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4.2 Analisi comparata a livello regionale

4.2.1 Disposti normativi a confronto

Il confronto tra le normative permette, grazie ai criteri utilizzati per l’analisi comparata, di procedere ad una prima clusterizzazione utile per sistematizzare il molto materiale normativo e regolamentare presente sul territorio italiano.

La tabella sinottica (cfr. Allegato 1)184 a partire dall’elemento di carattere temporale, permette di stabilire quali Regioni, in base ai principi internazionalmente codificati (Convenzione di Istanbul 2011) ritengano opportuno lavorare non solo con la parte lesa ma siano interessate al maltrattante (autore della violenza), agli effetti sul

182 La scelta nasce dai temi affrontati nel paragrafo e nei capitoli precedenti

183 In realtà l’individuazione della “presenza della rete” (oggetto di attenzione di tutte le Regioni) risulta

necessario per capire se esiste un lavoro di rete tra i servizi che si occupano di violenza assistita e quelli che si interessano dell’autore di violenza, dato che lo stesso è anche padre del minore.

184 La scelta è motivata dal fatto che il 2011 risulta essere l’anno di emanazione della Convenzione di

Istanbul; nonostante in Italia la ratifica sia successiva, gli aspetti presentati in quell’ occasione, hanno riscosso subito attenzione “costringendo” i legislatori a considerarli.

111 minore testimone del maltrattamento (violenza assistita), coniugando il tutto servendosi di una metodologia multidisciplinare (lavoro di rete).

Dalla tabella si nota come il Trentino Alto-Adige (Provincia di Trento) con la L.R. 6/2010 risulti essere l’unico territorio all’avanguardia perché rispondente a tutti i criteri oggetto di studio in un periodo antecedente alla emanazione/ratifica della Convenzione di Istanbul;

All’art 4 viene infatti stabilito il dovere della Provincia nel porre in essere: d) percorsi rivolti ai figli minori eventualmente presenti di recupero del trauma in modo autonomo rispetto agli interventi sulla madre coinvolta nella situazione di violenza;

e) percorsi di rieducazione rivolti al maltrattante ai fini di prevenire la reiterazione dei comportamenti violenti; (art 4 L.P 6/2010)

Come si evince dai frammenti riportati l’attenzione del legislatore, oltre a considerare il danno subito dai figli delle stesse donne, indirizza l’attenzione anche al loro recupero ritenendo opportuno agire in forma distaccata dal percorso deciso per la madre. A risultare innovativo è il punto successivo: al fine di prevenire la reiterazione del comportamento violento, la legge stabilisce percorsi idonei al recupero dell’autore della violenza ricordando, come ogni intervento (sulla donna, minore o autore stesso) sia possibile grazie all’implementazione di un lavoro sinergico ed integrato:

b) promuove lo sviluppo di una rete di collaborazione e di coordinamento tra gli enti e i soggetti che intervengono nei casi di violenza contro le donne;

Analizzando la rispondenza ai criteri considerati, (dal 2012) le Regioni risultanti “migliori” sono: 2012 Lombardia (L.R. 11/2012) 2014 Emilia-Romagna (L.R. 6/2014) 2014 Lazio (L.R. 4/2014) 2014 Puglia (L.R. 29/2014) 2016 Piemonte (L.R. 4/2016) 2016 Umbria (L.R. 14/2016)

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a) Violenza assistita

Avvalendosi del criterio “temporale”185 la prima Regione ad essere esaminata

risulta la Lombardia; analizzando la normativa L.R 11/2012 il legislatore all’articolo 1 evidenzia il bisogno di occuparsi non solo della donna, ma anche degli eventuali figli perché vittime di violenza assistita sulla propria madre.

L’Emilia Romagna L.R 6/2014 dedica invece un intero articolo agli “Interventi per minori testimoni di violenza di genere”; richiamando la collaborazione del Garante dell’infanzia e sottolineando l’attenzione mossa dal quadro normativo nazionale ed internazionale sui diritti dei minori, avvalendosi delle “linee di intervento previste dal Piano regionale”, stabilisce l’implementazione di interventi volti “al superamento del trauma subito e al recupero del benessere psicofisico e delle capacità relazionali” dei bambini testimoni della violenza.

Con la L.R 4/2014, all’articolo 1 il Lazio nel presentare tutte le tipologie meritevoli di interventi, vi inserisce la violenza assistita; un aspetto che risulta riaffiorare anche negli articoli successivi dove viene ribadita la necessità da parte dei Cav di prestare “supporto ai minori vittime di violenza assistita” rinnovando la funzione di monitoraggio dell’Osservatorio sulla violenza alle donne, introducendo anche quella sui minori testimoni.

La Puglia come sottolineato all’art 13 “Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza in danno dei minori” (L.R 29/2014) stabilisce l’adozione di Linee Guida allo scopo di intervenire sui minori maltrattati, comprese le stesse vittime di violenza assistita.

Il Piemonte con la L.R. 10/2016 oltre a rammentare cosa possa significare per un bambino o una bambina l’esperire il maltrattamento agito mediante l’utilizzo della violenza (sia essa fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica) “su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori”, dedica un’intera parte (articolo 14) al fenomeno.

