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L’intervento del legislatore nazionale sui contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentar

L’ART 62 E IL MERCATO: DAI CONTRATTI ALLO STA TUS NELLA PROSPETTIVA DELL’OLIVICOLTURA

5. L’intervento del legislatore nazionale sui contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentar

All’interno del medesimo processo, che nella dimensione europea va pri- vilegiando specifiche discipline sezionali e di area, si colloca, con significativa corrispondenza temporale, l’intervento del legislatore nazionale, che con l’art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 ha introdotto una specifica «Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari».

L’articolo comprende 12 commi34, che disciplinano i contratti in materia, con

esclusione di quelli conclusi con il consumatore finale.

L’intervento del legislatore nazionale si colloca nell’ambito dell’ormai risa- lente e largamente diffusa prospettiva di regolazione e controllo delle attività e delle relazioni di impresa, muovendo dal presupposto dell’inadeguatezza dell’ap- proccio tradizionale basato sulla «privity of contract»35, ed a questo sostituendo un

modello di penetrante conformazione e di valutazione delle scelte, per coerenza a parametri vincolanti assunti come capisaldi fondanti del mercato.

33 Si veda la possibilità per gli Stati membri di imporre il ricorso a contratti stipulati per iscritto e contenenti una serie di specifici oggetti e clausole, ai sensi del nuovo art. 185 septies, inserito nel reg. (CE) n. 1234/2007.

34 Agli 11 commi previsti dal testo originale del decreto legge n. 1/2012 è stato aggiunto il comma 11- bis dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n.27.

35 Cfr. le ricerche di Gorla, 1955, gli studi di Sumner Maine, 1861, nel quale l’A. illustrò la tesi secondo la quale la modernità era stata segnata dal passaggio «from status to contract» e gli originali con- tributi di Atiyah, 1979.

Oggetto e profili applicativi della disciplina introdotta dall’art. 62 sono sta- ti in prosieguo precisati dal decreto applicativo 199/201236, e poi dalla legge 17

dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, secondo i quali:

- per «prodotti agricoli» si intendono «i prodotti dell’allegato I di cui all’artico- lo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea» (art.2, comma 1, lett.a) D.M. n.199/2012);

- per «prodotti alimentari» si intendono «i prodotti di cui all’articolo 2 del reg. (CE) n. 178/2002» (art.2, comma 1, lett.b) D.M. n.199/2012)37;

- per «cessione dei prodotti agricoli» si intende «il trasferimento della pro- prietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana» (art.2, comma 1, lett.e) D.M. n.199/2012);

- non costituiscono cessioni: «i contratti conclusi fra imprenditori agricoli»38;

«i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 mag- gio 2001 n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse» (art.1, comma 3, lett.a) D.M. n.199/2012); «i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse» (art.1, comma 3, lett.b) D.M. n.199/2012); «i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4» (art.1, comma 3, lett.c) D.M. n.199/2012);

- non rientrano nel campo di applicazione della disciplina di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 62 «Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito» (art.1, comma 4, D.M. n. 199/2012).

36 D.M. 19 ottobre 2012, n. 199, «Regolamento di attuazione dell’articolo 62 del decreto-legge 24 gen- naio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»; in argomento cfr. Germanò, 2012a.

37 Per un commento analitico del reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimen- tare, cfr. IDAIC, 2003, p. 114.

38 Art. 36, comma 6-bis l comma 6-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, inserito dalla citata legge di conversione n. 17 dicembre 2012, n. 221.

Anche alla stregua di quanto disposto dal decreto ministeriale attuativo, la struttura delle disposizioni introdotte dall’art. 62 fa dunque riferimento soprattut- to agli accordi normativi, vale a dire agli accordi che variamente disciplinano una pluralità di attività protratte nel tempo.

