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Dolo specifico implicito e riciclaggio.

Sezione I: Dolo specifico e parte speciale: questioni preliminari.

1. L’esigenza di un’indagine di parte speciale: delimitazione dell’analisi.

1.2. La controversa categoria dei reati a dolo specifico implicito od occulto.

1.2.1. Dolo specifico implicito e riciclaggio.

Il dibattito sull’ammissibilità di reati a dolo implicitamente specifico non può dirsi chiuso. Le contraddittorietà proprie della categoria sono di recente riemerse, infatti, con riferimento al delitto di

riciclaggio34.

L’art. 648 bis c.p. punisce, letteralmente, chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità

33 Tale soluzione trova anche autorevoli appigli in dottrina: cfr., in particolare, F.BRICOLA,

Dolus in re ipsa. Osservazioni in tema di oggetto e accertamento del dolo, cit., 93; A.PECORARO

ALBANI, Il dolo, Napoli, 1955, 527 e ss.

34 Sul reato di riciclaggio, cfr.: M. ANGELINI, voce Riciclaggio, in Digesto pen., Agg.,

Tomo II, N-Z, Torino, 2006, 1392 ss.; ID., Il reato di riciclaggio (art. 648 bis). Aspetti dogmatici e

problemi applicativi, Torino, 2008; R.BRICCHETTI, Riciclaggio e autoriciclaggio, in Riv. it. dir.

proc. pen., 2014, 687 ss.; G. COLOMBO, Il riciclaggio, Milano, 1990; G. M. FLICK, voce

Riciclaggio, in Enc. giur., XXVII, Roma, 1991, 2; G. L. GATTA, Introdotto il delitto di

autoriciclaggio (unitamente ad una procedura di collaborazione volontaria all'emersione di capitali all'estero, assistita da una causa di non punibilità per i reati tributari e di riciclaggio), in

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provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La preferibile tesi, aderendo ad un’interpretazione rigorosa della norma, sostiene che la punibilità non sia subordinata all’accertamento di alcuna finalità, a differenza, ad esempio, del fine di profitto tipico della ricettazione35. Eventualmente, «il concreto intento di lucro può essere invocato a rafforzare l'elemento psicologico del reato, ma non anche per escluderlo, sulla base del presupposto che il dolo specifico, e quindi il fine di lucro, è richiesto per la sussistenza del reato di ricettazione e non anche per quello di riciclaggio»36.

Altra parte della dottrina ha tuttavia contrariamente opinato, argomentando nel senso del necessario ed implicito scopo di trarre profitto nella fattispecie in esame.

35 Così anche la giurisprudenza di legittimità più recente: cfr., ad esempio, Cass. Pen., sez.

II, n. 30265 del 16 giugno 2017, in Ced, rv. 270302, per cui «il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione»; e, ancora, Cass. Pen., sez. V, n. 25924 del 24 maggio 2017, in Ced, rv. 270199, secondo cui «l’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) è integrato dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni e nella consapevolezza di tale provenienza». Cfr., nello stesso senso, Cass. Pen., sez. II, n. 48316 del 07/12/2015, in Ced, rv. 265379; Cass. Pen., sez. II, n. 35828 del 19/09/2012, in Ced, rv. 253890.

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In particolare, si è rilevato37 come la riformulazione ad opera della l. 328 del 1993 della fattispecie, mediante anche la soppressione dell’elenco dei possibili reati-presupposto della condotta incriminata38, abbia determinato l’insorgere di delicate questioni ermeneutiche relative all’esatto confine tra riciclaggio e ricettazione39. Considerando così che talune modalità realizzative di riciclaggio si sovrapporrebbero alla fattispecie di ricettazione40, e che tale ultimo reato tenderebbe a prevalere giusta la qualificazione specifica del fine

37 Così, ad esempio, G.MORGANTE, Riflessioni su taluni profili problematici dei rapporti

tra fattispecie aventi ad oggetto operazioni su denaro o beni di provenienza illecita, in Cass. Pen., 1998, 2509 ss.