La L.R. 14/2016 afferente al territorio Umbro, non solo stabilisce il dovere da parte dei Centri antiviolenza di porre in essere “azioni di sostegno e di protezione alle vittime e ai minori testimoni di violenza” ma “promuove intese e collaborazioni con istituzioni

113 locali e territoriali per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e tutelare le vittime di violenza assistita”. Sebbene non rientri tra le Regioni elencate, data la parziale rispondenza ai criteri oggetto dell’analisi, il Molise ottiene ugualmente un particolare riguardo; nella L.R. 15 del 2013, come mostrano gli art. 2 e 3, la Regione dedica attenzione alla formazione degli operatori scelti per interfacciarsi anche con il minore testimone della violenza:

la formazione permanente integrata […] degli operatori che, nei diversi ambiti istituzionali svolgono attività di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di violenza in danno di donne e minori di età e di supporto alle ‘vittime’ e ‘supporto ai minori vittime di violenza diretta ed assistita’; (L.R. 15/2013 “Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere”)

b) Autori di violenza

Avvalendosi della schematizzazione temporale utilizzata in precedenza, la Lombardia all’articolo 8 della legge in esame, riferendosi ai soggetti operanti con i maltrattanti, evidenzia l’importanza di un’adeguata formazione. Maggiore attenzione al tema viene dedicato dall’ Emilia-Romagna la quale, “per favorire il raggiungimento dell'uguaglianza tra i sessi in chiave di prevenzione contro la violenza sulle donne” avvalendosi anche della collaborazione delle Aziende USL, sostiene e favorisce “specifici progetti e servizi sperimentali, dedicati agli uomini maltrattanti”186.

Il Lazio “per il recupero delle persone maltrattanti su indicazione degli organi giudiziari o dei servizi sociali competenti e a favore di coloro che li richiedano” sostiene anche all’interno delle carceri stesse, programmi per gli autori del reato.

La Puglia attraverso gli interventi regionali (art 5) avvalendosi degli “accordi di collaborazione con il Dipartimento dell’amministrazione violenza” stabilisce l’implementazione di progetti finalizzati al trattamento degli “autori del reato” disponendo percorsi terapeutici.

La normativa Piemontese oltre a dedicare un intero articolo alla presentazione degli interventi da porre in essere per “gli autori della violenza” evidenzia il bisogno formativo e di aggiornamento per “gli operatori sociali, sanitari e forze dell'ordine che si trovano a contatto con gli autori di violenza”.

114 La regione Umbra, richiamando l’art 31 sul Programma Regionale di interventi e

azioni (della medesima legge), affinché sia reso possibile un mutamento nelle relazioni

affettive, anche all’interno del contesto familiare, prevede l’istituzione di punti di ascolto per “gli uomini autori di maltrattamento” rammentando una completa libertà nel chiedere aiuto, avvalendosi anche dei colloqui in forma anonima.

Tornando sul tema “recupero dell’autore della violenza”, nonostante si osservi una parziale rispondenza ai criteri considerati, risulta utile esaminare la produzione normativa della Regione Sarda e di quella campana; la Sardegna (art 5, l.r. 26/2013), riferendosi agli autori della violenza, (genere e “stalking”) stabilisce che i Cav hanno la facoltà di avviare progetti per il recupero (e dove possibile) la prevenzione degli stessi. La Campania (art 4, l.r. n.2/2011) sostiene la formazione dei professionisti che operano con gli autori di violenza, incoraggiando anche la realizzazione di “équipe specializzate composte da personale interno alla struttura penitenziaria”.

c) Costituzione della Rete

La rete, ossia “il coordinamento di tutti i soggetti istituzionali e non, impegnati sul tema” (L.R Emilia-Romagna 6/2014), risulta essere l’aspetto maggiormente affrontato: ogni Regione osservata dedica ampio spazio all’implementazione della rete antiviolenza. Data la premessa, in questa sede nell’esaminare le Regioni “migliori” si è scelto di considerare solamente le normative che affrontano la tematica in modo più specifico, delineandone anche i risvolti pratici. Attenzione deve quindi essere diretta all’Emilia Romagna; la Regione, per i soggetti che subiscono violenza, per agevolare l’accesso a tutti i Pronto soccorso del territorio regionale, “promuove un percorso di accoglienza integrato e multidisciplinare” denominato “codice di prevenzione”; analizzando nel dettaglio si evince come alle vittime della violenza domestica venga garantita riservatezza, protezione, nonché “l'attivazione dei soggetti attivi della rete e dei centri antiviolenza”; la stessa normativa inoltre stabilisce che, per effettuare la presa in carico e per rendere effettiva la collaborazione tra i soggetti appartenenti alla rete, la struttura regionale competente ha il compito di pubblicare “apposite linee

guida nell'ambito del Piano di azione regionale contro la violenza di genere, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.”

Interesse deve essere mostrato anche per il Piemonte; la Regione infatti nella parte dedicata alle modalità organizzative, sottolineando il bisogno di “operare in stretta

115 sinergia con i centri antiviolenza ed in raccordo con la rete dei servizi”, si avvale di protocolli specifici con i servizi sociali e sanitari affinché alla donna sia assicurata la giusta protezione e il necessario supporto.

Stessa “linea” viene seguita dall’Umbria la quale

al fine di favorire l’erogazione dei servizi alle donne vittime della violenza maschile, promuove la costituzione della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne quale forma integrata di percorsi di accoglienza e di uscita dalla violenza […] Le azioni necessarie a conseguire la fuoriuscita delle donne dalla violenza vengono attuate in modo integrato con le risorse e i servizi dei soggetti istituzionali, associativi e dell’impresa sociale, appartenenti alla Rete.

Rammentando come sia la stessa Giunta Regionale con un proprio atto a disciplinare la stessa Rete.

Data la totale rispondenza ai criteri esaminati (minori / autori della violenza) si desume come le Regioni oggetto dell’analisi, nell’attivare i servizi ed i percorsi di fuoriuscita per i minori testimoni e per gli stessi autori della violenza, non possano prescindere dall’operare avvalendosi di una metodologia integrata e multidisciplinare, di rete.