, del privato o di un terzo, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con quello che procede all’arresto (sez. V 20/12767: fattispecie in

135 Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone 624 bis cui il dipendente di un negozio, dopo aver assistito

al furto di alcuni oggetti, aveva inseguito l’autore senza perderlo di vista, fino all’arrivo della polizia).

B In tema di contestazione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, in assenza di una specifica indicazione da cui si comprenda che l’aggravante è stata contestata, non è sufficiente la mera indicazione, nel capo di imputazione, del valore dei beni oggetto di sottrazione, ancorché di

importo elevato, occorrendo, invece, onde consen-tire l’esercizio del connesso diritto di difesa, che sia esplicitata la rilevante gravità del danno (sez. V 20/13236: fattispecie in tema di furto, in cui la Corte ha ritenuto non ritualmente contestata l’aggravante in quanto l’indicazione delle cose sottratte era stata effettuata con generico riferimento a “numerosi gioielli (indicati in allegato elenco)”. V. anche sub art. 61, VII. C V. sub art. 624-bis, IV.

624 bis

Furto in abitazione e furto con strappo.

II.1. Furto in abitazione: generalità. A Integra il delitto di furto in abitazione, di cui all’art 624-bis c.p., la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso carpito mediante inganno (sez. V 20/16995: fattispe-cie in cui l’imputato si era impossessato di somme di denaro delle persone offese dopo essere riuscito ad entrare nelle loro abitazioni presentandosi alle medesime come un dipendente dell’ENEL). B Inte-gra il reato previsto dall’art. 624-bis c.p. la condotta di chi si impossessa dei portoni posti all’ingresso di un edificio condominiale, poiché trattasi di beni pertinenziali a servizio e protezione delle private dimore in esso ubicate e posti in un luogo di appar-tenenza di queste ultime, sicché rientrano piena-mente nella tutela apprestata dalla norma (sez. V 20/8421).

II.2. Privata dimora. A Ai fini della configurabi-lità del reato di cui all’art. 624-bis c.p., la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abita-zione, riferendosi al luogo in cui la persona com-pia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, e che può essere costituito anche da un bene mobile, quale la cabina di un camion, adibita a camera da letto (sez. IV 19/48767). B Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624-bis c.p., integra la nozione di privata dimora la stanza di degenza di una casa di riposo per anziani in quanto si tratta di luogo utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni di vita pri-vata, destinato ad uno stabile utilizzo da parte dei degenti e al quale è interdetto l’accesso di terzi (sez. V 20/1555). C Integra il reato previsto dall’art. 624-bis c.p. la condotta di chi si impos-sessa di beni mobili introducendosi all’interno di un garage mediante la forzatura della porta d’ingresso, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell’abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del tito-lare (sez. IV 20/5789). D Sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3-bis, c.p. nel caso in cui la condotta venga posta in essere all’interno di un magazzino destinato ad abitazione, in quanto luogo nel quale si svolgono atti della vita privata, a prescindere dalla conno-tazione originaria dello stesso (sez. II 20/8736).

E In tema di furto in abitazione, la sagrestia, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, servente non solo l’edificio sacro ma altresì la casa canonica, deve ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a “privata dimora”, essendone l’ingresso di terze persone selezionato ad iniziativa di chi ne abbia la disponibilità (sez. IV 20/13492). F Non integra

il delitto previsto dall’art. 624-bis c.p. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all’interno della segreteria di un circolo sportivo, trattandosi di un luogo destinato ad attività, quali il pagamento delle quote sociali e l’adesione a manifestazioni da parte dei soci iscritti, non ricon-ducibili a comportamenti inerenti alla vita privata (sez. V 20/11744).

II.6. Circostanze. A È manifestamente infon-data la questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis, comma 4, c.p., in relazione agli artt. 3, 25, comma 2, e 27 Cost., in quanto l’esclusione del bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti si fonda sul legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, che si estrinseca in una tutela rafforzata del patrimonio nell’ambito dei luoghi di privata dimora, senza violare il princi-pio rieducativo della sanzione penale, per la dispo-nibilità di una gamma di opzioni sanzionatorie idonee a garantire la personalizzazione della pena, non irragionevoli e, comunque, proporzionate alla maggiore gravità del furto commesso in tali luoghi (sez. V 20/17954). B In tema di furto in abitazione, qualora più circostanze aggravanti ed attenuanti soggette a giudizio di comparazione concorrano con la circostanza aggravante privilegiata di cui agli artt. 624-bis, comma 3, e 625 c.p., sulla pena determinata in ragione dell’aumento applicato per questa, sottratta al giudizio di comparazione, deve essere calcolata la diminuzione per le eventuali attenuanti riconosciute, ancorché queste siano state separatamente assorbite con giudizio di equi-valenza nel bilanciamento con altre aggravanti non privilegiate (sez. V 20/19083).