38 L’art. 648 bis c.p., infatti, è stato profondamente mutato ad opera della legge n. 328 del

1993, attraverso cui si è inteso dare attuazione a specifici obblighi di natura sovranazionale. Da un lato, la riforma ha eliminato l’elencazione tassativa, previgente, dei reati-presupposto del riciclaggio, generalizzando il riferimento a qualsiasi delitto non colposo; il legislatore ha, poi, riformulato la condotta di cui all’art. 648 bis ammettendo l’integrazione del delitto – oltre che attraverso la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità – anche attraverso altre operazioni sugli stessi, “in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”. In argomento, per una più completa ricostruzione del delitto, anche in chiave storica, cfr. G. FIANDACA –E.MUSCO, Diritto Penale, Parte Speciale. Volume II, Tomo secondo. I delitti contro il patrimonio, cit., 262 ss. In chiave monografica, con precipua attenzione ai profili di diritto sovranazionale implicati, cfr. A.R.CASTALDO – M.NADDEO, Il delitto di riciclaggio: prevenzione

e repressione nella prospettiva interna e internazionale, Padova, 2009.

39 In merito, si è talora argomentato nel senso del possibile concorso fra le due fattispecie:

così, seppure in senso critico, G.INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, Bologna, 1996, 147. Nella medesima direzione G.MORGANTE, op. loc. ult. cit., 2510 per cui «il risultato del cumulo delle pene pare in netto contrasto con quei principi di giustizia che impongono di applicare una sola pena in presenza di condotte che, come quelle in esame, non solo non risultano espressive di un disvalore autonomo ma paiono, per taluni versi, sovrapporsi».

40 Come rilevato da G.MORGANTE, op. loc. ult. cit., 2510, infatti, nonostante «vi siano casi

in cui le condotte di riciclaggio tendono a sovrapporsi a certe ipotesi di ricettazione, a differenza dell’art. 648 bis c.p., l’art. 648 c.p., prevede che il soggetto agente debba porre in essere la condotta “con il fine di procurare a sé o altri un profitto”. Per evitare, però, il giungere della paradossale conclusione di considerare prevalente il delitto di ricettazione in virtù della presenza di quell’ulteriore atteggiamento della volontà dato dal fine di profitto, deve ritenersi implicito, anche nel delitto di riciclaggio, il fine di lucro personale, essendo assurdo postulare un più duro trattamento sanzionatorio proprio per la condotta che risultasse priva di quella finalità». Nello stesso senso F. MAZZOCCO, Attività aventi ad oggetto beni di provenienza illecita: casi di concorso apparente tra norme, in Riv. trim. dir. pen. econ. 1994, 517.

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di trarre profitto, per evitare una simile conseguenza, con applicazione del trattamento sanzionatorio più grave alla condotta priva del fine di lucro, l’unica soluzione sarebbe quella di considerare implicito, nell’art. 648 bis c.p., il medesimo requisito finalistico.

Talvolta è stata la stessa giurisprudenza di legittimità a riconoscere il carattere implicito del dolo specifico del riciclaggio, differenziandolo tuttavia dallo scopo di trarre profitto tipico della ricettazione per individuarlo nel fine di ripulire il denaro o i beni di provenienza illecita41.

E tuttavia, come evidenziato, la tesi del dolo specifico “implicito” non ha convinto gli interpreti nemmeno con riferimento alla fattispecie di riciclaggio.

Oltre a contestare la tenuta dogmatica della categoria dei reati a dolo specifico implicito, si è efficacemente rilevato che il disvalore della condotta di riciclaggio consiste nelle modalità dissimulatorie della stessa42. Ciò è reso espresso, nel secondo periodo del primo comma dell’art. 648 bis c.p., dal requisito modale ivi tipizzato. A differenza delle fattispecie di sostituzione o trasferimento, rilevanti in

41 Così Cass. pen., sez. II, 1 ottobre 1996, in Foro it., 1998, 2 ss., per la quale «risponde del

reato di riciclaggio chi, sostituendo, trasferendo ovvero compiendo operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità, agisce con la finalità di “ripulire” i suddetti beni di provenienza illecita; tale finalità costituisce l’elemento di differenziazione rispetto alla fattispecie di ricettazione».

42 In questo senso, cfr. S. FAIELLA, Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale,

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quanto espressive di un’autonoma idoneità decettiva, l’ipotesi in cui il soggetto compia altre operazioni in relazione a denaro, beni o altre utilità illeciti è punita laddove compiuta in modo da ostacolare

l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il dolo difetterà,

pertanto, ogniqualvolta manchi la percezione dell’oggettiva e specifica modalità decettiva della condotta.