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Dolo specifico e mutamento del titolo di reato.

Sezione II: Attuali profili critici.

Capitolo 2: Le diverse funzioni del dolo specifico.

3. Dolo specifico e mutamento del titolo di reato.

In molte delle ipotesi di reato a dolo specifico, la finalità perseguita dall’agente svolge la funzione di mutare il titolo della fattispecie: si pensi al disposto dell’art. 613, n. 1, c.p.48, o più in generale alla circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 2, c.p.49.

48 La norma, posta nell’ambito del reato di stato di incapacità procurato mediante violenza

prevede un’aggravante a carico di chi abbia agito al fine di far commettere un reato. In argomento, cfr. diffusamente A. CATTEDRA – E. VENGA – M. CATTEDRA, Stato di incapacità procurato

mediante violenza, in Riv. Pen., 1980, 193 ss.

49 Trattasi dell’aggravante comune di “aver commesso il reato per eseguirne od occultarne

un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato”. Sul punto, cfr. S.CICALA, Interpretazione sistematica della circostanza “avere commesso il reato per eseguirne un altro”, in Annali 1935, 818 ss.; C.

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Autorevole dottrina50 ha poi evidenziato come talora «lo scopo distingue una figura delittuosa da un’altra. Così la demolizione di un muro di confine costituisce esercizio arbitrario delle proprie ragioni se commessa col fine di esercitare un diritto, mentre è danneggiamento […] ove sia compiuta semplicemente per recare un danno».

Paradigma di tale tipologia di utilizzo dell’elemento finalistico è la disciplina in materia di sequestro di persona51.

Il sistema penale conosce infatti una fattispecie base di sequestro,

ex art. 605 c.p.52, da cui si differenziano delle ipotesi specifiche, costituite sulla base di una peculiare finalità perseguita dal reo.

Così, se il sequestro è compiuto a scopo di estorsione, si applicherà la diversa e più grave previsione di cui all’art. 630 c.p.53; se invece esso è eseguito a scopo di terrorismo o eversione, la fattispecie verrà sussunta nell’ambito dell’art. 289 bis c.p.54

Le perseguite finalità di estorsione o terrorismo spiegano un trattamento sanzionatorio ben più elevato, e ciò ha dato adito a una

PEDRAZZI, L’aggravante della connessione nella luce dell’oggettività giuridica, in Riv. it., 1956,

316 ss.

50 Il riferimento è a F.ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., 313. 51 Cfr. sul punto F.PALAZZO, Corso di Diritto Penale. Parte Generale, cit., 314.

52 In argomento, cfr. E.GALLO, voce Sequestro di persona, in Enc. giur., XXVIII, Roma,

1992, passim; T.PADOVANI, Il sequestro di persona e l’identificazione della libertà personale, in

Riv. it. dir. proc. pen., 1985; D.PULITANÒ, Coazione a fine di bene e cause di giustificazione, in

Foro it., 1985, II, 438.

53 Su cui cfr. P.ALIFUOCO, Profili problematici della nuova disciplina del sequestro di

persona a scopo di estorsione, in Giust. pen., 1982, III, 14.

54 In tema, cfr.: M.BOSCHI, Appunti sul sequestro di persona a scopo di estorsione, di

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serie di obiezioni in ordine alla compatibilità di tali fattispecie con il principio di necessaria lesività. A proposito, si è rilevato come la compatibilità di tali ipotesi con il dettato costituzionale non sia in dubbio, a patto che «da un lato, il fatto oggettivo sia dotato di un suo contenuto di disvalore e che, dall’altro, il maggior rigore sanzionatorio non sia tanto eccessivo e sproporzionato da rivelare che il disvalore del reato si concentra in realtà nel solo dolo specifico»55.

A rigore, tuttavia, per considerare tali ipotesi di reato realmente conformi a Costituzione, sotto il profilo della necessaria lesività, occorre ancora una volta fare riferimento alla struttura del paradigma generale di anticipazione della tutela penale previsto dal nostro ordinamento, quella di cui all’art. 56 c.p.56

La direzione della condotta base al fine illecito dev’essere oggettivamente desumibile dalla portata di idoneità ed univocità degli atti posti in essere57. Diversamente opinando il rischio di sanzionare esclusivamente un proposito criminoso, rimasto nella sfera intima del soggetto, ovvero esternato attraverso azioni assolutamente inidonee o ancora non univoche al raggiungimento scopo, determinando così un

vulnus al principio di materialità/offensività, sarebbe palese.

55 F.PALAZZO, Corso di Diritto Penale. Parte Generale, cit., 314.

56 Così anche G.DELITALA, Il fatto nella teoria generale del reato, cit., 132. 57 Così G.MARINUCCI -E.DOLCINI, Corso di Diritto Penale, cit., 579.

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Nelle ipotesi in cui il fine delittuoso muta il titolo di reato, aggravandolo, la condotta è quindi, a sua volta, idealmente scomponibile in una fattispecie consumata (nel nostro esempio, il fatto tipico di sequestro di persona), cui accede una fattispecie tentata, costituita dall’oggetto del dolo specifico.

Da tale impostazione discende logicamente che non sia ammissibile l’incriminazione di tali ipotesi a titolo di tentativo58: se così fosse, la soglia della punibilità arretrerebbe in modo inaccettabile, sanzionandosi invero un autentico tentativo di tentativo; in altri termini, non si sanzionerebbe un pericolo di danno, bensì un pericolo

di pericolo.

Se quindi Tizio, senza portare a termine la sua condotta, ponga in essere atti idonei e diretti in modo inequivoco a sequestrare Caio, perseguendo una finalità estorsiva (630 c.p.) o eversiva (289 bis c.p.), risponderà al più di un tentativo di sequestro di persona (nella forma base prevista dall’art. 605 c.p.), in quanto il bene giuridico ulteriormente protetto dalla norma incriminante l’ulteriore finalità non è stato idoneamente o univocamente esposto a pericolo per determinare una più grave sanzione penale.

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Lo stesso dicasi qualora il sequestro di persona sia stato consumato, ma la finalità illecita venga perseguita attraverso atti non idonei o equivoci (ad esempio, attraverso mezzi del tutto rudimentali o con modalità assolutamente inadeguate allo scopo,59), tali da non oggettivare sufficientemente la proiezione della condotta verso lo scopo vietato dalla legge. In una tale ipotesi il reo, a rigore, dovrà rispondere esclusivamente del reato di cui all’art. 605 c.p. nella forma consumata.

4. Dolo specifico e restringimento dell’ambito della