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Efficacia della clausola di scelta della legge applicabile nei contratti di agenzia: caso UNAMAR.

volontà delle part

4.2 Efficacia della clausola di scelta della legge applicabile nei contratti di agenzia: caso UNAMAR.

Nel caso UNAMAR la Corte di giustizia si è pronunciata sulla questione relativa all'efficacia di clausole di scelta della legge applicabile contenute in contratti di agenzia commerciale.168

La decisione è stata presa nell’ambito di una causa tra la Navigation Maritime Bulgare (NMB), società di navigazione bulgara in qualità di preponente, e la United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR), quale agente commerciale avente sede in Belgio. Il contratto prevedeva l’applicazione del diritto bulgaro e aggiungeva che le controversie relative al medesimo fossero decise dalla camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio dell’industria di Sofia (Bulgaria).

In seguito alla risoluzione del rapporto, UNAMAR iniziava un processo davanti ai giudici belgi al fine di ottenere la condanna della NMB al pagamento di diverse indennità previste dalla legge.

Essendo le due normative invocate (bulgara e belga) entrambe attuative della medesima direttiva europea, (86/653 sugli agenti commerciali indipendenti) la Hof van Cassatie (Corte di Cassazione belga), adita in ultima istanza, si poneva la questione se si potesse disattendere la scelta

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Corte di Giustizia, sentenza del 17 ottobre 2013, UNAMAR c. Navigation Maritime Bulgare, causaC-184/12.

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della legge effettuata nel contratto, applicando invece la legge del Belgio, la quale prevede una tutela più ampia per l’agente di commercio di quella prevista dalla direttiva 86/653 e stabilisce che “ogni attività di un agente

commerciale che abbia sede principale in Belgio è assoggettata alla legge belga e rientra nella competenza giurisdizionale dei tribunali belgi” 169

. A tal proposito, si rileva che la legge belga attribuisce all’agente un trattamento estremamente favorevole: oltre al diritto ad una indennità di fine rapporto parametrata al volume di nuovi clienti procurato al proponente e all’estensione dei rapporti commerciali già sussistenti con i clienti precedenti, infatti, gli garantisce altresì un ulteriore indennizzo per il caso in cui il contratto venga sciolto dal proponente senza rispettare il previsto termine di preavviso. Indennizzo che l’agente può sommare con eventuali ulteriori risarcimenti per danni di cui riesca a fornire la prova, oltre che con la già dovuta indennità di fine rapporto.

Viceversa, il diritto bulgaro si limita a recepire la direttiva 86/653 nel minimo possibile, poiché prevede solo il diritto dell’agente all’indennità di fine rapporto.

La Corte di Cassazione decideva di sottoporre alla Corte di giustizia la questione se, in base alle norme della Convenzione di Roma del 1980

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sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (applicabile nel caso di specie essendo il contratto in questione stato stipulato prima dell'entrata in vigore del Regolamento 593/2008 “Roma I” che ha sostituito la Convenzione citata), le norme di applicazione necessaria in vigore nel paese del giudice, che offrono una tutela più ampia della protezione minima imposta dalla Direttiva (86/653), debbano essere applicate al contratto, anche se risulta che il diritto applicabile al contratto è il diritto di un altro Stato membro dell’Unione europea nel quale è stata parimenti attuata la protezione minima offerta dalla direttiva.170

La questione dirimente riguardava la portata della Direttiva 86/653. Le possibili interpretazioni erano due. Da un lato, si poteva ritenere che la direttiva avesse introdotto un limite massimo di tutela per l’agente, per cui eventuali normative nazionali a lui ancor più favorevoli varrebbero solo se le parti scegliessero per il proprio contratto quella legge nazionale. Dall’altro, si poteva invece ritenere che la direttiva avesse introdotto soltanto una tutela minima per l’agente e che poiché la ratio della stessa è quella di tutelare maggiormente la sua posizione, la legge nazionale del giudice adito che risulti più favorevole della stessa

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Direttiva possa trovare applicazione, anche in deroga a quanto previsto contrattualmente, in qualità di norma di applicazione necessaria.171

In questo contesto, l’esecutività di norme di applicazione necessaria del foro (in luogo della legge scelta dalle parti) potrebbe porsi in conflitto con la finalità armonizzatrice della direttiva e con il principio che le parti debbano essere libere di scegliere tra due leggi che attuano correttamente la medesima Direttiva europea. D'altro canto, visto che la Direttiva non impone delle norme uniformi, gli Stati membri sono liberi di prevedere soluzioni più favorevoli all'agente e quindi di pretenderne l'osservanza da parte dei propri giudici.

La Corte di giustizia, con sentenza del 17 ottobre 2013, ha optato per una soluzione di compromesso, affermando che il tribunale nazionale può applicare le norme più protettive del proprio ordinamento (in luogo della legge scelta dalle parti), “...unicamente se il giudice adito constata

in modo circostanziato che, nell’ambito di tale trasposizione, il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all’or- dinamento giuridico interessato, riconoscere all’agente commerciale una protezione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell’oggetto di tali disposizioni imperative”.

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http://blog.dolce.de/it/2014/03/19/italiano-diritto-commerciale-efficacia-della-clausola-di- scelta-della-legge-applicabile-ai-contratti-di-agenzia

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Sembrerebbe quindi che, per poter prevalere sulla legge di un altro paese basata sulla medesima direttiva, non sia sufficiente che le norme dello Stato del foro prevedano un livello più elevato di protezione ed attribuiscano loro carattere di norme internazionalmente inderogabili, ma che debba altresì risultare che tale scelta sia di importanza cruciale per l'ordinamento in questione, in considerazione della natura e delle finalità perseguite dalle norme.

In altri termini, la Corte di giustizia sembra richiedere che, affinché la norma del foro possa prevalere sulla legge altrimenti applicabile, non basti che il legislatore la qualifichi come norma che deve trovare attuazione quale che sia la legge applicabile (conformemente al principio sancito dall'art. 7, par. 2 della Convenzione di Roma) ma che debba anche essere rispettata una condizione ulteriore, e cioè che si tratti di una norma rientrante nella definizione contenuta nell'art. 9, par.1, del Regolamento “Roma I” n. 593/2008, e cioè di una norma: “il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente Regolamento.”

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Il fatto in sé di qualificare certe disposizioni di attuazione di una direttiva come norme di applicazione necessaria (che debbono quindi essere applicate quale che sia la legge regolatrice del contratto) non implica automaticamente che esse prevalgano sulle norme di un altro Stato membro che abbia attuato correttamente la direttiva.

Infatti, affinché si produca tale effetto si dovrà procedere ad un'analisi ulteriore della finalità e dell'importanza delle norme di applicazione necessaria del foro che permetta di concludere che la disapplicazione della normativa altrimenti applicabile è oggettivamente giustificata.172

4.3 Legge applicabile ai contratti di lavoro che prevedono