• Non ci sono risultati.

Le novità di inizio secolo La ocm unica e le codificazion

L’ART 62 E IL MERCATO: DAI CONTRATTI ALLO STA TUS NELLA PROSPETTIVA DELL’OLIVICOLTURA

3. Le novità di inizio secolo La ocm unica e le codificazion

Rilevanti novità, di disegno sistematico oltre che di politica economica, inter- vengono con le riforme della PAC di inizio secolo, con il disaccoppiamento e con l’OCM unica11.

Sul piano istituzionale, il reg. (CE) n. 1782/2003 si propone come componente della costituzione materiale della Comunità, lì ove definisce una pianificazione di bilancio pluriennale, vincolante per gli Stati membri e tale da consolidare equilibri pregressi, in riferimento non ad una singola OCM, ma ad una pluralità di interven- ti sino ad allora separatamente disciplinati12, con la dichiarata ambizione, come si

10 Cfr. il reg (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produt- tori e le relative unioni. Per un’analisi sistematica di questa legislazione cfr. Jannarelli, 2011; Id., 2012.

11 Cfr., rispettivamente, il reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e il reg. (CE) n. 1234/2007 del Consi- glio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni speci- fiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

12 Il tema della definizione di un quadro finanziario stabile e definito ex ante è stato uno dei terreni di confronto decisivo fra la Commissione e gli Stati membri e fra i singoli Stati, come è apparso evi- dente dalle vivaci discussioni seguite alla pubblicazione della proposta della Commissione, Com- munication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen, Construire notre avenir com- mun - Défis politiques et moyens budgétaires de l’Union élargie – 2007-2013, Bruxelles COM(2004) 101 final, 10.2.2004.

legge nel 26° considerando del regolamento, di ricondurre all’interno del regime di pagamento unico tutti i precedenti sistemi di aiuto diretto nei vari settori produttivi.

Soprattutto, la normativa di fonte comunitaria in materia agricola, che tradi- zionalmente aveva avuto contenuti di intervento e di governo economico puntuali, precisi (e così comprendeva politica dei prezzi, restituzioni alle esportazioni, pre- lievi sulle importazioni, ammassi, controlli doganali e quant’altro) ed aveva lascia- to in larga misura agli Stati membri il ricorso all’una o all’altra definizione, in esito al disaccoppiamento ed alla dichiarata valorizzazione delle capacità auto-regola- trici del mercato, per un verso scopre il rilievo e l’importanza delle definizioni e dello strumentario giuridico e della connessa codificazione delle definizioni (Albi- sinni, 2011b); per altro verso avverte (non immediatamente, ma nell’arco di alcuni anni) la necessità di introdurre comunque meccanismi di intervento sui prezzi in un mercato, quello dei prodotti agroalimentari, che in larga misura risulta segnato da crisi ricorrenti e da marcata instabilità13.

Sotto il profilo formale, le norme di sostegno per i settori cui è stato este- so il sistema dell’aiuto unico non sono rimaste oggetto di atti normativi distinti e separati per ciascun settore (come era sin qui avvenuto), ma si sono tradotte in articoli, paragrafi o commi inseriti nel testo di un unico regolamento, il reg. (CE) n. 1782/200314, ed oggi il regolamento (CE) n. 73/200915, che dichiaratamente si

propone come una sorta di codice europeo dei regimi di sostegno diretto all’agri- coltura, vale a dire dei regimi sin qui classificati all’interno del primo pilastro.

Ne deriva la rilevante conseguenza sistematica che le definizioni - ad esem- pio in tema di attività agricola e di prodotti agricoli di cui all’art. 2 del reg. (CE) n. 1782/2003 -, le disposizioni generali, gli istituti di nuova introduzione, le norme procedimentali e sanzionatorie formalmente dettati in riferimento ad un singolo regolamento, tendono in realtà a costituirsi come corpus unitario ed omogeneo, di applicazione generalizzata.

