2.3 Dalla presa di coscienza maschile alla creazione dei “Centri per uomini autori d
2.3.1. Le direttive internazionali e la creazione di RELIVE
Per affrontare il fenomeno della violenza sulle donne, acquisendo il 2009 come anno di riferimento, negli anni successivi si è potuto assistere ad “un’incessante” produzione di centri finalizzati a lavorare sulla controparte maschile83. Negli ultimi
anni l’importanza ottenuta dalle nuove esperienze ha reso possibile creazione di un’associazione nazionale.
Il 29 ottobre 2014, a sei anni dalla nascita di D.i.re, anche i centri per uomini autori di violenza annunciano RELIVE – “Relazioni libere dalla violenza”; come è sottoscritto anche nello Statuto84, i firmatari “lavorano per affrontare la violenza” operando “direttamente o indirettamente, con coloro che perpetrano la violenza domestica”; obbiettivo che viene ribadito anche nel proseguo, dove viene stabilito che la finalità debba essere volta a:
mettere in atto interventi efficaci con coloro che perpetrano la violenza domestica in modo da privilegiare la sicurezza delle persone a rischio ritenendo gli autori di violenza domestica responsabili di questo comportamento.
Nell’atto costitutivo il fine, viene presentato ed estrinsecato in otto punti fondamentali, attenendosi a quanto stabilito dalla Convenzione del Consiglio d’Europa:
83 Un resoconto delle esperienze sviluppate fino al 2016 è riportato in appendice.
53 1. “Promuovere programmi di prevenzione di violenza domestica, di sostegno e di presa in carico degli autori di violenza, lavorando in partenariato e stretto coordinamento con i servizi di assistenza alle vittime
2. Sviluppare, esaminare e promuovere le best practice di intervento sugli autori di violenza domestica integrando l’attività dei servizi di sostegno e di supporto per le vittime. 3. Favorire il trasferimento di conoscenze e scambio di buone pratiche tra le organizzazioni
europee e professionisti che lavorano con gli autori di violenza domestica
4. Promuovere il principio dell’uguaglianza e dei diritti umani tra tutti i soggetti a tutti i livelli della società e nei processi operativi
5. Creare e/o diffondere opportunità di formazione per i membri, nonché organizzare eventi per discutere le questioni di attualità e promuovere il cambiamento culturale e diffondere una cultura delle pari opportunità e dell’uguaglianza di genere.
6. Promuovere la ricerca e l’innovazione nel campo del lavoro con autori di violenza domestica.”
7. Sensibilizzare l’opinione pubblica, le parti interessate e i referenti istituzionali pubblici e privati sull’importanza di interventi efficaci su coloro che perpetrano la violenza domestica
8. Sviluppare centro di raccolta dati ed informazioni afferenti ai temi e finalità associative” (RELIVE)85.
La Convenzione segnalata in precedenza, meglio indicata come Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica emessa l’11 maggio 2011 a Istanbul, viene ratificata
dallo Stato Italiano nel giugno del 2013 ed entra in vigore il primo agosto dell’anno successivo.
Nella presente Convenzione la necessità di lavorare con gli uomini “autori di
violenza” viene trattata formalmente, come è possibile osservare nell’articolo 16 Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento:
1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.
3. Nell’adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.
54 L’articolo citato, con l’emanazione della legge Italiana 119/2013 recante
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, ricorre
all’articolo 5 (lettera g), dove viene reso nota l’importanza di:
promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;
Come è possibile comprendere dal comma citato, i programmi per i perpetratori di violenza devono essere realizzati attenendosi strettamente alle linee guida “appositamente predisposte”.
La paternità delle prime “raccomandazioni” deve essere individuata nel progetto
Work with Perpetrators of Domestic Violence – WWP (parte del programma Daphne
II86); la proposta è nata all’interno dell'European Network for the Work with
Perpetrators of domestic violence creata come associazione formale solamente il 9
aprile 201487.
Visitando il sito internet risulta possibile venire a conoscenza delle “Linee guida
per lo sviluppo di standard per i programmi che operano con uomini perpetratori di violenza domestica” nel quale sono stabiliti i punti chiave da seguire per lavorare con
gli uomini autori di violenza.
Nella parte introduttiva è reso noto come le linee guida non abbiano la “presunzione” di essere “istruzioni dettagliate” ma si pongano il fine di “offrire ai programmi per i perpetratori di violenze una cornice all’interno della quale sviluppare standard”88 che possano consentire interventi adeguati al territorio in cui si opera;
vengono suddivise in due parti: la prima per definire gli obbiettivi e le pre-condizioni,
86 Esse sono state sviluppate ulteriormente nel corso del workshop per esperti tenuto a Berlino nel 2008. 87 Come è possibile comprendere nella loro pagina web: “Prima la rete ha operato per otto anni come
associazione informale”.http://www.work-with-perpetrators.eu/ (nostra traduzione)
88 Disponibile on line al link :http://www.work-with
perpetrators.eu/fileadmin/WWP_Network/redakteure/2006__2012/guidelines/wwp_standards_it_2008 _vers_1_1_1.pdf
55 nella successiva invece vengono stabiliti i principi necessari finalizzati ad un lavoro appropriato con gli autori di violenza domestica.