In riferimento a tali fattispecie si comprende la prescrizione della forma scritta e l’obbligo di indicare la durata, quantità e caratteristiche del prodotto ven- duto, le modalità di consegna e di pagamento, e di rispettare i principi di traspa- renza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni (cfr. comma 1 dell’art. 62), trattandosi di profili regolatori che in vario modo incidono nel definire il quadro di obbligazioni, che ciascuna parte è chiamata a rispettare in una prospettiva di relazioni commerciali protratte nel tempo.

La lettera delle nuove disposizioni ne comporta tuttavia l’applicazione a tutti i contratti di cessione, salve le richiamate eccezioni introdotte dalla legge n. 179/2012 quanto ai rapporti fra imprenditori agricoli, e dal D.M. n. 199/2012 quanto ai conferimenti alle organizzazioni dei produttori ed alle cooperative e quanto ai contratti nei quali trasferimento di proprietà e consegna sono contestuali39.

La previsione della sanzione di nullità contenuta nel testo originale dell’art. 62, comma 1, è stata rimossa dalla legge n. 179/2012, che ha però mantenuto l’ob- bligatorietà del ricorso alla forma scritta e la previsione di sanzioni amministrative in caso di contravvenzione «agli obblighi di cui al comma 1».

Sembrerebbe di dover concludere che, dopo la modifica testuale dell’art. 62, saremmo in presenza di un’ipotesi di nullità virtuale40 ex art. 1418 cod. civ. per vio-

lazione di norme imperative, con conseguente rilevabilità della stessa ex art. 1421 cod. civ. d’ufficio e da parte di chiunque vi abbia interesse, e pertanto anche da par- te di chi abbia materialmente ritirato la merce senza pagarla e senza sottoscrivere un contratto scritto di vendita o comunque senza sottoscrivere un atto contenente tutti gli elementi sopra elencati, e non in ipotesi di nullità relativa, quale quella prevista dall’art. 36, comma 3, del Codice del Consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n.206), che nello stabilire la nullità di clausole che possono pregiudicare il con- sumatore, dispone che «La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore».

Va detto che l’additiva e non sistematica tecnica legislativa adottata dal legi- slatore del 2012, prima con il decreto legge n. 1/2012 e poi con la legge n. 221/2012,

39 Anche se l’esclusione dall’ambito applicativo dell’art. 62 di questi contratti, abituali nell’esperienza delle nostre campagne, appare per certi versi una forzatura operata dal D.M. n. 199/2012. 40 Per virtuale intendendo - secondo un diffuso orientamento della dottrina - un’ipotesi di nullità di-

versa da quella testuale derivante da un’espressa disposizione di legge che la preveda (Sacco, 1975, p. 526; Tommasini, 1978, p. 878; Bianca, 2000, p. 618; De Nova, 1985, p. 436; Irti, 2003).

non giova certo a garantire agli operatori del mercato l’essenziale requisito della certezza nell’ambito dei rapporti fra imprese.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo di chiarire che: «Nel sancire la nullità del contratto per contrasto con norme imperative, l’art. 1418 c.c. fa salvo il caso in cui “la legge disponga diversamente”. Ne consegue che tale nullità va esclusa sia quando risulta espressamente prevista una diversa forma di invalidità (es., annullabilità) sia quando la legge assicura l’effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi, quali la decadenza da benefici fiscali e creditizi (es., art. 28 della legge n. 590 del 1965)»41. Sicché la previsione delle

sanzioni amministrative di cui al comma 5 dell’art. 62 non costituisce indice sicuro della nullità per violazione di norme imperative di contratti stipulati in violazione del comma 1, ma al contrario potrebbe essere interpretata dalla giurisprudenza anche in senso opposto al riconoscimento della nullità.

Occorrerà quindi attendere il consolidarsi di un indirizzo interpretativo in argomento (con esiti di incertezza che non occorre sottolineare).

Va sottolineato peraltro che l’area applicativa della disposizione (e quindi anche quella della sanzione di invalidità) è stata riperimetrata dalla richiamata legge n. 179/2012, che ha escluso i contratti fra imprenditori agricoli dall’ambito applicativo dell’art. 62.

