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Distinzione tra ricorso ordinario e ricorso straordinario in cassazione quanto ai motivi di impugnazione: la disciplina previgente e l’arrêt delle

IL RICORSO STRAORDINARIO IN CASSAZIONE

II.3. Distinzione tra ricorso ordinario e ricorso straordinario in cassazione quanto ai motivi di impugnazione: la disciplina previgente e l’arrêt delle

Sezioni Unite n. 5888/1992.

Il codice di rito del 1942 disciplina il ricorso per cassazione come un mezzo di impugnazione ordinario introduttivo di un giudizio a “critica vincolata”, esperibile cioè per specifici e tassativi motivi contemplati dall’articolo 360 c.p.c., e limitato ad un controllo di legalità; la Cassazione infatti può sindacare esclusivamente la corretta applicazione del diritto al caso concreto restando preclusa ogni possibilità di rivalutare ex novo la sussistenza del fatto dedotto in giudizio. In altri termini la Cassazione, a differenza del giudice di merito, deve limitarsi a prendere per veri i fatti che scaturiscono dalle prove senza poterne sindacare la veridicità.

L’articolo 360,1° comma, c.p.c., nella sua formulazione originaria, ammetteva il ricorso in cassazione «1) per difetto di giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.»

La formula di cui al n. 5) venne però ritenuta eccessivamente restrittiva, in quanto sostanzialmente correlata ad una sorta di violazione del principio della

93 corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Sul punto è quindi intervenuta la novella del 14 luglio 1950, n. 518 che ha riformulato il motivo di cui al n. 5, concernente la motivazione sulla ricostruzione della fattispecie concreta, prevedendo il ricorso per «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.»

Tale nuova formulazione ha previsto oltre al vizio di omessa motivazione, che ricorre quando il giudice ha omesso di valutare un fatto decisivo per il giudizio, le ipotesi di ricorso per insufficienza e contraddittorietà della motivazione. In tal modo la novella del ’50 ha ampliato notevolmente la possibilità del ricorso per vizi di motivazione consentendolo sia quando il giudice, pur motivando in modo analitico su tutte le prove, non ha spiegato le ragioni che lo hanno indotto a scegliere una massima di esperienza piuttosto che un’altra per la loro valutazione, è questo il caso della motivazione insufficiente, sia nel caso in cui la motivazione è contraddittoria perché basata su passi inconciliabili o perché, pur essendo razionale, contrasta con il dispositivo.

Anche il riferimento al «punto decisivo», anziché al «fatto decisivo», si è posto nella direzione volta ad allargare le maglie del vizio di motivazione in quanto il termine «punto», alludendo ad una questione di cui le parti hanno dibattuto o avrebbero dovuto dibattere, si riferisce ad un area più ampia di quella ricoperta dal termine «fatto», che individua un fatto storico di regola extraprocessuale. Il sindacato sulla motivazione in fatto dei provvedimenti impugnati rappresenta un aspetto molto delicato nell’ambito della funzione della Corte suprema. In particolare il sindacato sui vizi logici della motivazione,

94 (insufficienza e contraddittorietà) tende a trasformare la Cassazione da giudice di legittimità in giudice del merito. Ciò in quanto, nell’accertare la congruità delle argomentazioni usate dal giudice di merito per giustificare la decisione sulla base dei fatti di causa, «è estremamente difficile impedire che la Corte ripeta prima il giudizio di fatto e solo dopo aver ritenuto che è errato quello contenuto nella sentenza impugnata, proceda all’accertamento della sussistenza del vizio di motivazione denunciato.»67

Quanto al ricorso straordinario, l’art. 111, 7°comma, Cost. ammette il ricorso in cassazione per «violazione di legge».

Sin dalle prime applicazioni della norma costituzionale, la giurisprudenza della Corte suprema interpreta la locuzione «violazione di legge» nel significato più ampio, comprensiva cioè di tutti i motivi di ricorso ordinario previsti dall’art. 360 c.p.c., inclusa la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione concernente un punto decisivo della controversia,68 uniformando, così, quanto ai motivi di ricorso, il ricorso straordinario a quello ordinario.

Si ravvisano, invero, isolate pronunce di segno opposto, in cui la Cassazione limita la deducibilità del difetto di motivazione negando il sindacato sulla sua sufficienza e razionalità69. Tali pronunce, però, mancando della necessaria vis argomentativa, (si limitano infatti a dichiarare inammissibile il gravame poiché

67 Proto Pisani, Diritto processuale civile, Napoli 2002, p. 525.

68 Cfr. ex plurimis Cass. Sez. Un. 20 luglio1983 n. 4988, in Giur.it. 1984, I, 1,p. 280; Cass. 8

ottobre 1960 n. 3157, in Giust.civ.1969, I, p. 1577; Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1960 n. 260, in

Giust. civ. 1960,I, p. 709; Cass. 8 ottobre 1953 n. 3205, in Foro it. 1954, I, p. 1130.

69Cass. 17 aprile 1981 n. 2329, in Rep. Foro it., 1981, voce Cassazione civile, n. 6.

95 proposto per insufficiente o contraddittoria motivazione), non sono in grado di contrastare l’orientamento dominante sopra descritto.

La possibilità di sindacare il vizio logico della motivazione ha fatto sì che il ricorso straordinario divenisse il necessario completamento del procedimento contenzioso reso in forma camerale, poiché ha consentito alla parte soccombente di conseguire il controllo del giudizio di fatto di cui, data la definitività del provvedimento, sarebbe stata altrimenti privata.

Tale sistema ha valorizzato senza dubbio lo ius litigatoris, e ha prodotto al contempo un grande afflusso di ricorsi in Cassazione.

