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Il residuale ruolo del finalismo nel sistema penale a tutela della vita e dell’integrità fisica.

Sezione III: Ipotesi di dolo specifico nei delitti contro la vita e l’incolumità individuale.

4. Il residuale ruolo del finalismo nel sistema penale a tutela della vita e dell’integrità fisica.

L’utilizzo del dolo specifico nei delitti contro la vita e l’integrità fisica è infrequente. Ciò è spiegabile alla luce delle generali considerazioni inerenti il complessivo sistema di tutela specificamente predisposti a presidio dei beni in gioco.

Com’è noto97, la centralità ed apicalità dei valori della vita e dell’integrità fisica giustificano la pienezza dell’intervento penale: non a caso, il «nucleo della tutela»98 è costituito da delitti di evento in senso naturalistico, a forma libera, e di danno ai beni tutelati. Non importano, in sostanza, le concrete modalità attuative della condotta, giacché il disvalore oggettivo d’azione non è, generalmente, tipizzato in via espressa99; allo stesso modo, per garantire il massimo presidio

97 Illuminante è l’approfondita disamina delle problematiche relative ai sistemi di tutela dei

beni giuridici costituiti dalla vita e dall’integrità fisica operata da D.PULITANÒ, Diritto Penale,

Parte speciale, volume I, tutela penale della persona, cit., 11 ss.

98 Così D.PULITANÒ, op. ult. cit., 21.

99 Come efficacemente evidenziato in G.DE VERO, Corso di diritto Penale, I, cit., 395-396,

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degli oggetti di tutela, sono poste una serie di incriminazioni di carattere colposo100.

D’altra parte, la tutela di tali beni viene garantita, nel sistema del codice Rocco, altresì nella sua dimensione pubblico-istituzionale: così, vita ed integrità fisica rilevano anche in una dimensione superindividuale, ove la necessità di presidiare la pubblica incolumità giustifica un sistema di norme penali basato sul pericolo, come accade nei delitti contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico101.

Il codice Rocco, in sostanza, propende per un complesso sistema di tutela che opera in due direzioni: nei reati contro la vita e

ritenere nei primi insussistente la componente del disvalore oggettivo d’azione. Secondo l’Autore, infatti, esso è elemento imprescindibile della fattispecie che si ricava immediatamente nei reati a forma vincolata, mentre nei reati causali puri va «ricostruito con un paziente lavoro di interpretazione teleologica che restringa il dato letterale, solo apparentemente estraneo ad un significato di disvalore riferibile alla condotta di per sé».

100 Per altro verso, il recente processo di elefantiasi, per lo più in chiave simbolica, delle

figure di omicidio colposo non è sfuggito all’occhio critico della più attenta dottrina. Negli ultimi anni il legislatore è più volte intervenuto in materia, introducendo una differenziazione tipologica della fattispecie di omicidio colposo. Il sistema conosce adesso, infatti, oltre all’omicidio colposo “comune”, la fattispecie di omicidio stradale nonché, in particolare, la problematica disposizione in materia di omicidio e lesioni colpose commesse dal medico, art. 590 sexies c.p. In materia, cfr. in particolare le considerazioni critiche di L.RISICATO, Il nuovo statuto penale della colpa medica: un discutibile progresso nella valutazione della responsabilità del sanitario, in La legislazione penale, 2017, 4, che evidenzia come, ormai, «l’omicidio colposo “comune” (non stradale, non medico, non provocato dall’inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro) rimane una fattispecie “debole”, sia sul piano del trattamento sanzionatorio che sul versante della disciplina della prescrizione».

101 La peculiarità del codice Rocco, peraltro, non a caso è stata definita da autorevole

dottrina come «progressione discendente», giacché la parte speciale del Codice Rocco tratta per prime le ipotesi delittuose meno frequenti, quali i delitti contro la personalità dello Stato e altri beni super individuali, concludendosi con i delitti contro la persona e con quelli contro il patrimonio: cfr. in questo senso le illuminanti considerazioni di, T. PADOVANI – L.STORTONI, Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale, Bologna, 1991, 44 ss.

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l’incolumità individuale, il bene giuridico viene in considerazione nella sua singolarità, tutelato in quanto tale, secondo il paradigma del danno; i delitti contro l’incolumità pubblica, invece, tutelano il bene nella prospettiva ultra-individuale, secondo il diverso sistema dell’anticipazione, anche, sovente, attraverso il ricorso alle forme più problematiche di dolo specifico.

Se, pertanto, nel capo del codice posto a presidio della vita e dell’incolumità fisica la tutela è incentrata sull’essenza dei beni giuridici in rilievo, si spiega agevolmente la presenza del tutto residuale di elementi finalistici cui siano ricollegati effetti di selezione, incriminazione o anticipazione. Diversamente, sono effettivamente previste ipotesi di dolo specifico in cui si cristallizza un’aggravante, attraverso la quale si lede, effettivamente o anche solo in via potenziale, un bene giuridico diverso rispetto alla vita ed all’incolumità fisica: si pensi, a titolo di esempio, alle circostanze, inerenti l’omicidio volontario, di cui all’art. 576, comma primo, numeri 3 (aver commesso il fatto da latitante, per sottrarsi all'arresto,

alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza) e 4 (nel caso di fatto commesso

dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o

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Vi è piena corrispondenza, in altri termini, tra bene giuridico tutelato ed elementi della fattispecie tipica. Il contenuto di disvalore intrinseco nelle fattispecie di cui agli artt. 575 e seguenti c.p. è totalmente insito nella lesione effettiva del bene giuridico tutelato; la principale forma di anticipazione posta a presidio degli stessi è d’altronde costituita dal paradigma generale del delitto tentato, ex art. 56 c.p.

In questo contesto, pertanto, il particolare rilievo attribuito talvolta, tipicamente, dal legislatore a finalità specifiche dell’agente deve svolgere delle funzioni peculiari, poiché giammai atterrà al centro nevralgico di tutela dei beni “vita” o “incolumità fisica”, sui quali, appunto, si imperna l’intero sistema ex se.

Ulteriori spunti di riflessione possono di conseguenza trarsi dall’analisi di due fattispecie particolari, a dolo specifico eppure poste a tutela della vita e dell’integrità fisica: le ipotesi di pratiche di

mutilazione degli organi genitali femminili di cui all’art. 583 bis,

secondo comma, c.p. e di utilizzo o somministrazione di farmaci o di

altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti

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5. Dolo specifico, mutilazioni genitali femminili e simbolismo