• Non ci sono risultati.

La disciplina del conflitto d’interessi nelle società quotate in borsa ai sensi del TUF

2. Il conflitto d’interessi attraverso i successivi provvedimenti di riforma

2.3. Il Testo Unico della finanza nel decreto n° 58/1998

2.3.2. La disciplina del conflitto d’interessi nelle società quotate in borsa ai sensi del TUF

Il D. Lgs. n° 58/1998 ha dimostrato, sulla scia della legge n° 216/1974 e secondo quanto disposto dall’art. 21 della legge 6 Febbraio 1996, n° 52 (legge comunitaria per il 1994)279 recante principi e criteri di delega per il recepimento della direttiva 93/6/CEE in materia di servizi di investimento, una grande attenzione alla categoria delle società con azioni quotate in

277 Sostiene MACCARI, A. L., Le disposizioni penali, in Intermediari fin., mercati e soc.

quotate, op. cit., pag. 1298, trattarsi di un danno patrimoniale, nelle accezioni tanto del danno emergente quanto del lucro cessante.

278 Ispirata al più generale principio di “separazione patrimoniale”, cardine fondamentale della disciplina sullo svolgimento dei servizi di investimento e sancita sulla scia dell’ipotesi di confusione di patrimoni di cui all’art. 39 del Decreto Eurosim ed indicata dall’art. 8 della legge n° 1/1991.

279 L’art. 21, co. 4, prevede che: “In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potrà essere altresì modificata la disciplina relativa alle società emittenti titoli sui mercati regolamentati, con particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza”. Tale riordinamento normativo è stato attuato ai sensi dell’art.8 della medesima legge mediante l’emanazione del D. lgs. 24 Febbraio 1998, n° 58.

borsa, vero pilastro per la creazione della ricchezza nelle economie occidentali, e, in particolare, come accennato, al tema della tutela dei loro azionisti, innanzitutto di quelli cd. risparmiatori, che non hanno alcun interesse a gestire la società, perseguendo esclusivamente l’obiettivo di vedere rapidamente remunerato il proprio investimento. Prima dell’entrata in vigore della legge n° 216/1974, la protezione di tali azionisti era affidata a strumenti di tutela a carattere collettivo, quali le assemblee speciali, il rappresentante comune, ecc…, in considerazione soprattutto del loro crescente disinteresse per la gestione della società e delle difficoltà per il raggiungimento dei quorum necessari all’esercizio delle azioni più efficaci.

Con la legge n° 216/1974 alle citate forme di tutela si è aggiunto il forte riferimento alla trasparenza e al mezzo più idoneo ad assicurarla, l’informazione280, peraltro in passato assolutamente tralasciata, infatti lo strumento che ne assicurava (e così ancora avviene per le società non quotate) la soddisfazione era il bilancio, data l’impossibilità per i soci di acquisire notizie e dati, sia individualmente che collettivamente. Il sistema delle informazioni delle società quotate in borsa si articolava prevalentemente in notizie e dati destinati preventivamente all’esterno della società, assoggettati al controllo di conformità al modello legale da parte di organismi dotati anche di poteri sanzionatori (anche per questo fu istituita la Consob e disciplinata l’attività delle società di revisione), e successivamente proposti agli azionisti.Anche il D. Lgs. n° 58/1998 si pone nell’ottica di continuare a perseguire criteri di trasparenza dell’attività sociale, accentuandone la portata e approntando all’uopo numerosi rimedi281, al fine di realizzare proprio i principi di democrazia azionaria e

“riaccreditare il ruolo della maggioranza assente”282. Alla tutela della minoranza283 rispondono le disposizioni del TUF in materia di conflitti

280 Incisivamente AA. VV., Appendice…, op. cit., pag. 9: “La svolta che ha investito, innanzitutto con la legge n° 216/1974, le società quotate ha valorizzato…l’informazione al servizio della trasparenza”.

281 AA. VV., op. cit., pag. 12, secondo cui tali rimedi consistono nella: “rigorosa disciplina degli strumenti di cui si potrebbe avvalere il gruppo di comando per costituirsi e per sviluppare la propria azione; la determinazione di quorum diversi da quelli previsti per le società non quotate, da un canto più elevati per stimolare l’esercizio del voto e dall’altro ridotti (sempre rispetto alle imprese non quotate) per favorire la realizzazione dei tipici diritti delle minoranze e la proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (e dei direttori generali). Esaurisce il complesso delle novità la più puntuale e funzionale ripartizione dei compiti del collegio sindacale e di quelli delle società di revisione; con l’apprezzata finalità, tra l’altro, di impedire le pregresse pregiudizievoli interferenze”.

