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Legge applicabile ai contratti di lavoro che prevedono prestazioni da eseguirsi in più Stati: caso Navimer.

volontà delle part

4.3 Legge applicabile ai contratti di lavoro che prevedono prestazioni da eseguirsi in più Stati: caso Navimer.

Il 15 dicembre 2011 la Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza relativa al procedimento Jan Voogsgeerd c. Navimer SA, concernente l’interpretazione della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.173

La sentenza Navimer concerne in modo specifico l’art. 6 della Convenzione, relativo ai conflitti di leggi in materia di contratti

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http://www.newsmercati.com/Legge_applicabile_ai_contratti_di_agenzia

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Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 2011, Jan Voogsgeerd c. Navimer SA, causa C- 384/10.

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individuali di lavoro, cui oggi corrisponde, l’art. 8 del Regolamento n. 593/2008 “Roma I”.

Il caso riguarda la stipulazione ( in data 7 agosto 2001) di un contratto a tempo indeterminato tra il sign. Voogsgeerd (cittadino dei Pesi Bassi) e la Navimer (società avente sede in Lussemburgo), presso la sede della Naviglobe NV, impresa stabilita ad Anversa (Belgio). Le parti hanno scelto il diritto lussemburghese come legge applicabile a tale contratto. Nel periodo tra l’agosto 2001 e l’aprile 2002, il sig. Voogsgeerd ha prestato servizio quale capo macchina a bordo delle navi MS Regina e Prince Henri, che appartenevano alla Navimer e la cui zona di navigazione si estendeva al mare del Nord. Il lavoratore veniva retribuito dalla società lussemburghese Navimer, e risultava iscritto alla cassa malattia lussemburghese.

A seguito della notifica di licenziamento, il sig. Voogsgeerd, in data 4 aprile 2003, cita la Naviglobe e la Navimer dinanzi all’Arbeidsrechtbank te Antwerpen (tribunale del lavoro di Anversa), chiedendo la condanna in solido di tali imprese al versamento di un’indennità di licenziamento, a norma della legge belga 3 luglio 1978 relativa ai contratti di lavoro, maggiorata degli interessi e delle spese. A sostegno del suo ricorso, il sig. Voogsgeerd ha dedotto che, in base all’art. 6, par. 1, della Convenzione di Roma, sarebbero applicabili le norme imperative della

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legge belga in materia di lavoro, indipendentemente dalla scelta delle parti in ordine al diritto applicabile. A tal riguardo, egli ha fatto valere che, per effetto del suo contratto di lavoro, era vincolato all’impresa belga Naviglobe e non all’impresa lussemburghese Navimer, e che aveva svolto il suo lavoro principalmente in Belgio dove riceveva le istruzioni dalla Naviglobe e dove ritornava dopo ogni viaggio.

Il giudice del rinvio osserva che la Naviglobe, stabilita ad Anversa, potrebbe essere considerata come sede alla quale il sig. Voogsgeerd è collegato per l’effettivo svolgimento delle sue mansioni, ai sensi dell’art. 6, par. 2, lett. b), della Convenzione di Roma. Tenuto conto di tali considerazioni, il Hof van Cassatie ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia le relative questioni.

La Corte ha premesso che, ai fini dell’art. 6 della Convenzione, il giudice nazionale deve anzitutto accertare se il lavoratore, nell’esecuzione del contratto, compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese. Il paese di abituale svolgimento del lavoro, ha chiarito la Corte, si identifica col paese nel quale, o a partire dal quale, “tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la…attività” del lavoratore, quest’ultimo “adempie essenzialmente ai suoi obblighi nei confronti del datore di lavoro”.

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Quando le prestazioni del lavoratore non siano abitualmente eseguite in un medesimo paese, si rende necessario identificare, ai sensi dell’art. 6, par. 2, lett. b), della Convenzione, la “sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore”: per la Corte, la formula appena ricordata si riferisce “esclusivamente alla sede che ha proceduto all’assunzione del lavoratore e non a quella a cui egli è collegato per l’effettivo svolgimento delle sue mansioni”.

La Corte ha inoltre affermato che, “la sede di un’impresa diversa da quella che risulta formalmente come datore di lavoro, alla quale essa è collegata, può essere qualificata come ‘sede’ ai sensi dell’art. 6 della Convenzione, se elementi oggettivi consentono di stabilire l’esistenza di una situazione concreta che divergerebbe da quella che emerge dai termini del contratto, anche qualora il potere di direzione non sia stato formalmente trasferito a quest’altra impresa”.174

Il contenzioso dinanzi ai giudici nazionali era ben focalizzato sulla determinazione del datore di lavoro, con l’affermazione del ricorrente dell’identificazione della società belga come co-datore di lavoro.

La Corte richiama l'attenzione dei legislatori nazionali: sarà compito del giudice nazionale valutare i tratti distintivi della prestazione lavorativa, stabilire in quale Stato si trovi il luogo a partire dal

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http://aldricus.com/tag/convenzione-di-roma-del-1980-sulla-legge-applicabile-alle- obbligazioni-contrattuali/

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quale il lavoratore effettua le sue missioni di trasporto, riceve le istruzioni ed organizza il suo lavoro. Qualora tale luogo risulti sempre lo stesso, al contratto di lavoro va applicata la legge di tale paese. Infine, la sede che viene presa in considerazione per l’applicazione del criterio di collegamento deve appartenere all’impresa che assume il lavoratore ovvero essere parte integrante della struttura.175

La questione della legge applicabile al fine della determinazione del datore di lavoro, può essere meno semplice di quanto sembri. Non ci sono criteri positivi che potrebbero effettivamente stabilire che dietro la lettera del contratto di lavoro si nascondono non uno, ma due datori di lavoro. Anche in questo caso, la natura precisa del problema potrebbe dare luogo ad una risposta fondamentale in materia di contratti di lavoro ed il giudice non ha mancato di cogliere l’occasione per imporre le sue opinioni sul tema. A questo proposito, il caso Voogsgerd è probabilmente il primo di molti, che in futuro, su questo tema cruciale saranno posti all’attenzione della Corte.176

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http://www.un-industria.it/Public/Doc/newsletter%20unindustria%20n.%207%20- %20marzo%202012.pdf

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4.4 Riconoscimento di una scelta implicita delle parti: uno sguardo