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Le procedure semplificate di fusione

La complessità del procedimento di fusione ha posto in passato, e pone ancora oggi nella prassi societaria, una forte esigenza di semplificazione, al fine di evitare i lunghi tempi e i costi del procedimento ordinario. Per questo il legislatore ha previsto una disciplina semplificata del procedimento di fusione in

relazione ad alcune speciali ipotesi, nelle quali l’osservanza di alcune formalità può essere tralasciata, senza pericolo per gli interessi coinvolti nella vicenda modificativa.

3.1 Incorporazione di società interamente possedute

La previgente disciplina della fusione, già prevedeva alcune semplificazioni del procedimento per le cosiddette fusioni anomale, ossia le fusioni in cui la società incorporante possiede tutte le azioni o quote della società incorporata. Con la riforma del diritto societario, il nuovo contenuto dell’art. 2505 del codice civile, oltre a confermare il procedimento semplificato previsto nella precedente disciplina, ha introdotto ulteriori agevolazioni in attuazione della direttiva 78/855/CEE. Infatti, l’incorporazione di una società interamente posseduta, merita senza dubbio un trattamento procedurale facilitato rispetto alle altre ipotesi di fusione, dato che in tale eventualità non si dovrà procedere alla determinazione del rapporto di cambio, e quindi non sarà necessario determinare il valore economico delle società partecipanti alla fusione. Tutto ciò rende l’operazione molto più semplice sotto ogni aspetto e vengono meno le esigenze di tutela dei soci e dei terzi che la legge pone in primo piano. A causa di ciò, la procedura ordinaria prevista dal codice civile conosce delle semplificazioni e delle riduzioni di adempimenti che nelle situazioni riferite non hanno molto senso.

In particolare le semplificazioni previste dall’articolo 2505 del c.c., che riprende quanto già stabilito dalla previgente formulazione, sono relative al progetto di fusione, alla relazione degli amministratori e alla relazione degli esperti.

Per quanto riguarda il progetto di fusione, non devono essere indicati il rapporto di cambio tra le società che si fondono, le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società incorporante e la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili. Inoltre non è obbligatoria la redazione della relazione degli amministratori e degli esperti.

La riforma ha previsto ulteriori semplificazioni nella procedura di incorporazione di società interamente possedute. Infatti, l’atto costitutivo o lo statuto possono

prevedere che la fusione sia decisa dagli organi amministrativi, senza coinvolgere le assemblee societarie. Ciò potrà avvenire con deliberazione risultante da atto pubblico e a condizione che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni relative:

 al progetto di fusione (art. 2501-ter);

 al deposito di atti (art. 2501-septies).

È data comunque facoltà ai soci della società incorporante che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, di chiedere entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione del progetto di fusione, che la decisione di approvare l’operazione venga comunque adottata dall’assemblea dei soci.

È stato inoltre affermato in giurisprudenza, che il contenuto dell’art. 2505 del codice civile, è applicabile anche alle fattispecie di fusione per incorporazione di società, le cui rispettive compagini sociali siano identiche60.

3.2 Incorporazione di società possedute al novanta per cento

Con la riforma del diritto societario è stato introdotto l’art. 2505-bis, che ha previsto delle semplificazioni anche per le fusioni per incorporazione di società possedute al novanta per cento. Si tratta di una fattispecie in cui una piccola parte del capitale sociale è detenuta da soggetti terzi rispetto alla società controllante e che, per l’esiguità di tale quota societaria, è meritevole di una disciplina agevolata rispetto a quella ordinaria.

In particolare, l’art. 2505-bis dispone che nella fusione per incorporazione di una o più società in un’altra, che possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote della prima, non sia obbligatoria la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di concambio. Ciò potrà avvenire, a condizione che sia concesso ai soci di minoranza della società incorporata, il diritto di far acquistare dall’incorporante le proprie azioni o quote, a un prezzo pari a quello determinato secondo i criteri previsti per il recesso. Inoltre l’atto costitutivo o lo statuto

60

Tribunale di Trieste, Decreto 14 febbraio 1995: «La norma sulle incorporazioni delle società

interamente possedute è applicabile analogicamente alle incorporazioni di società in relazione alle quali i soci della incorporante e della incorporata siano gli stessi e per le medesime quote».

possono prevedere che la fusione sia decisa, quanto alla società incorporante, dal relativo organo amministrativo, purché la delibera risulti da atto pubblico; resta fermo l’obbligo di depositare i documenti di cui all’art. 2501-septies, ed è necessario che il progetto di fusione, per l’incorporante, sia iscritto o pubblicato almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte dell’incorporata. Permane anche in questo caso la possibilità che i soci che rappresentino il cinque per cento del capitale sociale, richiedano che la decisione di fusione sia deliberata dall’assemblea.

3.3 Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da

azioni

Il legislatore della riforma del diritto societario, ha introdotto l’art. 2505-quater, in cui sono state previste alcune deroghe rispetto al modello tradizionale nel caso in cui all’operazione straordinaria di fusione non partecipino società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative per azioni.

Le semplificazioni previste dall’articolo in esame per le società di persone e le società a responsabilità limitata, possono riassumersi nei seguenti termini:

 l’operazione può avvenire anche tra società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo;

 il conguaglio in denaro da attribuire ai soci dell’incorporata può essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate;

 la relazione degli esperti sul rapporto di cambio può essere omessa, previo consenso unanime di tutti i soci delle società partecipanti all’operazione61

;

 alcuni termini possono essere dimezzati:

61

Nel 2003, l’aver previsto tale possibilità di rinuncia, fu una vera innovazione e una deroga rispetto a quanto statuito dal tradizionale procedimento di fusione. A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 13 ottobre 2009, è stato introdotto l’ultimo comma dell’art. 2501-sexies, che prevede la medesima possibilità nell’ordinario procedimento dell’operazione straordinaria, come osservato in sede di trattazione della relazione degli esperti.

a) il periodo tra la data di iscrizione o pubblicazione del progetto di fusione (art. 2501-ter) e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, è ridotto da trenta a quindici giorni;

b) il termine relativo al deposito di atti presso la sede delle società (art. 2501-septies), è ridotto da trenta a quindici giorni;

c) il termine per l’opposizione dei creditori (art. 2503), è ridotto da sessanta a trenta giorni.