L’accorpamento di più misure di aiuto, relative a numerose e differenti OCM comprendenti produzioni sia vegetali che animali, in un unico meccanismo finan-

13 Cfr. l’analisi in chiave storica e i dati riferiti da De Filippis, 2012, p. 19.

14 Il reg. (CE) n. 1782/2003, nell’ultimo testo consolidato, vigente sino all’emanazione del reg. (CE) n.73/2009, contava ben 24 successivi regolamenti di modifica e integrazione, a conferma del carat- tere tendenzialmente e progressivamente omnicomprensivo del regolamento sul regime unico di pagamento.

15 Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai re- gimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.

ziario predeterminato per un rilevante arco di anni, assegna un significato non solo quantitativo e di bilancio, ma normativo e disciplinare, all’unificazione delle politiche di spesa, siccome queste non investono singoli settori produttivi, ma ten- denzialmente ed in modo uniforme l’attività dell’intero comparto agroalimentare, complessivamente ed unitariamente inteso.

La scelta operata sul piano sistematico risulta ancor più significativa ove si consi- deri che ad essa si è accompagnato un modello europeo di governo dell’agroalimentare, che si è caratterizzato come frutto di negoziato interstatale, dichiaratamente inteso a ripartire le risorse tra i singoli Stati con il meccanismo dei massimali nazionali di riferi- mento (cfr. gli artt. 41 ss. del reg. (CE) n. 1782/2003).

Nei modelli tradizionali di intervento comunitario, le stesse assegnazioni di quote nazionali di produzione, ad esempio nella nota vicenda delle quote latte, sono state pro- poste come misure di eccezione, dichiaratamente transitorie (anche se nei fatti ripetu- tamente prorogate), intese a far fronte a specifiche tensioni di singoli settori produttivi.

L’accorpamento in un unico massimale nazionale dell’insieme degli aiuti destinati ad una pluralità di produzioni (tendenzialmente estesi a coprire la totalità degli aiuti al reddito di fonte comunitaria in ciascun Paese membro) ha assunto invece il senso, ben diverso, di uno stabile orientamento delle politiche di spesa all’interno dei confini nazio- nali.

La riforma del 2003 ha segnato per tale via, sul versante dei meccanismi di attri- buzione e gestione delle risorse, un deciso arretramento rispetto ad un’idea di governo centralizzato ed uniforme dell’agricoltura, riconsegnando ai Paesi membri e, all’interno di questi, a una pluralità di soggetti pubblici ed anche privati, competenze di governo delle rispettive economie, ben maggiori di quelli che residuavano da una molteplicità di regimi di aiuto, ciascuno separatamente e minutamente regolato in sede comunitaria.

Per converso, l’attribuzione ai singoli Stati membri di una latitudine di interventi anche trasversali tra i diversi settori produttivi, richiede - e si manifesta nel reg. (CE) n.1782/2003 e nei successivi atti della Commissione e del Consiglio - l’adozione di regole comuni europee, giuridiche prima che economiche, capaci di garantire sul piano del diritto l’unità istituzionale, che sul piano dell’economia va cedendo il passo ad una plura- lità di possibili scelte territorialmente radicate.

Analogamente il reg. (CE) n. 1257/199916, e poi il reg. (CE) n. 1698/200517, si 16 Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.

17 Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

sono da tempo proposti come codice europeo dello sviluppo rurale (Albisinni, 2005, p. 411; Id., 2006, p. 526), con il riordino in chiave unitaria di una molteplicità di precedenti misure, e con l’adozione di misure innovative intese alla valorizzazione della qualità dei prodotti.

Ai codici dei due tradizionali pilastri della PAC si è infine aggiunto, all’inter- no del complessivo processo di posizione dei codici europei dell’agroalimentare, il reg. (CE) n. 1234/2007 sulla “OCM unica”18.

