IV. Il profitto o il prezzo del reato. A In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il pro-fitto del reato oggetto della confisca di cui all’art. 19 d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231, identificabile con il vantaggio economico di diretta e immediata deri-vazione causale dal reato presupposto, può essere determinato anche sulla base di dati notori pre-cisi, desunti da analisi statistiche e corroborati da
specifiche norme di riferimento (sez. II 19/50710:
fattispecie in tema di corruzione nel settore dei lavori pubblici, in cui la Corte ha ritenuto cor-retta la quantificazione del profitto nell’importo del 10% dell’appalto, trattandosi dell’utile medio ricavato dalle imprese operanti nel settore, confer-mato dall’art. 122 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, all’epoca vigente, che individuava la medesima
322 quater-323 DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 76 percentuale da riconoscere alle imprese in caso di
recesso da parte della stazione appaltante). B V. sez.
VI 20/14041, sub art. 314, XVIII.
V. Confisca per equivalente (e sequestro preven-tivo). A La confisca per equivalente del profitto, introdotta dall’art. 322 ter, comma 1°, c.p., come novellato dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, ha natura eminentemente sanzionatoria e, quindi, non si applica ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della l. citata (sez. VI 20/16103). B Ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, rileva l’effettiva disponibilità giuridica dei beni da parte dell’inda-gato, anche per interposta persona, al momento in cui sia disposto il vincolo, essendo ininfluente, in considerazione della natura sanzionatoria dell’isti-tuto, la circostanza che gli stessi siano stati acquisiti antecedentemente o dopo la commissione del reato (sez. III 19/41135: fattispecie relativa al sequestro di beni acquistati molti anni prima rispetto all’ado-zione del provvedimento).
VII. Profili processuali. A In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, sussiste l’inte-resse ad impugnare il provvedimento non ancora eseguito per essere i beni già sottoposti a sequestro in forza di altro titolo in relazione al quale sia stata respinta la richiesta di revoca esclusivamente sulla base del sopravvenuto nuovo provvedimento cau-telare (sez. II 20/12808). B In sede di esecuzione è consentito, in forza del disposto di cui all’art. 676 c.p.p., disporre la confisca per equivalente del pro-fitto del reato di cui all’art. 640 bis c.p., qualora la sentenza irrevocabile di applicazione della pena non vi abbia provveduto, attesa la natura obbligatoria della stessa ai sensi dell’art. 322 ter c.p. (sez. I 20/282).
C La disposizione di cui all’art. 578 bis c.p.p., intro-dotta dal d. legisl. 1° marzo 2018, n. 21, che ha disci-plinato la possibilità di applicare, con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, la confisca c.d. allargata prevista dall’art. 240 bis c.p. e che poi è stata estesa, dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3, a tutte le ipotesi di confisca di cui all’art. 322 ter c.p., costituisce una norma di natura processuale, come tale soggetta al principio tempus regit actum (sez.
III 20/8785). In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l’art. 578 bis c.p.p. consente la confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p., anche in caso di sentenza di prescrizione del reato, in quanto tale forma di ablazione, pur avendo un prevalente carattere afflittivo e sanzionatorio, persegue anche l’esigenza di privare l’autore del reato di un valore
equivalente a quanto illecitamente conseguito dalla commissione del reato, sicché non presuppone necessariamente una pronuncia di condanna (sez.
VI 20/14041: in motivazione, la Corte ha precisato che, alla luce della sentenza della Corte E.D.U.
GIEM/Italia, le confische-sanzione, fondate su accertamenti sostanziali di responsabilità contenuti in una sentenza che dichiari la prescrizione, sono compatibili con l’art. 7 C.E.D.U.). D In tema di con-fisca diretta, non può essere disposta l’ablazione del profitto del reato nel caso in cui lo stesso sia venuto meno per effetto di condotte riparatorie, poste in essere volontariamente dal reo, che abbiano eliso il vantaggio economico conseguito (sez. VI 20/21353:
fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la confisca ex art. 322 ter, comma 1°, c.p. di somme ottenute dall’I.N.P.S., a titolo di rimborso, da un datore di lavoro, che aveva falsamente comunicato all’ente l’avvenuta corresponsione di un’indennità a una dipendente, in considerazione del successivo volontario versamento di tale indennità).
XII. (segue) la confisca nei reati tributari. A In tema di reati tributari, è confiscabile, in via diretta o per equivalente, a condizione che sia possibile determinare l’importo dell’evasione, il profitto del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’art. 10 d. legisl. n. 74/2000, che consiste nell’indebito vantaggio economico commisurato al debito di imposta, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi maturati sino al momento della commissione del fatto, e di cui la condotta delittuosa ha ostacolato la scoperta (sez.
III 20/166).
XIII. Casistica. A Le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che costituiscono il profitto del reato oppure un valore ad esso equivalente, non possono essere sostituite con beni mobili od immobili di identico valore, per-ché tale operazione comporta la permuta di un bene di immediata escussione con un diritto di proprietà non immediatamente convertibile in un valore cor-rispondente al profitto del reato (sez. III 19/37660).
B In tema di bancarotta fraudolenta, non può essere disposto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, prevista dall’art. 322 ter c.p., sui beni personali dell’amministratore della società fallita quando il provento dell’attività distrattiva sia andato a vantaggio di terzi estranei (sez. V 20/13830: fattispecie in cui la contestazione di bancarotta era riferita a versamenti di somme di denaro sine titulo a soggetti terzi).
322 quater
Riparazione pecuniaria.A In tema di reati contro la pubblica amministra-zione, la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322 quater c.p. (introdotta dall’art. 4 l. 27 maggio 2015, n. 69), in quanto sanzione civile accessoria avente connotazione punitiva, non è applicabile in rela-zione a fatti di reato commessi prima dell’entrata in vigore della norma, in quanto soggiace al prin-cipio di irretroattività di cui all’art. 2, comma 4°, c.p. (sez. VI 20/16098). B In tema di reati contro la
pubblica amministrazione, la riparazione pecunia-ria ex art. 322 quater va disposta sia nei confronti del pubblico agente che del privato concorrente, in quanto costituisce una sanzione civile accessoria che consegue necessariamente alla condanna per i reati indicati dalla suddetta norma e che si aggiunge alla pena irrogata a ciascun soggetto condannato (sez.
VI 20/16098).
323
Abuso d’ufficio. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del77 Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione 323 bis-326 servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
I. Modifiche legislative e leggi speciali. A Al comma 1°, le parole: «di norme di legge o rego-lamento» sono state sostituite con le attuali: «di specifiche regole di condotta espressamente pre-viste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discreziona-lità» dall’art. 23, comma 1°, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innova-zione digitale), conv. con mod. in l. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 17 luglio 2020.
VII. (segue) violazione di legge o di regolamento;
A In tema di abuso di ufficio è riscontrabile la vio-lazione di legge in tutte le ipotesi di contrasto tra il provvedimento e le disposizioni normative con-tenute in fonti di rango primario o secondario che definiscono i profili vincolati, formali o sostanziali, del potere e non, invece, l’eccesso di potere, sotto forma dello sviamento, che ricorre quando nei prov-vedimenti discrezionali il potere viene esercitato per un fine diverso da quello per cui è attribuito (sez. V 19/49485: fattispecie in cui la Corte ha rite-nuto configurabile l’abuso di ufficio per violazione di legge nel provvedimento adottato da una giunta regionale che aveva nominato commissario straor-dinario un direttore generale di un ente ospedaliero dopo la scadenza del suo mandato, consentendogli, di fatto, di continuare a svolgere le sue funzioni e percepire il relativo compenso, nonostante la sussi-stenza di plurime condizioni ostative ex lege).
IX. Ingiustizia del vantaggio o del danno. A In tema di abuso di ufficio, è necessaria l’ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato anche nel caso di violazione dell’obbligo di astensione (sez. VI 20/12075: fattispecie relativa all’omessa astensione di un sindaco che aveva preso parte alla delibera di giunta di riconoscimento di un debito fuori bilancio in favore di un’impresa, dalla quale era stato convenuto in giudizio, ai sensi dell’art. 191 T.U.E.L., per il soddisfacimento di un credito derivante dall’effettiva esecuzione di lavori pubblici, risultati utili per il comune).
XII. Elemento soggettivo. A In tema di abuso d’ufficio, l’elemento soggettivo è integrato dalla coscienza e volontà della condotta e l’intenzionalità dell’evento, nel senso che il vantaggio patrimoniale
o il danno ingiusto devono costituire l’obiettivo perseguito e non solo genericamente incluso nella sfera di volontà dell’agente (sez. VI 20/12974: fat-tispecie in cui la Corte ha ritenuto la configurabi-lità del reato nei confronti di un sindaco che aveva illegittimamente sospeso l’attività di una discarica, nonostante la conclamata insussistenza dei presup-posti e delle ragioni di urgenza, avendo questi agito essenzialmente per finalità ritorsive nei confronti del gestore della discarica). In tema di abuso d’uffi-cio, l’intenzionalità del dolo non è esclusa dalla com-presenza di una finalità pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale, dovendosi ritenere necessario, perché venga meno la configurabilità dell’elemento soggettivo, che il perseguimento del pubblico inte-resse costituisca l’obiettivo principale dell’agente, con conseguente degradazione del dolo di danno o di vantaggio da dolo di tipo intenzionale a mero dolo diretto od eventuale (sez. VI 19/51127).
