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Rapporto tra dolo generico e dolo specifico.

Sezione II: Attuali profili critici.

3.1. Rapporto tra dolo generico e dolo specifico.

Lo studio del finalismo dell’agente nell’ambito della coppia concettuale composta da dolo generico e dolo specifico nasconde l’insidia della contrapposizione: intuitivamente, si è portati a pensare che il dolo specifico non rappresenti che una species del più ampio

genus di dolo. Così impostando la questione, il rischio è quello

dell’inversione di metodo, dando per presupposta la natura subiettiva del dolo specifico e partendo a priori da tale dato per l’esame di tutte le ulteriori questioni.

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Nella manualistica, in effetti, la trattazione del dolo specifico nell’ambito delle specie di dolo è assai diffusa72.

Secondo tale impostazione, il dolo generico viene presentato come l’incarnazione del dettato dell’articolo 43 c.p., per cui il delitto è “doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”. Il dolo specifico invece, in accordo con la definizione maggioritaria che di esso viene data in dottrina e giurisprudenza, consiste in un elemento ulteriore della fattispecie rispetto agli elementi tipici, previsto dalla lettera della norma incriminatrice, per il quale l’agente viene punito solo se la condotta è finalizzata ad un determinato scopo, indipendentemente comunque dalla sua realizzazione (la quale può, eventualmente, integrare una fattispecie aggravata dello stesso reato).

Tra dolo generico e dolo specifico, al di là della contrapposizione nominalistico-didattica, sussiste un rapporto di genere a specie?

Il criterio di specialità, codificato all’art. 15 c.p., indica la «relazione intercorrente fra due norme una delle quali, la speciale,

72 Cfr., ex multis,G.FIANDACA E.MUSCO, Diritto Penale, parte generale, cit., 384-386;

F.PALAZZO, Corso di Diritto Penale. Parte Generale, cit., 313-315; G.DE VERO, Corso di diritto Penale I, cit., 496.

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deve contenere tutti gli elementi contemplati nella norma generale ed almeno un ulteriore elemento con funzione specializzante»73.

Ai fini della risoluzione delle questioni relative al concorso apparente di norme, ci si deve pertanto chiedere se tra due fattispecie con base tipica identica, una delle quali a dolo specifico e l’altra a dolo generico, sussista una tale relazione74.

Così, ad esempio, tra la fattispecie di sequestro di persona ex art. 605 c.p. e quella di sequestro di persona con scopo di estorsione (art. 630 c.p.), sussiste un rapporto di specialità: ciò che differenzia l’art. 630 è precisamente la finalità estorsiva che muove l’agente, la quale giustifica un trattamento sanzionatorio ben più grave75.

A ben vedere, tuttavia, ciò che è possibile desumere da queste ipotesi è la relazione di specialità tra le norme in questione, e non anche tra le due specie dolose.

Definire il rapporto tra dolo generico e specifico come relazione di specialità implica la riduzione del secondo a mero elemento

73 Cit. F.MANTOVANI, voce Esercizio del diritto (dir. pen.), in Enc. dir., XV, Milano, 1966,

627 ss.

74 La giurisprudenza, seppur con qualche incertezza applicativa, tende ad affermare

l’unicità del criterio di specialità strutturale nella risoluzione dei casi di concorso apparente di norme: cfr. Cass. Pen., S.U., 20.12.2005, in Ced, rv. 232302. In dottrina, v. G. DELITALA,

Concorso di norme e concorso di reati, in Riv. it. dir. pen., 1934, 104 ss.; A.PAGLIARO, Relazioni

logiche ed apprezzamenti di valore nel concorso di norme penali, in Ind. pen., 1976, 217 ss.; L. MASERA, Concorso di norme e concorso di reati, in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S.

CASSESE, Milano, 2006, 1159 ss.

75 L’art. 630 punisce infatti l’agente con la reclusione da venticinque a trent’anni; l’art. 605,

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specializzante del primo: ad accettare tale tesi, non solo si andrebbe incontro ad inevitabili compromissioni di carattere metodologico, considerando già a priori il dolo specifico come una tipologia di dolo, quindi caratterizzato da una scontata natura soggettiva, ma ci si priverebbe oltretutto di esaminare delle funzioni di tale istituto che, non potendo rientrare nei confini della categoria generale del dolo, vanno addirittura al di là di essa. Si ritroverebbero quindi sacrificate sia l’autonomia che l’utilità scientifica di tale istituto.