Questo regolamento, già dalla significativa intitolazione «Regolamento unico OCM», non si limita ad una semplice operazione di riordino formale di una molteplicità di disposizioni sinora diffuse in una moltitudine di regolamenti e di differenti OCM (ben ventuno OCM sostituite dalla disciplina contenuta nel testo in commento, come precisa il secondo considerando del regolamento), manifestando una tendenza espansiva, volta a ricondurre nel regolamento unico OCM anche le norme di settori rimasti fuori dal testo originario del regolamento e progressiva- mente inseriti nei mesi ed anni successivi attraverso ripetuti interventi del legisla- tore comunitario, con regolamenti del Consiglio o della Commissione19.

L’aspetto di riordino ed unificazione formale e sistematica dei testi è certa- mente presente20, ma a questo si accompagna - con importanza per certi profili

anche maggiore - una sostanziale riscrittura del complessivo modello europeo di governo e di regolazione del settore agroalimentare, con esiti rilevanti anche per il disegno delle istituzioni comunitarie e l’individuazione dei rispettivi ruoli e com- petenze, anche in ragione dell’assegnazione di deleghe assai ampie alla Commis- sione europea.

L’attribuzione alla Commissione della generale competenza a regolare la materia è assoggettata, infatti, a criteri talmente generici da consentire una lar-

18 Per un commento analitico al reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), cfr. Costato, 2009, p. 1.

19 Cfr., per citare solo alcuni dei successivi regolamenti che hanno in più punti modificato e integrato il reg. (CE) n. 1234/2007, contestualmente abrogando numerosi precedenti regolamenti: il reg. (CE) n. 247/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che ha modificato le disposizioni nei settori del lino e della canapa; il reg. (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, in tema di quote latte; il reg. (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, che ha esteso la disciplina dell’OCM unica a nuovi settori ed ha modificato in più punti rilevanti il testo originario del reg. (CE) n. 1234/2007; il reg. (CE) n. 470/2008 del Consiglio, del 26 maggio 2008, che ha modificato le disposizioni nel settore del tabacco; il reg. (CE) n. 510/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, che ha modificato le quote nazionali per la produzione di zucchero.

20 Ed è reso esplicito dall’ampia serie di precedenti regolamenti espressamente abrogati dall’art. 201 del reg. (CE) n. 1234/2007 e dalle ulteriori abrogazioni disposte dai successivi regolamenti di modifica ed integrazione del reg. (CE) n. 1234/2007 sopra richiamati.

ghissima latitudine di scelte, difficilmente sindacabili sulla base di quanto enun- ciato nel regolamento.

Nello stesso tempo la riforma introdotta con la OCM unica non si pone per sé sola, ma si colloca nel complessivo processo di riforma istituzionale, che è andato pro- gressivamente e radicalmente modificando i paradigmi su cui era stata costruita per decenni la Politica agricola comune.

Ne risulta un ordinamento composito, multilivello21, in cui livello europeo e livel-

lo nazionale sono entrambi necessari22, in cui il diritto comune valorizza la dimensione

nazionale e locale delle scelte redistributive, nonché il concorso delle fonti private nelle scelte di regolazione, ma insieme garantisce l’unità sul piano delle istituzioni e del meri- to attraverso originali profili conformativi.

Sotto un diverso, concorrente, profilo, il disaccoppiamento, la valorizzazione del mercato come arena di piena concorrenza, il passaggio da un modello di intervento eco- nomico di amministrazione puntuale e penetrante ad un modello di regolazione giuridi- ca articolato per codici, modelli e principi, porta con sé come esito pressoché obbligato la dichiarata tendenza ad abbandonare il risalente sistema delle quote di produzione in settori che - secondo le nuove prospettive europee - devono aprirsi pienamente al vento della concorrenza: dal latte al vino, per citare i settori più noti (Albisinni, 2011a).

E’ stata così esplicitata la previsione di una progressiva abolizione sia delle quote latte che dei diritti di impianto dei vigneti, e si è posta con manifesta evidenza la necessità di individuare strumenti alternativi, capaci di stabilizzare mercati, che vedono la progres- siva scomparsa dei tradizionali meccanismi di governo centralizzato ed amministrativo, tanto sui prezzi che sulle quantità.

4.

Le discipline sezionali e di area: dalla ocm unica al regola-