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IL RICORSO STRAORDINARIO IN CASSAZIONE

II.4. L’uniformazione tra motivi di ricorso ordinario e straordinario.

La disciplina dei motivi di ricorso straordinario è stata oggetto della riforma della Cassazione civile, attuata con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 intitolato “Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato”, con cui il legislatore delegato, attuando la delega contenuta nella legge n. 80 del 2005, è intervenuto a regolare alcuni aspetti della disciplina del ricorso straordinario, operando così il riconoscimento ufficiale del rimedio, fino a quel momento vissuto nella giurisprudenza di legittimità. In tal modo, il legislatore si è mosso in decisa

99 controtendenza rispetto a quella parte della dottrina che ne promuoveva la soppressione o alle proposte di riforma volte a eliminare o modificare l’art. 111, 7° comma, della Costituzione.

In attuazione della direttiva, contenuta nella legge delega n. 80 del 2005, che prevedeva di stabilire «identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione», il legislatore delegato ha aggiunto un quarto comma all’articolo 360 c.p.c., ai sensi del quale «Le disposizioni di cui al primo comma [motivi di impugnazione] e terzo comma [riservabilità automatica delle sentenze non definitive] si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.»

Tale norma ha esteso al ricorso straordinario i motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, 1° comma, c.p.c. per il ricorso ordinario. Ciò ha consentito l’integrale applicazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., nella nuova formula introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, che ammetteva il ricorso per cassazione «per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.» Pertanto, alla luce di tale disciplina codicistica, la locuzione «violazione di legge» dell’art. 111, 7° comma, Cost. è stata nuovamente intesa come comprensiva del vizio logico di motivazione. Con questo significativo intervento il legislatore della riforma ha superato l’orientamento consolidato della giurisprudenza della Cassazione che negava in sede di ricorso straordinario il controllo sulla sufficienza e razionalità della motivazione, e ha ristabilito la piena equiparazione, quanto ai motivi di impugnazione, tra ricorso ordinario e straordinario.

100 Da notare che nel passaggio dalla legge delega al testo del decreto delegato è venuto meno l’espresso riferimento «all’art. 111, 7° comma, Cost.» e al «ricorso straordinario»; l’art. 360, 4° comma, c.p.c. si riferisce, infatti, genericamente a qualunque provvedimento ricorribile in cassazione «per violazione di legge», senza specificarne la natura ordinaria o straordinaria. Tale modifica non è di poco conto poiché consente di applicare la norma anche in quei casi in cui il legislatore prevede il controllo di legittimità (che quindi la Corte qualifica ordinario) ma lo ammette solo per violazione di legge.

Nel giro di pochi anni, tuttavia, il legislatore è ancora una volta intervenuto sull’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., con la l. n.134 del 7 agosto 2012 di conversione del d. l. n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese,” (il c.d. Decreto Sviluppo). Con l’obiettivo di «evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica propria della Suprema Corte di cassazione quale giudice dello ius constitutionis e non se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris»76, e, quindi, con un chiaro intento deflativo, il legislatore ha sostituito la precedente formulazione di cui al n. 5 dell’art. 360, 1° comma, c.p.c. con la nuova nel senso di ammettere la proposizione del ricorso per cassazione «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale norma, che si applica ai ricorsi proposti avverso sentenze pubblicate oltre il trentesimo giorno dall’entrata in

101 vigore della legge di conversione77, ripete la formula restrittiva adottata dal codice di rito del 1942 fino alla novella del 1950.

Dal confronto tra la versione attuale della disposizione e quella frutto della riforma del 2006, si può notare che non vi è più il riferimento espresso alla motivazione. Peraltro, come da più parti osservato, l’espressione “omesso esame” non può che riferirsi al vizio di motivazione dato che solo da questa potrà desumersi l’omissione dell’esame circa un fatto decisivo78.

Anche il passaggio dal «fatto controverso e decisivo per il giudizio» al «fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» è stato considerata una modifica innocua79. Entrambe le locuzioni si riferiscono alla circostanza che il vizio di motivazione rileva solo se concerne un fatto, principale o secondario, oggetto di contraddittorio davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata e che, se fosse stato preso in considerazione, avrebbe condotto il giudice ad una decisione diversa.

La vera novità sta, invece, nell’esclusione del controllo sulla motivazione insufficiente o contraddittoria, id est, sul vizio logico di motivazione.

Con tale modifica il legislatore è intervenuto sottraendo al controllo di legittimità la valutazione sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito dal giudice di merito e quindi eliminando il sindacato della Cassazione sulle regole non giuridiche, cioè sulle regole di comune esperienza che il giudice ha utilizzato per ricostruire il fatto, nonché sull’applicazione delle

77 La legge n. 134 del 7 agosto 2012, che ha convertito il d.l. n. 83 del 2012, è stata pubblicata

in G.U. 11 agosto 2012.

78In tal senso, De Cristofaro, Appello e cassazione alla prova dell’ennesima “riforma

urgente”: quando i rimedi peggiorano il male, in www.judicium.it § 1; nello stesso senso

Ricci, Diritto processuale civile, Torino 2013, vol. II, p. 265.

102 norme elastiche e sull’esercizio del potere discrezionale che la legge riconosce al giudice di merito.

Non stupisce che tale innovazione abbia destato le critiche della dottrina, da subito “affannata” a individuare i possibili modi per “far rientrare dalla finestra ciò che il legislatore avrebbe voluto far uscire dalla porta”.

Da un lato, si sono affermate tesi riduzioniste volte a sostenere che questa modifica non avrà alcuna influenza sulla prassi. Facendo leva sul dato storico- comparato si osserva come il controllo sul vizio logico sulla motivazione fu creato dalla Suprema corte nel vigore del codice del 1865, che non prevedeva tale specifico motivo di ricorso, e rimase del tutto insensibile alla virata in senso restrittivo operata dal codice del 1940. Sempre da questo punto di vista si sottolinea come le stesse Corti supreme francese e tedesca operano tale controllo pur in assenza di norme specifiche al riguardo80.

Dall’altro lato, parte della dottrina sottolinea che le ipotesi di motivazione insufficiente o contraddittoria potrebbero essere censurabili quali errores in procedendo ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c., in quanto integranti violazione dell’art. 132 c.p.c., che nel prescrivere «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione» non può volere una motivazione quale che sia, ma impone una motivazione in grado di giustificare razionalmente le conclusioni raggiunte81.

La posizione della Corte Suprema sul novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non ha tardato a palesarsi. Con una recente pronuncia, le Sezioni Unite hanno fatto

80 Per le varie opinioni che si sono formate in dottrina in seguito alla riforma dell’art. 360, 1°

comma, n. 5, c.p.c. si rinvia a Consolo, Codice di procedura civile commentato, Milano 2013, vol. 2 , pp. 836-854.

81 Fornaciari, Ancora una riforma dell’art. 360 n. 5 cpc: basta, per favore, basta!, in

103 propria l’intenzione legislativa di restringere il sindacato sulla motivazione in fatto in sede di giudizio di legittimità e hanno fornito, al contempo, precise indicazioni interpretative sulla nuova formulazione della norma.

Richiamandosi ai principi espressi con il grand arret n. 5888 del 1992, con cui, si è detto82, la Corte aveva escluso la possibilità di censurare il vizio logico della motivazione in sede di ricorso straordinario, le Sezioni Unite affermano il seguente principio di diritto: «La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) [....] deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”…»83.

Tale pronuncia, a cui la giurisprudenza ha dato subito seguito84, rappresenta un ritorno al passato che, con ogni probabilità, si ripercuoterà negativamente soprattutto sul ricorso straordinario in cassazione. Verrà meno, infatti, ogni possibilità di controllo indiretto sui fatti di causa e, quindi, si vanificherà

82 Supra, cap. II, sez. II, § II. 3. 83 Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053. 84 Cass. 15 aprile 2014 n. 12928.

104 l’utilità di un rimedio nato per assicurare un’impugnazione laddove la legge processuale non la contempla.

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CAPITOLO III

I PROVVEDIMENTI NON RICORRIBILI IN CASSAZIONE: LA

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