Sostenere il rapporto di stretta specialità tra dolo generico e specifico comporta anomalie non di poco conto, che in un certo senso smentiscono siffatta impostazione. Come osservato in dottrina, esso non spiegherebbe il motivo per cui in alcuni casi il dolo specifico incide innegabilmente sull’oggettività giuridica della fattispecie, oppure la non coincidenza del suo oggetto con uno degli elementi del fatto di reato76. L’atteggiamento psicologico doloso implica, in effetti, la conoscenza e la volontà di tutti gli elementi costitutivi del fatto tipico77.

Anche le funzioni dogmatiche dei due istituti differiscono.

Il dolo, così come anche la colpa e la preterintenzione, è un elemento della fattispecie penale funzionale al rispetto del principio di

76 L.PICOTTI, Il dolo specifico. cit., XVII.

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colpevolezza: affinché la pena possa effettivamente svolgere una funzione rieducativa, è necessario che chi la subisce riconosca la rimproverabilità del fatto commesso. A tale scopo, è necessario che sussista un canale di imputazione soggettiva del fatto materiale in capo all’agente, ovvero il dolo o la colpa78.

Il dolo specifico può d’altra parte assumere funzioni diverse. Talvolta esso specifica condotte che sarebbero illecite a prescindere. Si pensi, ad esempio, al delitto di cui all’art. 583 bis, secondo comma, c.p. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), che sanziona come titolo autonomo di reato una fattispecie che sarebbe comunque stata punita nell’ambito di applicazione degli articoli 582 e 583 c.p., cioè delle lesioni personali, eventualmente gravi o gravissime79. In tal caso, la finalità di menomare le funzioni sessuali, collegata ad un più ristretto ambito di tipicità, serve a specificare tale fattispecie, con la conseguenza dell’applicazione di una pena più severa rispetto a quelle previste per le lesioni.

Altre volte il dolo specifico si pone come elemento di fattispecie nei reati c.d. a consumazione anticipata, di cui un esempio è la fattispecie di cui all’art. 642 del codice penale (fraudolento

78 Cfr. G.DE VERO, Corso di diritto Penale I, cit., 175 ss.

79 Cfr., riguardo alla funzione, più politica che giuridica, di cui all’art. 583 bis, D.

PULITANÒ, Diritto Penale, Parte speciale, volume I, tutela penale della persona, Torino, 2011, 90. V. inoltre infra Cap. 3, sez. III, § 5.

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danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona). Questa particolare categoria di reati a dolo specifico costituisce una delle componenti di una coppia di figure criminose, nell’ambito della stessa norma: viene cioè prevista sia l’ipotesi in cui non si verifica la consumazione dell’evento, sia quella in cui l’evento previsto si verifichi (ed in questo caso la pena viene aggravata). In questi casi quindi, il dolo specifico svolge una funzione di aggravamento della componente di disvalore d’azione nel caso in cui l’evento non si sia verificato. È comunque da sottolineare come, in realtà, questa categoria sia frutto di una scelta precisa del legislatore, probabilmente non particolarmente funzionale. Infatti le stesse fattispecie sarebbero state comunque punibili a titolo di tentativo, nell’ipotesi in cui il legislatore avesse previsto solo la fattispecie di danno.

Infine, in un’ultima serie di ipotesi la funzione dell’elemento finalistico è selettiva: esso porta ad includere nell’ambito di fattispecie criminose fatti che altrimenti sarebbero leciti (si veda, ad esempio, la fattispecie dell’associazione a delinquere, di cui all’art. 416 c.p.). Laddove, poi, la fattispecie di base sia a condotta neutra, è necessario svolgere delicate operazioni interpretative in sede di parte speciale,

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finalizzate a ritrovare connotati di oggettività e ad evitare altrimenti evidenti lesioni dei principi di materialità ed offensività80.

3.2. Dolo specifico e principi di materialità ed offensività: