• Non ci sono risultati.

La relazione dell’organo amministrativo

2. I profili giuridici

2.4 La relazione dell’organo amministrativo

Ai sensi dell’art. 2501-quinquies c.c., l’organo amministrativo deve redigere una relazione, che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare, il rapporto di cambio delle azioni o quote, e le modalità utilizzate per la sua quantificazione. Il contenuto della norma in questione, è rimasto pressoché invariato a seguito della riforma del diritto societario36.

La relazione è un atto di competenza esclusiva degli amministratori, e non può essere delegato ai sensi dell’art. 2381 del codice civile37.

La relazione degli amministratori ha ancora una volta, una funzione informativa nei confronti dei soci e dei terzi creditori: con le informazioni in essa contenute, i soci possono effettuare una propria valutazione di convenienza rispetto alla fusione, mentre i terzi creditori possono valutare se esercitare il diritto di opposizione loro riconosciuto.

La fusione può essere un’operazione rischiosa e pertanto il progetto di fusione e la situazione patrimoniale possono non essere sufficienti a dare un quadro comprensibile agli interessati; la relazione dell’organo amministrativo serve ad integrare di informazioni questi documenti, per fornire una visione esaustiva dell’operazione straordinaria e delle sue implicazioni economiche, finanziarie e patrimoniali.

2.4.1 Il contenuto della relazione dell’organo amministrativo

L’art. 2501-quinquies c.c., stabilisce che la relazione dell’organo amministrativo «illustri e giustifichi sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione

ed in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote»; inoltre devono

anche essere segnalate «eventuali difficoltà di valutazione». Il contenuto della relazione è di tipo descrittivo, e consiste nell’illustrare e motivare l’operazione di fusione:

36

La locuzione «amministratori» è stata sostituita con «organo amministrativo», per tenere conto dei diversi sistemi di amministrazione possibili.

37

L’art. 2381 c.c. prevede infatti che «se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio di

amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti».

sul piano economico;

sul piano giuridico;

in relazione al rapporto di cambio.

Dal punto di vista economico, la fusione per essere legittima deve rispondere all’interesse dell’azienda producendo vantaggi economici per la stessa.

Con la relazione devono essere comunicate ai soci le motivazioni economiche e logiche che hanno portato all’operazione aggregativa, evidenziando le cause che hanno spinto gli amministratori a proporre l’operazione. Infatti le operazioni straordinarie non sempre corrispondono all’interesse economico dell’azienda, poiché talvolta sono poste in essere per massimizzare i vantaggi del gruppo di comando. Pertanto con la giustificazione dell’operazione dal punto di vista economico, gli amministratori devono dimostrare che essa risponde all’interesse aziendale. Dovranno quindi emergere tutte quelle considerazioni circa i miglioramenti attesi dall’operazione in ambito commerciale, produttivo, logistico, finanziario ecc.

In merito agli aspetti giuridici, poiché il legislatore non ha chiarito quali informazioni debbano essere rese note da questo punto di vista, si può ritenere che il consiglio debba evidenziare le eventuali conseguenze dell’atto di fusione sui diritti dei soci, le caratteristiche dell’entità che si verrà a creare in termini di tipologia societaria, se si tratta di una fusione propria ecc.

Inoltre la relazione deve evidenziare i criteri seguiti per la determinazione del rapporto di cambio delle azioni o quote tra le due società, salvo il caso di fusione per incorporazione di una società interamente posseduta in cui non è necessario calcolare detto rapporto perché non ci sono soci terzi della società incorporata con cui effettuare il concambio delle azioni o delle quote. Il progetto di fusione indica il rapporto di cambio in termini di semplice indicazione numerica, mentre il documento in discussione deve descriverne gli aspetti più sostanziali e tecnici. Il codice civile non stabilisce un criterio per il calcolo del valore economico delle società coinvolte ai fini della determinazione del rapporto. Per questo gli amministratori godono di una certa discrezionalità, e possono scegliere tra i diversi metodi di valutazione quello da utilizzare (patrimoniale, reddituale, misto

patrimoniale - reddituale o finanziario), indicando come la scelta del metodo abbia influito sul calcolo del rapporto di cambio.

La relazione in oggetto normalmente, anziché consistere in più documenti tra loro differenti per ogni società38, è un unico documento predisposto dagli organi amministrativi delle società partecipanti all’operazione di fusione.

La relazione non è richiesta, ai sensi dell’art. 2505 c.c., in caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute.

Prima delle modifiche apportate alla disciplina della fusione da parte del D.Lgs. 22 giugno 2012 n. 123, si riteneva che proprio per la sua funzione di fornire informazioni di rilevante interesse anche per i creditori, per i quali è essenziale conoscere i dati che vi sono riportati al fine di assumere una decisione consapevole circa la proposizione dell’opposizione, la relazione dell’organo amministrativo non fosse rinunciabile dai soci, neppure all’unanimità.

Il decreto legislativo in questione al comma quarto dell’art 2501-quinquies, ha introdotto la possibilità di prescindere dalla relazione dell’organo amministrativo se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. Il presente decreto ha inoltre previsto che gli amministratori sono tenuti a segnalare ai soci in assemblea e all’organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione, le modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e del passivo, eventualmente intervenute tra la data di deposito o pubblicazione del progetto di fusione e la data della decisione sulla fusione.