• Non ci sono risultati.

Le discipline sezionali e di area: dalla ocm unica al regola mento (ue) n 261/

L’ART 62 E IL MERCATO: DAI CONTRATTI ALLO STA TUS NELLA PROSPETTIVA DELL’OLIVICOLTURA

4. Le discipline sezionali e di area: dalla ocm unica al regola mento (ue) n 261/

Nel quadro generale così definito ha fatto irruzione, pochi mesi or sono, il nuovo regolamento relativo ai rapporti contrattuali nel settore del latte e dei pro- dotti lattiero-caseari23.

21 In generale, quanto all’emergere di nuove forme di organizzazione degli ordinamenti, cfr. Cassese, 2002.

22 Sulle peculiarità dell’esperienza europea cfr. Torchia, 2006.

23 Reg. (UE) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Questo regolamento ha introdotto modifiche e nuove disposizioni all’interno del generale regolamento del 2007 sull’OCM unica, in particolare per quanto attie- ne alle organizzazioni dei produttori24, alle trattative contrattuali25 ed alle relazioni

contrattuali26 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, agli accordi, deci-

sioni e pratiche concordate in tale settore27, alla regolazione dell’offerta di formag-

gi DOP e IGP28, ad una serie di aspetti connessi, quali quelli relativi a dichiarazioni

obbligatorie dei primi acquirenti di latte crudo29, ed alle formalità da rispettare

in sede di stipula dei contratti in materia30. Seguendo modelli ormai consueti, il

nuovo regolamento ha altresì attribuito alla Commissione il potere di adottare atti esecutivi ed atti delegati31.

Le nuove disposizioni, così come dispone l’art. 2 del reg. (UE) n. 261/2012, hanno applicazione a decorrere dal 3 ottobre 2012, in significativa simultaneità temporale con le disposizioni introdotte dall’art. 62 del decreto legge n. 1/2012, applicabili dal 24 ottobre 2012.

Le novità introdotte dal nuovo regolamento sono numerose (cfr. Jannarel- li, 2012), ma due sono quelle sulle quali sembra di dover soprattutto insistere in queste note, rimarcando come questo regolamento abbia posto in discussione due risalenti tabù che sembravano sin qui incontestabili:

- il divieto di accordi preventivi fra i produttori per la regolazione dell’offerta; - il divieto di accordi preventivi per la determinazione dei prezzi.

Quanto al primo, è pur vero che alle organizzazioni dei produttori è stato da tempo riconosciuto l’obiettivo, fra l’altro, di «adattare in comune la produzio- ne e la trasformazione alle esigenze del mercato e di migliorare il prodotto» (cfr. art. 123.1.c) ii), del reg. (CE) n. 1234/2007, testo vigente), ma questa attribuzione è sempre stata intesa in senso molto generale, ferma restando l’illegittimità di qua- lunque pratica e di qualunque intesa fra i produttori diretta a limitare o controllare la produzione per violazione dell’art. 81 del Trattato della Comunità Europea (TCE), oggi art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). E la no- stra Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha, in più occasione,

24 Cfr. le modifiche agli artt. 122 e 123 del reg. (CE) n. 1234/2007.

25 Cfr. i nuovi artt. 126 bis, 126 ter, 126 quater inseriti nel reg. (CE) n. 1234/2007. 26 Cfr. il nuovo art. 185 septies inserito nel reg. (CE) n. 1234/2007.

27 Cfr. il nuovo art. 126 quater inserito nel reg. (CE) n. 1234/2007. 28 Cfr. il nuovo art. 126 quinquies inserito nel reg. (CE) n. 1234/2007. 29 Cfr. il nuovo art. 185 sexies inserito nel reg. (CE) n. 1234/2007. 30 Cfr. il nuovo art. 185 septies inserito nel reg. (CE) n. 1234/2007.

dichiarato illegittime per violazione delle norme sulla concorrenza pratiche o in- tese promosse dai Consorzi di tutela di prodotti DOP ed indirizzate ad un controllo della produzione (Paoloni, 2012).

Riconoscere alle organizzazioni dei produttori dei formaggi DOP e IGP la pos- sibilità di ottenere dagli Stati membri norme vincolanti per la regolazione dell’offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un’indica- zione geografica protetta - cfr. il nuovo art. 126 quinquies inserito nel reg. (CE) n. 1234/2007 -, significa aprire la strada ad un’auto-regolazione dell’offerta dal basso, che costituisce un modello innovativo di portata evidentemente espansiva, nella mi- sura in cui propone un modello capace di sostituire ad una programmazione diretta in modo centralizzato (come sin qui avvenuto per le quote ed i diritti di impianto o di produzione), ad una programmazione autogestita dagli stessi produttori.

Non a caso, la novità è stata tale e così fortemente avvertita che da più parti, in occasione della recente approvazione del nuovo regolamento sui prodotti di quali- tà32, e nel corso del dibattito innanzi al Parlamento europeo sulla proposta di nuova

OCM unica, si è auspicata l’estensione di tale disposizione a tutti i prodotti di qualità, ivi inclusi quelli del settore vitivinicolo, come possibile risposta al previsto abbando- no del sistema delle quote e dei diritti di impianto.

Anche quanto alla possibilità che gli Stati membri prevedano accordi scritti per la consegna del latte, che comprendano - fra l’altro - la determinazione del prez- zo da pagare alla consegna, in misura fissa già stabilita, ovvero in misura ancorata a taluni fattori oggettivi individuati preventivamente (cfr. il nuovo art. 185 septies inse- rito nel reg. (CE) n. 1234/2007), la novità è rilevantissima.

E’ vero che già la precedente disciplina in materia di organizzazioni dei pro- duttori consentiva a queste ultime di operare per la concentrazione dell’offerta e di commercializzare ed immettere sul mercato i prodotti dei propri aderenti, e così evidentemente di stipulare contratti nei quali il prezzo costituiva uno degli elementi necessari.

Ma qui la novità è che gli accordi stipulati dalle organizzazioni dei produttori di latte possono avere portata normativa, ai sensi degli artt. 126 quater e 185 sep- ties del reg. (CE) n. 1234/2007 a prescindere da qualsivoglia funzione di commer- cializzazione svolta dalle stesse organizzazioni.

In altre parole, abbiamo una contrattazione collettiva con funzione normati- va che investe direttamente una pluralità ampia di soggetti.

32 Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Il diritto dei mercati agroalimentari si sostanzia dunque di protagonisti ori- ginali, ed ai quali sono comunque attribuite competenze originali:

- gli Stati membri, chiamati ad una declinazione interna della generale disci- plina di fonte europea, tanto per quanto riguarda l’offerta di formaggi DOP e IGP, che per quanto riguarda la contrattazione collettiva dei contratti per la consegna di latte crudo, comprensiva della determinazione dei prezzi; - le organizzazioni dei produttori, investite di esplicite funzioni normative e di

regolazione, in rappresentanza di interessi, non necessariamente connesse a funzioni operative;

- i singoli produttori e commercianti, inseriti in una maglia che li responsabi- lizza e ne valorizza il ruolo e la capacità di fare impresa, anche attraverso il ricorso a specifiche forme contrattuali33.

5.

L’intervento del legislatore nazionale sui contratti di cessione