Una disciplina disegnata sulla tipologia dei prodotti, quale quella di cui all’art. 62, è stata dunque spostata nell’ambito di una disciplina disegnata insieme per prodotti e per soggetti, con una chiara differenza di segno fra i contratti di cui è parte un’impresa commerciale (assoggettati al nuovo regime) ed i contratti sti- pulati fra imprese agricole (esclusi dal nuovo regime); contratti, questi ultimi, fra i quali rientrano fattispecie rilevanti di accordi all’interno delle filiere produttive (basti pensare ai contratti fra allevatori o a quelli fra vivaisti).

Particolarmente significativo, in questa prospettiva, risulta il riferimento alla disciplina a tutela della concorrenza e contro gli abusi di posizione dominante e il ruolo assegnato in questo ambito all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il comma 2 dell’art. 62 vieta, infatti, «nelle relazioni commerciali tra opera- tori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1» una serie di comportamenti, che rinviano alle risalenti nozioni

41 Cosi Cass. civ. Sez. III, 5 aprile 2003, n. 5372 (fattispecie in tema di decadenza dai benefici previsti dalla legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà contadina), in Giur. It., 2004, p. 1624, nota di I. Canfora; in senso cfr. di recente Cass. civ. Sez. VI, 14 dicembre 2010, n. 25222.

di illeciti commerciali collocati nell’ambito dell’«abuso di posizione dominante» di cui alla disciplina della concorrenza, e dell’«abuso di dipendenza economica» di cui alla disciplina sulla subfornitura, riprendendo in larga misura le prescrizioni generali introdotte nel 1990 dalla legge n. 28742 e nel 1998 dalla legge n. 19243, e

tenendo conto delle indagini conoscitive svolte dall’AGCM (AGCM, 2007; Id., 2010; Artom, 2010, p. 31), nonchè di specifiche esperienze di regolazione delle relazioni con la GDO maturate in altri Paesi della Comunità europea (art. 3, lett. a, legge 10 ottobre 1990, n. 287).

Le disposizioni introdotte dal comma 2 dell’art.62 contengono, tuttavia, un significativo elemento di peculiarità rispetto alla generale disciplina in tema di concorrenza, non tanto nell’oggetto dei comportamenti vietati e sanzionati, quanto piuttosto nei presupposti.

Tali comportamenti sono qualificati come illeciti ex se, a prescindere dall’e- sistenza di «una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante» quale individuata dalla legge sulla tutela della concorrenza (art.3, lett. a, legge 10 ottobre 1990, n. 287), ovvero dall’esistenza di uno «stato di dipendenza economica nel quale si trova […] una impresa cliente o fornitrice» come richiesto dalla legge sulla tutela della subfornitura (art.8, comma 1, legge 18 giugno 1998, n. 192).

Siamo in presenza di una tipizzazione di pratiche commerciali, che vengono

42 Recita l’art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, per la tutela della concorrenza e del mercato, cit.: «3. Abuso di posizione dominante. 1. È vietato l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al merca- to, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto dei con- tratti stessi». In argomento, per un’analisi generale e per ulteriori riferimenti cfr. Meli, 2001, p. 1061.

43 Dispone l’art.9 («Abuso di dipendenza economica») della legge 18 giugno 1998, n. 192, sulla subfor- nitura: «1. È vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l’abuso di repe- rire sul mercato alternative soddisfacenti. 2. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto […]». In argomento cfr. Lipari, 2000, p. 365.

comunque qualificate come illecite, senza necessità di dimostrare la sussistenza di ulteriori presupposti ai fini della qualificazione; presupposti (la posizione do- minante o lo stato di dipendenza economica) la cui dimostrazione è spesso non agevole e talvolta nei fatti quasi impossibile44.

Ne deriva, evidentemente, una ben più agevole sindacabilità di siffatti com- portamenti.

6.

La legge n. 9/2013 per uno statuto della concorrenza nel mer-