282 Così AA. VV., op. cit., pag. 12, poiché: “la maggioranza degli azionisti…, di norma disinteressata dalla gestione dell’impresa, consente alla minoranza, invece interessatissima, di controllarla, sebbene titolare di ridotte quote di partecipazione”.

283 Cioè la maggioranza assente, costituita da un grande numero di risparmiatori disinteressati alla gestione sociale e quindi isolati.

d’interessi in operazioni sociali e, in particolare, nell’esercizio delle deleghe di voto (problema che abbiamo già affrontato dal punto di vista degli intermediari); sotto questo profilo, un ruolo fondamentale è rivestito dal collegio sindacale284 al quale: “gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dall’atto costitutivo e con periodicità almeno trimestrale…sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto d’interesse” (art. 150, co. I). La finalità dell’articolo in questione è: “quella di garantire al collegio un flusso informativo costante e significativo, volto ad assicurare un patrimonio di informazioni che gli consenta di svolgere efficacemente la propria attività”285, cui corrisponde il diritto del collegio sindacale di chiedere informazioni agli amministratori (art. 151, co. I). L’informativa, però, è successiva al compimento delle operazioni, con ciò sottolineando che la funzione svolta dal collegio è una funzione di controllo, non potendo i sindaci opporsi alle scelte dell’amministrazione ma soltanto denunciarle all’assemblea ed eventualmente al giudice286. Dello stesso tenore sono alcune raccomandazioni della Consob287 che, nel sottolineare l’esigenza che tale organo sia informato dell’esercizio delle deleghe al fine di poter vigilare sui delegati, caldeggiano l’informazione al consiglio di amministrazione da parte del comitato esecutivo e degli amministratori delegati circa operazioni infragruppo (compresi, oltre ai rapporti di natura finanziaria, anche i rapporti di natura commerciale e di fornitura), operazioni con parti correlate e operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d’impresa effettuate dalla società o da società da essa controllate, soprattutto se compiute a ridosso della chiusura dell’esercizio o nei primi mesi dell’esercizio successivo, e con particolare riguardo alla loro

284 Secondo AA. VV., op. cit., pagg. 18-19: “Il ruolo del collegio sindacale è stato, notevolmente, influenzato dal d. lgs. n° 58; più propriamente è stato adeguato all’accentuata esigenza di assicurare conformità all’attività d’impresa con i principi di legalità e di linearità amministrativa; di riflesso, alla finalità di porre la società in condizione di offrire al mercato informazioni sempre più corrette. Di qui il rinnovato rapporto con le società di revisione disciplinato, ora, organicamente, anche per evitare le pregresse pregiudizievoli interferenze;

significativo, in tal senso, lo scambio di dati ed informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti (art. 150, co. II)”.

285 Così MAIMERI, F., Art. 150, in Commentario al TU delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di ALPA, G., e CAPRIGLIONE, F., tomo II, Padova, 1998, pag. 1389.

286 La Consob, Privatizzazioni, mercato azionario e governo dell’impresa, in Quad. finanza, n°

9, Roma, 1995, pag. 35, ha riconosciuto come ai sindaci manchino: “poteri d’intervento attivo (o repressivo) o di influenza nelle scelte di gestione operate dagli amministratori”. Così nel TUF agli artt. 152 e 153.

287 Raccomandazioni del Febbraio 1997 e del Febbraio 1998.

convenienza economica ed ai profili del conflitto d’interessi288. Informazioni che devono poi pervenire al collegio, d’iniziativa degli amministratori, a norma dell’art. 150 che ha tradotto in legge le osservazioni della Commissione289 circa il fatto che le operazioni in discorso sono quelle con soggetti con i quali la società ha stretti legami, di controllo e non. A questo riguardo viene qui allegata la parte della Relazione Consob per l’anno 1999290 relativa ai controlli sulle società quotate, la quale offre una panoramica estremamente istruttiva circa il rispetto delle raccomandazioni in materia, nell’ambito di operazioni societarie che presentano profili di criticità per la tutela degli azionisti di minoranza, e per le quali spesso l’informazione prevista si risolve in “mere attestazioni sintetiche e formule di stile” che nascondono situazioni conflittuali.