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Le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione

2. I profili giuridici

2.3 Le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione

La riforma del diritto societario non ha apportato modifiche sostanziali in merito al contenuto della situazione patrimoniale prevista nel procedimento di fusione. La situazione patrimoniale rappresenta pertanto il documento contabile di riferimento a disposizione dei soci e dei terzi nella fase iniziale della procedura31, e fornisce a questi soggetti dati e informazioni aggiornate, al fine di consentire loro di tutelare le rispettive ragioni. I terzi possono in tal modo decidere se esercitare il proprio diritto di opposizione, e i soci possono valutare i vantaggi o i pregiudizi derivanti dall’operazione stessa. L’art. 2501-quater c.c. stabilisce che la redazione della situazione patrimoniale spetta all’organo amministrativo, proprio come avviene per il progetto di fusione; inoltre essa non deve essere approvata dai soci, dato che la legge richiede la sola approvazione del progetto di fusione.

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AA.VV., Diritto delle società, Manuale breve, Giuffrè Editore, Milano 2008.

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In realtà in base alla relazione ministeriale del D.Lgs. n.22 del 1991 di recepimento della III direttiva, si dovrebbe ritenere che la predisposizione della relazione avvenga principalmente nell’interesse dei creditori e terzi, poiché essa afferma che «le società partecipanti alla fusione hanno l’obbligo di redigere

un bilancio straordinario, cioè una situazione patrimoniale, destinata essenzialmente all’informazione dei creditori e dei terzi in genere al fine di disporre di dati sufficientemente aggiornati, per il consapevole esercizio del diritto di opposizione ex art. 2503 del codice civile». In ogni caso le informazioni in essa

La riforma del diritto societario ha stabilito i criteri da seguire per la redazione della situazione patrimoniale. Una parte della dottrina riteneva corretto utilizzare i criteri di funzionamento aziendale, seguendo principi analoghi a quelli di formazione del bilancio annuale. Per altra parte della dottrina invece, potevano essere utilizzati i valori economici di fusione, valori di mercato che servono per il calcolo del rapporto di cambio.

Il legislatore della riforma ha previsto espressamente che la situazione patrimoniale deve essere redatta «con l’osservanza delle norme sul bilancio

d’esercizio». Nella sua redazione allora, dovranno essere seguite le norme del

codice civile, i principi contabili nazionali emessi dall’Organismo italiano di contabilità o i principi contabili internazionali IAS/IFRS. La situazione patrimoniale costituisce quindi un vero e proprio bilancio straordinario, che verrà redatto con i principi e i criteri valutativi del bilancio d’esercizio e che sarà composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, per fornire il quadro più fedele e completo possibile della situazione. Non è richiesta la relazione sulla gestione da parte degli amministratori, sostituita dalla relazione dell’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2501-quinquies del codice civile. La situazione patrimoniale può definirsi straordinaria solo con riferimento al momento della sua redazione, perché i criteri di redazione, come osservato in precedenza, saranno quelli prudenziali e ordinari dell’impresa in funzionamento32. Nel caso d’imprese che adottano i principi contabili internazionali, il bilancio sarà costituito dai documenti previsti dallo IAS 1: stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni nelle poste di patrimonio netto, rendiconto finanziario e note esplicative specifiche33.

La situazione patrimoniale deve essere riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni dal deposito del progetto di fusione nella sede della società o dalla sua pubblicazione sul sito internet di questa.

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D’ALAURO G., Operazioni di fusione: le novità della riforma, in Amministrazione & Finanza, n.1, 2004.

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Ciò anche in virtù del fatto che la situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio.

Inoltre essa «può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è

stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione»34 del progetto di fusione. Qualora l’esercizio sociale si sia chiuso non oltre sei mesi prima del giorno in cui si procede al deposito o alla pubblicazione del progetto di fusione, è possibile utilizzare il bilancio annuale come situazione patrimoniale di fusione. In questo modo si risolve il problema dell’onerosità della predisposizione della situazione patrimoniale35

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Il D.Lgs. 22 giugno 2012 n. 123 che ha recepito la direttiva 2009/109/CE, ha modificato l’art 2501-quater del codice civile, prevedendo la possibilità di omettere la redazione della situazione patrimoniale delle società, con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, di ciascuna delle società partecipanti all’operazione di fusione. Inoltre, in caso di società quotata in mercati regolamentati, la situazione patrimoniale potrà essere anche sostituita dalla relazione finanziaria semestrale (ove redatta ai sensi dell’art. 154-ter del TUF), purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o di pubblicazione del progetto di fusione.

La situazione patrimoniale di fusione, come qualunque altro documento contabile, deve essere in grado di fornire ai soci e ai terzi una rappresentazione fedele della situazione. Non è pensabile che le informazioni in essa contenute risultino ingannevoli o distorte a causa della non attualità del documento. Pertanto, al verificarsi di una situazione o di un evento particolarmente significativi, che possano pregiudicare la trasparenza e la veridicità delle informazioni in merito alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, si dovrà procedere alla redazione di una nuova situazione patrimoniale.

34

Art. 2501-quater secondo comma del codice civile.

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Si discute sul fatto che il bilancio dell’ultimo esercizio che può essere utilizzato in luogo della situazione patrimoniale, debba essere stato preventivamente approvato. Sul punto vi sono orientamenti contrapposti: una parte della dottrina è a favore dell’approvazione e ritiene che senza di essa tale documento sarebbe inutilizzabile ai fini della fusione. Altra parte della dottrina sostiene invece che, ai fini della fusione, non è necessaria la regolare approvazione del bilancio d’esercizio.