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Il diritto internazionale concorre a determinare il contenuto del “trattamento nazionale”

e non discriminatorie

3. Il divieto di discriminazione e il principio del “trattamento nazionale”

3.1. I concetti di fondo

3.2.1. Il diritto internazionale concorre a determinare il contenuto del “trattamento nazionale”

Il diritto (di fonte) internazionale rileva innanzitutto sotto il profilo delle norme che regolano in concreto una determinata fatti- specie impositiva. Vuol dire che se una norma convenzionale vigen- te in un determinato Stato prevede un determinato beneficio fiscale per i propri residenti, tale beneficio è parte integrante del “tratta- mento nazionale” vigente in quello Stato e, come tale, deve essere garantito anche ai soggetti aventi una diversa nazionalità.

Questo principio è stato originariamente fissato in una im- portante sentenza pronunciata in un caso non fiscale: il caso Mat-

teucci11.

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restrIzIonI dIscrImInatorIe e non dIscrImInatorIe

La vicenda traeva origine dal diniego opposto dalla competen- te autorità belga ad accettare la domanda per una borsa di studio presentata dalla signora Matteucci, di nazionalità italiana, la quale viveva e lavorava in Belgio.

La borsa di studio in questione era prevista nell’ambito di un accordo bilaterale tra il Belgio e la Germania in base al quale gli studenti aventi la nazionalità di uno dei due Stati venivano finanziati per recarsi a studiare nel territorio dell’altro.

Il diniego si basava, dunque, sul presupposto che la nazionalità belga costituiva un requisito indispensabile per poter accedere ai benefici previsti dall’accordo internazionale.

La Corte, una volta accertato che la signora Matteucci, quale cit- tadina italiana che lavorava in Belgio, era tutelata dall’art. 7, secon- do comma del Regolamento n. 1612/68 – secondo il quale “un la-

voratore avente la nazionalità di uno Stato membro ha il diritto di beneficiare, nel territorio degli altri Stati membri, delle stesse misure di protezione sociale garantite ai cittadini di tali Stati”, intendendo

per tali anche “le misure volte a facilitare l’acquisizione da parte

sua di qualifiche professionali e a promuovere il miglioramento del- le proprie condizioni sociali” – ha stabilito che il principio di libera

circolazione dei lavoratori, nel senso fatto proprio dal predetto re- golamento, doveva essere interpretato nel senso che esso “(…) non

permette alle autorità di uno Stato membro di rifiutare la conces- sione, ad un lavoratore ivi stabilito che svolga nel suo territorio una attività di lavoro dipendente ma abbia una diversa nazionalità, di una borsa di studio per recarsi in un Stato membro terzo”12.

Inoltre, ed è questo il punto che ci interessa evidenziare in questa sede, la Corte ha chiarito che un accordo bilaterale “(…) che

riserva le borse di studio in questione ai cittadini dei due Stati che sono parti dell’accordo non può impedire l’applicazione del princi- pio di eguaglianza di trattamento tra cittadini e lavoratori comuni- tari che si sono stabiliti nel territorio di uno dei due Stati membri”13.

L’importanza di questa pronuncia sta dunque nell’aver rico- nosciuto che la nozione di “trattamento nazionale” –  accanto alle misure di fonte puramente domestica – abbraccia anche le misure previste dagli accordi internazionali dei quali gli Stati membri siano parte.

Pertanto, i benefici derivanti da un accordo internazionale – in quanto parte integrante del “trattamento nazionale” vigente nello

12 Id., § 23 13 Ibidem.

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IntegrazIone negatIva e fIscalItà dIretta

Stato membro che ne è parte – devono essere garantiti ad una cer- chia di soggetti più ampia di quelli aventi la nazionalità di questo Stato: essi devono, infatti, essere estesi anche ai soggetti aventi altre nazionalità comunitarie i quali si siano avvalsi di una libertà fonda- mentale nei confronti dello Stato in questione.

Per rendersene conto esaminiamo la prima sentenza che af- fronta la problematica Matteucci in ambiente tributario: si tratta del- la sentenza pronunciata nel caso Saint Gobain ZN14.

La vicenda nasceva in relazione al rifiuto della Germania di estendere ad una stabile organizzazione di una società francese i benefici previsti nelle convenzioni internazionali da essa stipulate con gli Stati Uniti e la Svizzera, riguardanti tra l’altro l’eliminazio- ne della doppia imposizione sui dividendi distribuiti da società localizzate in tali Stati. La limitazione in questione – la quale tra- eva la propria fonte dalle convenzioni stesse posto che esse non includevano le stabili organizzazioni di società figlie non residenti tra i soggetti destinatari del beneficio  – implicava che, mentre i dividendi di fonte estera ricevuti dalle società holding residenti in Germania potevano beneficiare del regime convenzionale, quelli ricevuti da stabili organizzazioni in territorio tedesco di società non residenti ne erano esclusi.

La Corte, nel giungere alla conclusione che tale assetto ammon- tava ad una ingiustificata restrizione della libertà di stabilimento, ha tra l’altro affermato che nel caso di specie “(…) trattandosi di una

convenzione sulla doppia imposizione stipulata tra uno Stato mem- bro e un paese terzo, il principio del trattamento nazionale impo- ne allo Stato membro parte contraente della suddetta convenzione di concedere ai centri di attività stabili di società non residenti le agevolazioni previste dalla convenzione alle stesse condizioni delle società residenti”15.

Si vede bene come Matteucci avesse già posto – con dieci anni di anticipo – le fondamenta per la soluzione del caso in esame: i benefici derivanti dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dalla Germania (peraltro con due paesi extracomunitari) costituivano – al pari dell’accordo di scambio culturale sempre sti- pulato dalla Germania con il Belgio – parte integrante del “tratta- mento nazionale” ivi applicabile e, come tali, essi dovevano essere garantiti ai soggetti comunitari che si erano avvalsi delle libertà fon- damentali in tale Stato.

14 Causa C-55/00. 15 Id., § 58.

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restrIzIonI dIscrImInatorIe e non dIscrImInatorIe

Vedremo nel prosieguo che i due casi presentano in effetti una rilevante differenza data dalla circostanza che mentre il “trattamento nazionale” in Matteucci era basato sulla nazionalità in Saint Gobain

ZN era invece basato sulla residenza.

3.2.2. Il diritto internazionale può –  a certe condizioni  –

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