IV. Questioni processuali. A Il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giu-sto processo previgiu-sto dall’art. 6 CEDU, come inter-pretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell’istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell’accusa inizialmente formulata, che il condan-nato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica in peius del trattamento sanzionatorio e del computo della pre-scrizione (sez. V 20/5083: fattispecie relativa al furto di un’autovettura avvenuto in un’area pertinenziale all’abitazione, in cui la Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione dei fatti, da parte del giudice di appello, come integranti il reato di cui all’art. 624-bis c.p., rispetto all’originaria imputazione di cui all’art. 624, 625 n. 7 c.p.).

625 DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO 136

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Circostanze aggravanti.

V. Numero 2: violenza sulle cose; A In tema di furto, l’aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all’art. 625, n. 2), c.p., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l’opera dell’uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un’attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l’energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forza-tura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasfor-mazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un’attività di ripristino (sez. V 20/11720:

fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di appello che aveva riconosciuto l’aggravante in un caso di effrazione di un nastro di nylon che impe-diva l’accesso ad un locale, senza però verificare se esso fosse stato strappato o semplicemente solle-vato). B In tema di furto, deve ritenersi esclusa la circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 c.p., quando il dispo-sitivo antitaccheggio, rimosso per sfilamento dalla merce protetta, non solo non risulti danneggiato ma sia riutilizzabile mediante una nuova applicazione (sez. IV 20/10783). C In tema di furto di energia elettrica, l’aggravante della violenza sulle cose – prevista dall’art. 625, comma 1, n. 2, c.p. – è confi-gurabile anche quando l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall’agente che si limiti a fare uso dell’allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell’agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l’autore della manomissione e il beneficiario dell’energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggra-vante, solo nel caso in cui incida sull’elemento sog-gettivo (sez. IV 20/5973). D L’assorbimento della contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. nel delitto di furto aggravato si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti risulti strettamente collegato all’uso degli stessi fatto dall’agente per la commissione del furto e, quindi, per le sole ipo-tesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell’azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l’uso necessario all’effrazione (sez. II 20/5731). E In tema di furto, le circostanze aggravanti previste dall’art. 625, comma 1, n. 2 c.p., della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento possono concorrere tra loro in ragione della diversa oggettività giuridica (sez. IV 20/8860: fattispecie in tema di furto di energia elettrica).

VI. (segue) mezzo fraudolento. A In tema di furto, è configurabile l’aggravante del mezzo fraudolento di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 c.p. anche quando l’accorgimento malizioso sia posto in essere dopo la sottrazione, in quanto finalizzato a garantire il pro-vento dell’azione delittuosa consolidando lo spos-sessamento realizzato con l’azione furtiva (sez. II 19/43912: nella specie, l’aggravante è stata ritenuta sussistente nel caso di apposizione di targhe di altro veicolo, al fine di non essere individuati, ad una vet-tura alla quale era stato effettuato un rifornimento di carburante senza pagare il dovuto corrispettivo).

B Integra il delitto di furto aggravato dall’uso di mezzo fraudolento e non quello di insolvenza

fraudolenta, la condotta di colui che si rifornisca di benzina presso un distributore ad erogazione auto-matica e, approfittando della contingente situazione di assenza di controllo, si allontani prontamente senza corrispondere il relativo prezzo, in quanto in tal modo si realizza uno spossessamento invito domino (sez. V 20/3018). C In tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 c.p., l’allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell’energia elettrica (sez. V 20/5055).

VIII. Numero 4: destrezza e strappo. A In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sus-siste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (sez. IV 20/139: in applica-zione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ricono-sciuto l’aggravante della destrezza in relazione a un furto perpetrato mediante una manovra di avvicina-mento della vittima, c.d. “tecnica dell’abbraccio”, che aveva consentito il contatto fisico necessario per impossessarsi dei valori portati indosso dalla per-sona offesa). B In tema di furto, è ravvisabile la cir-costanza aggravante della destrezza nella condotta di chi, neutralizzando con abbracci, baci ed altre moine le cautele del detentore del gioiello preso di mira, lo distragga dall’attenzione sul monile e se ne impossessi (sez. V 20/9388). C In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta “destra” investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico (sez. V 20/23549: nella specie l’agente, approfittando della circostanza che la persona offesa era girata di spalle a conversare, con un gesto rapido e repentino, si impossessava del suo giub-botto appoggiato sul sellino della moto in sosta).

X. Numero 6: bagaglio dei viaggiatori. A La sot-trazione di una valigetta, contenente denaro, del titolare di un supermercato, avvenuta all’interno dello stesso, non configura l’ipotesi di cui al n. 6 dell’art. 625, comma 1, c.p. essendo a questo fine irri-levante la circostanza che il supermercato, sommi-nistrando cibi e bevande possa in astratto rientrare fra i luoghi indicati dalla norma citata, in quanto l’aggravante in esame presuppone come elemento imprescindibile che il fatto sia commesso sul baga-glio di un viaggiatore, per tale intendendosi chiun-que si muova da un luogo ad un altro con qualsiasi mezzo di trasporto (sez. V 20/9103).

XI. Numero 7: cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici; A Non integra l’aggravante del furto di cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici la sot-trazione avvenuta all’interno di un container adibito ad uffici dell’impresa incaricata delle pulizie presso

137 Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone 626-628 un ospedale, allocato nel piazzale della struttura

sanitaria, non assolvendo detto locale, in consi-derazione delle attività ivi svolte, una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità, e ciò a pre-scindere dalla proprietà o gestione privata o pub-blica del locale (sez. V 19/51105). B In tema di furto, è configurabile l’aggravante prevista dall’art. 625 n. 7 c.p. se il fatto sia stato commesso su cosa esi-stente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia atti-nenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d’essere dell’aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici (sez. V 20/4746: fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente l’aggravante con riferimento alla sottrazione di un portafogli dalla borsa di una dipendente comunale, riposta all’interno del suo ufficio).

XIII. (segue) cose esposte alla pubblica fede;

A Integra il reato di furto aggravato dall’esposi-zione della cosa alla pubblica fede la sottradall’esposi-zione, all’interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispo-sitivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l’esposizione della merce alla pubblica fede (sez. V 20/17). B È confi-gurabile la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede in caso di furto del gasolio con-tenuto nel serbatoio di un automezzo parcheggiato

in luogo aperto al pubblico, dovendo il carburante considerarsi, per sua destinazione, dotazione e parte integrante del veicolo, che non può essere asportato al momento del parcheggio del mezzo ed è, pertanto, del pari esposto alla pubblica fede, senza che assuma rilievo, al fine dell’esclusione della circostanza in esame, la chiusura a chiave del serbatoio in quanto tale accorgimento non costi-tuisce un grave ostacolo all’azione furtiva (sez. IV 20/17121). C In tema di reati contro il patrimonio, sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 c.p. nel caso in cui si verifichi il furto di una bici-cletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità e non già per con-suetudine, alla pubblica fede, quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada (sez. V 20/17604). D Integra il reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 7 c.p., la sottrazione di frutti pendenti da alberi, trattandosi di cose esposte alla pubblica fede per destinazione naturale, non essendo necessario che l’esposizione consegua alla volontà del proprietario o possessore del bene (sez. V 20/11000: fattispecie relativa alla asportazione di un grosso quantitativo di uva da una vigna). E In tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per necessità richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione deter-minata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva (sez.

V 20/15395: fattispecie in cui la Corte ha ravvisato la sussistenza dell’aggravante nella sottrazione di merce lasciata in stazionamento su un’area com-merciale in attesa delle operazioni di registrazione e di scarico).

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Furti punibili a querela dell’offeso.

A V. sub art. 120, VI.

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Rapina.

III. Rapina propria; A La minaccia necessaria ad integrare l’elemento oggettivo della rapina può consistere in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco dell’agente che sia astrat-tamente idoneo a produrre l’effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del sog-getto passivo (sez. II 19/48955 in un caso relativo

III. Rapina propria; A La minaccia necessaria ad integrare l’elemento oggettivo della rapina può consistere in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco dell’agente che sia astrat-tamente idoneo a produrre l’effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del sog-getto passivo (sez. II 19/48955 in un caso relativo

Nel documento APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (pagine 136-142)