Questo indirizzo giurisprudenziale si è protratto per quarant’anni fino al grand arrêt n. 5888 del 1992 con cui le Sezioni Unite della Cassazione, «anche sotto la spinta della restrizione che relativamente al sindacato esercitabile dalla Corte di Cassazione sulla motivazione dei provvedimenti di merito è stata operata dal nuovo codice di procedura penale»70, mutano orientamento e modificano in senso restrittivo l’ambito applicativo del ricorso straordinario, operando sul difetto di motivazione.

Chiamate a decidere su un ricorso, ex art. 111, 7° comma, Cost., avverso una decisione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, giudice in unico grado di legittimità, le Sezioni Unite osservano che quando l’impugnazione è ammessa a norma dell’articolo 111, 7° comma, Cost. il ricorso fondato sui vizi della motivazione può trovare il suo fondamento solo dal coordinamento tra il primo comma dell’art. 111 (attuale 6° comma) che sancisce l’obbligo di motivare tutti i provvedimenti giurisdizionali a garanzia del diritto di difesa

96 delle parti nel processo e il secondo comma della medesima disposizione (attuale 7° comma), volto «ad assicurare l’uniformità di interpretazione e applicazione del diritto oggettivo a tutela dell’uguaglianza dei cittadini…»71. Collegando queste due disposizioni la Corte deduce «in primo luogo che fra le violazioni di legge denunciabili in Cassazione non può non ricomprendersi quella dell’obbligo di rendere palesi i motivi delle decisioni, e in secondo luogo che l’oggetto della denuncia può riguardare soltanto l’esistenza della motivazione in sé, senza estendersi al confronto del contenuto della motivazione con le risultanze del processo.»72

Alla luce di ciò le Sezioni Unite circoscrivono il vizio di motivazione alle ipotesi di mancanza assoluta di motivazione, di motivazione apparente, o fondata su argomenti tra loro logicamente inconciliabili o perplessa od obiettivamente incomprensibile e sempre che il relativo vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato; ritengono invece che «al compito assegnato alla Corte di Cassazione dalla Costituzione resta estranea una verifica della sufficienza e razionalità della motivazione sulle “quaestiones facti”, la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito.»73

Tale “storica” pronuncia crea un importante distinguo sul piano applicativo tra il ricorso ordinario, che consente una censura piena del difetto di motivazione, e il ricorso straordinario rispetto al quale il vizio di motivazione è censurabile solo per inesistenza e palese irrazionalità, non anche per insufficienza e

71 Cass. Sez. Un. 16 maggio 1992 n. 5888, cit., p. 753. 72 Cass. Sez. Un.16 maggio 1992 n.5888, cit., p. 753 73 Cass. Sez. Un. 16 maggio 1992 n. 5888, cit., 754.

97 contraddittorietà della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie. Tale indirizzo viene costantemente recepito dalla giurisprudenza a seguire e assume in breve tempo i caratteri del “diritto vivente” 74.

Quanto all’ambito applicativo del nuovo orientamento si può osservare che la giurisprudenza di legittimità opera la restrizione sui motivi non solo nell’ipotesi in cui il ricorso per cassazione è proposto ai sensi dell’articolo 111, 7° comma, Cost., (avverso sentenze «non impugnabili» o decreti e ordinanze decisori e definitivi per i quali la legge esclude il ricorso), ma anche in quei casi in cui il legislatore prevede il controllo di legittimità, ma lo consente solo per «violazione di legge» come, ad esempio, nell’art.156 della legge notarile n. 89 del 1913, in tema di procedimento disciplinare nei confronti dei notai. Per individuare le ragioni che hanno ispirato il revirement occorre far leva sul fatto che la sentenza in commento si colloca negli anni dei grandi dibattiti sulla crisi della Cassazione. Tra i vari rimedi proposti per arginare la crisi vi è stato proprio quello di operare sui motivi di ricorso, restringendo la deducibilità sul difetto di motivazione.

Limitando il controllo sulla motivazione la Corte, da un lato, intende porre un freno all’afflusso di ricorsi in Cassazione e, dall’altro, vuole privilegiare la funzione pubblica di garanzia oggettiva dello ius constitutionis rispetto alla preminente funzione privata di giustizia del caso singolo.

74 Cass. 14 dicembre 1999 n. 898, in Foro it. 2000, I, p.2600; Cass. 18 maggio 1996 n. 4620,

in Foro it.1996, I, p. 2376; Cass. 10 dicembre1994, n.10568, in Foro it.1995, I, p. 2184; Cass. 16 novembre1993 n.11326, in Foro it. 1995, I, p. 631; Cass. 2 dicembre 1992 n. 12871, in

Rass. avv. St., 1993, I, p. 210; Cass. Sez. Un. 16 settembre 1992 n. 10598, in Foro it. 1995, I,

98 Il restringimento sui motivi censurabili nel ricorso straordinario ha prodotto una serie di disfunzioni; in particolare, la lettura restrittiva del vizio di motivazione ha reso il rimedio straordinario sostanzialmente inutile perché lo ha limitato proprio sul piano del controllo indiretto sul fatto.

L’esclusione del sindacato sulla motivazione illogica nel ricorso straordinario è stata criticata anche sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza formale. L’art. 360 1° comma, n. 5, c.p.c. sarebbe incostituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost. (in combinato con l’art.111, 7° comma, Cost.) nella parte in cui esclude il sindacato sull’illogicità della motivazione nel ricorso straordinario: «non vi è parità di trattamento tra l’impugnazione della sentenza resa nel giudizio ordinario di cognizione e quella resa in procedimenti speciali, né tra l’ordinanza per cui la legge contempla il ricorso in cassazione e quella avverso la quale non è previsto»75.

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