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Differenze da annullamento e differenze da concambio

5. I profili contabili

5.1 Differenze da annullamento e differenze da concambio

Il quarto comma del nuovo art. 2504-bis del codice civile (così come modificato dalla riforma del diritto societario), stabilisce che «nel primo bilancio successivo

alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima». Per primo

bilancio successivo alla fusione, cui la norma in esame fa riferimento, si deve intendere il bilancio di apertura della società che risulta dalla fusione. Infatti il primo dei bilanci che la società incorporante o risultante dalla fusione redige dopo l’operazione, è il bilancio d’apertura del complesso aziendale unificato dopo l’aggregazione dei patrimoni. Tale bilancio sarà formato dalla sola situazione patrimoniale, e non vi sarà né conto economico, né nota integrativa. Questo documento ha un’efficacia soltanto interna nelle incorporazioni, mentre nelle fusioni proprie ha anche una valenza esterna, in quanto corrisponde all’inventario iniziale dell’impresa, da iscrivere nel libro degli inventari ai sensi dell’art. 2217 primo comma del codice civile. La data di riferimento è il giorno successivo alla data in cui si produce l’effetto «reale» della fusione, vale a dire l’estinzione della società incorporata o fusa e la nascita della nuova società, nelle fusioni proprie, oppure il momento in cui sono annullate le partecipazioni dell’incorporata e le attività e passività di quest’ultima sono convertite in attività e passività dell’incorporante, nelle fusioni per incorporazione. A questa medesima data si formeranno le differenze di fusione.

Per il passaggio degli elementi patrimoniali dalla contabilità delle società incorporate o fuse a quella della società incorporante o risultante dalla fusione, il legislatore ha accolto il principio della continuità dei valori contabili: gli elementi dell’attivo e del passivo oggetto di trasferimento devono essere rilevati in capo all’incorporante o risultante dalla fusione, ai medesimi valori cui risultavano

iscritti nei conti delle incorporate o fuse al momento dell’effetto dell’operazione. Tale continuità di valori contabili, conduce alla formazione delle cosiddette differenze di fusione.

Ciò accade in quanto, mentre le attività e le passività vengono iscritte allo stesso valore di iscrizione della società di provenienza, il corrispondente aumento di capitale sociale è determinato in base al valore reale ed attuale dell’azienda, così come, in caso di possesso di una partecipazione dell’incorporante nelle incorporate, normalmente il valore di carico di detta partecipazione risale ad un’epoca differente rispetto a quella in cui viene attuata la fusione.

Le differenze che hanno origine dall’operazione di fusione sono di due diversi tipi:

differenze da concambio: derivanti dall’aumento di capitale sociale effettuato a fronte delle azioni o quote da assegnare ai nuovi soci;

differenze da annullamento: derivanti dall’annullamento della partecipazione dell’incorporante nelle incorporate.

Le differenze da annullamento sono riscontrabili nelle sole operazioni di fusione per incorporazione in cui l’incorporante possieda una partecipazione al capitale della società incorporata. Esse derivano dalla differenza tra valore contabile della partecipazione iscritta nel bilancio dell’incorporante (da annullare con la fusione) e la corrispondente quota di patrimonio netto contabile della società incorporata. Infatti supponendo che la società incorporante possieda il 100% del capitale della società incorporata, si dovrà procedere ad un puro e semplice annullamento del valore della partecipazione e alla sua sostituzione con i valori riferiti alle attività e passività patrimoniali dell’incorporata.

Il valore della partecipazione annullata non sempre coincide con la somma algebrica delle attività e passività dell’incorporata. In particolare:

 se il valore di carico della partecipazione è maggiore del valore contabile netto del patrimonio dell’incorporata, si ha un disavanzo da

annullamento;

 se il valore di carico della partecipazione è inferiore al valore contabile netto del patrimonio dell’incorporata, si ha un avanzo da annullamento.

Le differenze da concambio si originano nella fusione tra soggetti indipendenti, non legati da rapporti di partecipazione e sono determinate come differenza tra il valore dell’aumento di capitale sociale della società incorporante o risultante dalla fusione, necessario per distribuire azioni o quote ai nuovi soci, e il patrimonio netto contabile apportato dall’incorporata o fusa. In particolare può emergere:

un disavanzo da concambio, quando l’aumento di capitale sociale della società incorporante è superiore al valore contabile del patrimonio netto dell’incorporata;

un avanzo da concambio, quando l’aumento del capitale sociale della società incorporante è inferiore al valore contabile del patrimonio netto dell’incorporata.

Nelle incorporazioni in cui vi è più di una società incorporata, possono aversi contemporaneamente un disavanzo per una società ed un avanzo per altre società. Analogamente, nelle fusioni proprie che interessano almeno due società possono aversi contemporaneamente avanzi e disavanzi da concambio.

Nel caso in cui la società incorporante possieda il 100% del capitale sociale della società incorporata, non vi è concambio e quindi non vi sono differenze da concambio.

Quando la partecipazione dell’incorporante nell’incorporata è inferiore al 100%, il concambio delle azioni o quote si effettua solo per le partecipazioni in possesso dei soci diversi dall’incorporante. In questa ipotesi si potranno avere contemporaneamente:

 un avanzo o disavanzo da annullamento, in relazione all’annullamento della partecipazione dell’incorporante con la quota parte di patrimonio dell’incorporata di pertinenza dell’incorporante medesima;

 un avanzo o disavanzo da concambio, per la differenza tra l’aumento di capitale attribuito ai soci terzi e la quota di patrimonio netto contabile della società incorporata che l’incorporante non possiede.