XV. Rapporto con altre figure di reato. A In tema di rapporti tra abuso d’ufficio e falso in atto pubblico, sussiste concorso materiale, e non assor-bimento dell’abuso d’ufficio nel più grave reato di falso, qualora la condotta di abuso non si esau-risca nel compimento dell’atto falso, essendo quest’ultimo strumentale alla realizzazione del reato di cui all’art. 323 c.p., costituendo una parte della più ampia condotta di abuso (sez. VI 20/3515).
XVI. Casistica; A In tema di abuso d’ufficio, è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ex art. 335 bis c.p. del profitto del reato, laddove disposto nei confronti del percet-tore dell’ingiusto vantaggio patrimoniale (sez. V 19/49485: fattispecie in cui è stato disposto il seque-stro di una somma di denaro pari al profitto ottenuto da un soggetto illegittimamente nominato quale commissario straordinario di un ente ospedaliero).
B Integra il reato di abuso d’ufficio la condotta del responsabile di un ufficio pubblico che ricorra arbi-trariamente e sistematicamente alla collaborazione di personale esterno, pur potendo far fronte alle esigenze istituzionali attraverso il personale interno, arrecando vantaggio al privato cui conferisce incari-chi retribuiti, sussistendo in tal caso il profilo della doppia ingiustizia (sez. VI 20/7972. Conf. sez. VI, n. 2769/1995, Rv. 201348).
323 bis
Circostanze attenuanti.II. Generalità. A V. sez. II 20/8733, sub art. 319- quater c.p., V.
326
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.IV. Elemento oggettivo. A La rivelazione da parte
del pubblico agente di un segreto di ufficio, anche laddove sia compiuta per fini di utilità patrimoniale e in adempimento di una promessa corruttiva, integra
328-337 DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 78 il reato previsto dal 1° comma dell’art. 326 c.p.,
even-tualmente in concorso con il delitto di corruzione, mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal 3°
comma della stessa disposizione quando il pubblico ufficiale sfrutti, a scopo di profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto economico e morale, in sé considerato, delle informazioni desti-nate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla loro rivelazione (sez.
VI 20/4512: in motivazione la Corte ha precisato che la fattispecie di reato disciplinata all’art. 326, comma 3°, c.p., non necessariamente richiede la rivelazione ad estranei del segreto, sicché, ove si verifichi anche quest’ultima condotta, si configura il concorso con il reato previsto all’art. 326, comma 1°, c.p.).
VII. Casistica. A Integra il delitto di rivelazione di segreti d’ufficio la condotta del collaboratore di cancelleria che fornisca a terzi non autoriz-zati a riceverla, e senza rispettare la procedura prevista dall’art. 110 bis disp. att. c.p.p., la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati di una determinata persona (sez. VI 20/2231: in motiva-zione la Corte ha precisato che solo la segreteria
della competente Procura della Repubblica può fornire la notizia di iscrizioni a carico, previa auto-rizzazione del pubblico ministero, in mancanza della quale essa rimane segreta anche nei confronti del diretto interessato). B In tema di concorso di persone nel reato, la mera «raccomandazione»
o «segnalazione» non ha di per sé un’efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderirvi o meno secondo il suo personale apprezzamento, salvo che essa sia carat-terizzata da ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, costituendo in tale caso una forma di concorso morale nel reato (sez. V 19/40061: fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile il concorso per istigazione nel reato di rivelazione di segreti di ufficio nei confronti di un importante esponente politico che, facendosi
«collettore» di segnalazioni o raccomandazioni in favore di candidati in pubblici concorsi, induceva i membri delle commissioni esaminatrici a rivelare in anticipo le tracce dei temi e dei quesiti da uti-lizzarsi nel successivo esame, per farle pervenire direttamente ai candidati segnalati).
328
Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione.III. Interesse tutelato. A Nel reato di rifiuto di atti d’ufficio di cui all’art. 328, comma 1°, c.p., persona offesa è la pubblica amministrazione e non il pri-vato, il quale può risentire solo eventualmente, quale
persona danneggiata, della condotta antigiuridica del pubblico ufficiale e non è pertanto legittimato a pro-porre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero (sez. V 19/47114).
335
Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa.A Il momento consumativo del reato previsto dall’art. 335 c.p. può essere ritenuto – anche sulla base di elementi indiziari e considerazioni logiche, nonché di massime di esperienza – coincidente con quello dell’accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l’esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dub-bia l’epoca di commissione del fatto (sez. VI 20/9557:
fattispecie in cui, ai fini del calcolo del termine pre-scrizionale, la Corte ha osservato che la dispersione del veicolo in sequestro doveva presumersi avvenuta in epoca prossima a quella in cui era stato notificato al custode il decreto prefettizio che gli ingiungeva di consegnare il bene confiscato, stante anche la man-canza di allegazioni difensive che permettessero di retrodatare la condotta a un momento anteriore).
335 bis
Disposizioni patrimoniali.II. Ambito di applicazione. A V. sez. V 19/49485, sub art. 323, XVI.
CAPO II