Date le differenze territoriali in cui vengono applicate, ogni Nazione ha il compito di creare un modello personale, adattandolo quindi alla propria realtà.
Se in un primo periodo l’attenzione per gli uomini era minima, come confermato anche dalla ricerca svolta da Le Nove89, il numero di centri interessanti a lavorare con
l’autore di violenza oggi risulta sempre più in espansione; se da un lato la notizia non può che essere accolta con favore (vi è sottinteso un probabile cambiamento culturale), in realtà come sostiene anche Stefano Ciccone nel suo articolo: “Nessun uomo è
estraneo”, nonostante i centri avviati in precedenza siano caratterizzati da una storia
di autocoscienza e da un’adeguata formazione sulla multifattorialità del fenomeno della violenza, in quest’ultimo periodo stanno nascendo nuove realtà che “rischiano di essere segnate dall’improvvisazione e dalla scarsa consapevolezza della complessità del fenomeno” (Ciccone p. 1). Così, nonostante la preesistenza di parametri determinati a livello Europeo, è risultato necessario stabilire delle Linee guida, conformi al Network Europeo, che tenessero in considerazione la peculiarità del contesto Italiano (realtà eterogenee).
In seguito all’incontro Nazionale avvenuto il 15 febbraio del 2013, (promosso dal Cam di Firenze) è stato prodotto un documento recante: “Linee guida nazionali dei
programmi di trattamento per uomini autori di violenza contro le donne nelle relazioni affettive”. L’obbiettivo, come viene stabilito anche nella parte introduttiva è:
garantire la qualità del lavoro e, più in particolare, ad assicurare la sicurezza delle donne e dei minori contenendo il rischio che interventi inappropriati sugli uomini comportino conseguenze negative per le compagne e i bambini. (RELIVE p. 2)
Così l’attenzione alle donne e ai minori diventa anche il presupposto della loro sussistenza: nella parte riferita alle precondizioni viene infatti ribadita l’irrinunciabile presenza di “servizi di supporto per le vittime” e viene reso noto che, affinché sia svolta un’azione efficace contro la violenza i “programmi per uomini autori di violenza devono essere parte di un sistema d’intervento integrato” (RELIVE p. 2)
89 Ricerche fluite poi nel libro Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschile contro le donne: modelli
56 Gli aspetti degni di interesse risultano molteplici, ma in questa sede, attenzione particolare deve essere prestata alla sezione recante “Principi fondamentali per il
lavoro con uomini autori di violenza”; nel secondo paragrafo il lavoro è infatti sotteso
alla protezione dei minori implicati in una situazione di violenza famigliare.
Come si avrà modo di spiegare in seguito i bambini “che vivono in contesti in cui sono messi in atto comportamenti violenti risentono sempre, direttamente o indirettamente, della violenza” (Ivi p. 5); infatti, nonostante loro stessi non siano “colpiti”, l’assistere al maltrattamento della propria madre (violenza assistita90)
provoca effetti, in alcuni casi, irreparabili compromettendo seriamente la crescita e la formazione dell’identità. A sostegno di quanto detto, risulta doveroso evidenziare come una donna costretta a subire vessazioni dal “padre dei suoi figli”, difficilmente risulterà essere una madre adeguata e responsiva per i bambini. Le conseguenze riscontrate nella crescita delle “piccole vittime” comprova la scelta dei programmi per gli autori di violenza, nel considerare aspetto prioritario il recupero della capacità genitoriale.
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TERZO CAPITOLO
Violenza assistita: quando i figli sono “vittime”
Considerare il recupero dell’uomo in qualità di padre un aspetto prioritario dei programmi per gli autori di violenza, obbliga a valutare come lo stesso minore sia al pari della donna, vittima, perché testimone della violenza agita dal padre sulla figura materna. Data la difficoltà, rilevata anche dagli addetti ai servizi, nel considerare la violenza assistita come species di maltrattamento, si impone l’analisi del processo culturale e normativo che ha mosso interesse al fenomeno. Una prima giustificazione del ritardo è rilevato nella figura del pater familias, e di come nell’immaginario collettivo, l’utilizzo della violenza come metodo correttivo risultasse conforme alle norme sociali.
L’excursus diacronico permette di contestualizzare e definire la violenza assistita. Come si vedrà il merito della tematizzazione di tale species si deve al lavoro svolto dalle operatrici dei centri antiviolenza e delle case rifugio, le quali, durante i colloqui con le donne (data la presenza degli stessi figli), hanno rilevato, per la prima volta, gli effetti sui minori testimoni della violenza agita sulla madre.
Un’analisi mirata alle strategie di intervento in materia non può quindi esimersi dal considerare adeguatamente tale species in quanto, come vedremo, tale analisi permette di introdurre dinamiche e processi di cui le istituzioni devono necessariamente farsi carico considerando tanto la valenza protettiva dell’intervento che le sue potenzialità risocializzative.
3.1 Problemi definitori della violenza assistita come species di