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La relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

4. La disciplina introdotta dalla riforma del diritto societario

5.5 La relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39127 ha introdotto una serie di modifiche in relazione al ruolo del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (revisione contabile prima del predetto decreto). La precedente formulazione dell’art. 2501-bis c.c., quinto comma, prevedeva la necessità di allegare al progetto di fusione una relazione «della società di revisione incaricata della

revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente». La relazione in esame si riteneva necessaria solo nel caso in cui, per

disposizione legislativa, una delle due società partecipanti all’operazione fosse

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Il D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 è attuativo della Direttiva 17 maggio 2006 n. 2006/43/CE, relativa alla revisione legale dei bilanci annuali e consolidati. Il decreto contiene alcuni interventi in materia di governance per realizzare il coordinamento tra attività di revisione e governo societario, e introduce numerose e rilevanti novità in tema di revisione legale dei conti.

tenuta a nominare come soggetto incaricato della revisione contabile, una società di revisione (né un revisore unico, né il collegio sindacale). Rientravano quindi nella fattispecie in esame, esclusivamente le società con azioni quotate o diffuse tra il pubblico in misura rilevante. In realtà la maggioranza delle operazioni di acquisizione aveva ad oggetto società per azioni chiuse oppure società a responsabilità limitata, per le quali non risultava necessaria tale relazione, dato che il controllo contabile era esercitato dal collegio sindacale, dal revisore unico, e anche da una società di revisione, ma per scelta della società e non per obbligo di legge.

La nuova formulazione dell’art. 2501-bis, quinto comma c.c., prevede che «al

progetto deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo e della società acquirente».

Spariscono dal dettato normativo i due termini, «società di revisione» e «obbligatoria», che avevano indotto la dottrina maggioritaria a interpretare la norma nel senso sopra descritto. Pertanto, dal nuovo testo del quinto comma, è possibile desumere che la relazione dell’organo incaricato della revisione legale, sia necessaria tutte le volte in cui esso sia stato nominato, per obbligo o per scelta, e a prescindere dal fatto che tale funzione venga esercitata dal collegio sindacale, da un revisore unico o da una società di revisione. La relazione risulta obbligatoria se almeno una delle società partecipanti all’operazione risulta sottoposta a revisione legale dei conti. Non risulta necessaria, solo nel caso in cui alla fusione partecipino solo società a responsabilità limitata che non hanno nominato un collegio sindacale. In tutti gli altri casi (società per azioni e/o società a responsabilità limitata che per obbligo o scelta abbiano nominato il collegio sindacale o un revisore esterno) tale relazione risulterà a tutti gli effetti obbligatoria128.

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Sul punto trova conferma la massima n. 118 del Comitato Triveneto dei notai del 5 aprile 2011, che

dispone: «Nella fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, se la società obiettivo o la società

acquirente è sottoposta alla revisione legale dei conti, al progetto di fusione deve essere allegata una relazione del soggetto che ne è incaricato: revisore legale, società di revisione legale, collegio sindacale. Se entrambe le società, obiettivo e acquirente, sono sottoposte alla revisione legale dei conti, può essere predisposta una sola relazione, la cui redazione viene affidata, a cura degli amministratori, ad uno dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti». Secondo la massima in questione, la nuova

La ratio della disposizione è ancora di offrire ai soci di minoranza della società target e ai terzi, in particolare i creditori di quest’ultima, un’informazione più ampia e accurata dei dati previsionali dell’operazione. Il profilo professionale dei revisori legali e la natura dell’attività da essi svolta, nonché l’inutilità di duplicare la relazione degli esperti, hanno indotto ad individuare il contenuto della relazione, sul quale la norma non si esprime, nella verifica dei dati contabili posti alla base dell’operazione e, in particolare del piano economico-finanziario contenuto nella relazione degli amministratori.

L’obbligo di redazione della relazione è inderogabile, in quanto posto a tutela non solo dei soci, ma anche dei terzi e per questo i soci non potranno rinunziarvi neanche all’unanimità. La relazione deve essere predisposta anche da società che volontariamente si sottopongono alla revisione legale dei conti, e anche quando sia affidata al collegio sindacale che in tal caso deve essere interamente composto da revisori legali.

Nel caso in cui tutte e due le società siano sottoposte alla revisione legale dei conti si può ritenere sufficiente la predisposizione di una sola relazione redatta da uno dei soggetti che ne sono incaricati, per scelta degli organi amministrativi delle società coinvolte.

La norma prevede l’allegazione della relazione al progetto di fusione, anche se la sua redazione avviene in un momento successivo alla predisposizione del progetto stesso. Il suo contenuto presuppone, infatti, la redazione del progetto e degli altri documenti informativi richiesti dalla legge, in particolare la relazione degli amministratori di cui deve verificare i dati contabili. L’apparente contrasto si risolve affermando che, in caso di fusione con indebitamento, la formazione del progetto si perfeziona e assume rilevanza una volta che ad esso sia unita anche la relazione del revisore legale dei conti, e se essa fosse depositata separatamente o successivamente al deposito del progetto, solo dopo tale ultimo

formulazione della norma attribuisce espressamente e senza alcuna limitazione, il compito della redazione della relazione ivi prevista, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo e della società acquirente.

adempimento potranno validamente decorrere i termini fissati dagli art. 2501-ter c.c., ultimo comma e 2501-septies c.c., primo comma.