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L’ambito di applicazione ratione materiae.

Del regolamento Roma I occorre innanzitutto determinare il campo di applicazione oggettivo o materiale e le prime, essenziali, indicazioni a tale proposito si rinvengono nell’art. 1.1, secondo il quale il regolamento “si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale”.

Qui, bisognerà innanzitutto chiarire che cosa debba intendersi per “obbligazioni contrattuali” e per “conflitto di leggi” o carattere internazionale delle obbligazioni contrattuali.40

Si tratta di indicazioni per le quali vale il principio della qualificazione autonoma, nel senso che il loro significato va ricercato all’interno del regolamento stesso, tenendo altresì conto da un lato che la sua base giuridica è offerta dal Trattato C.E. (oggi Trattato sul funzionamento dell’U.E.) e, dall’altro, che esso va messo in stretta relazione sia al regolamento 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, sia al regolamento 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

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Esperanza Castellanos Ruiz, “El Reglamento “Roma I” sobre la ley aplicable a los contratos

internacionales y su aplicación por los tribunales españoles”, Editorial Comares, Granada

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L’art. 5.1 della Convenzione di Bruxelles (che è alla base del regolamento n. 44/2001) configura un foro facoltativo e alternativo “ in

materia contrattuale”. La giurisprudenza della Corte di Giustizia è

consolidata nell’escludere che detta nozione comporti “un rinvio alla qualificazione fornita dal diritto nazionale al rapporto giuridico dedotto dinanzi al giudice nazionale” e nel ritenere, appunto, che la si debba considerare “come una nozione autonoma, rifacendosi principalmente al sistema e agli scopi della Convenzione stessa al fine di garantire l’applicazione uniforme in tutti gli Stati contraenti”41

, con la precisazione che non è riconducibile alla “materia contrattuale” una fattispecie in cui non esiste alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell’altra.

Se, alla luce di questa precisazione, riprendiamo il testo dell’art. 1.142 del

regolamento Roma I, possiamo dire che quest’ultimo si applica, al fine di individuarne la legge regolatrice, alle obbligazioni liberamente assunte da una parte nei confronti dell’altra.

E’ ancora nella Convenzione di Bruxelles del 1968 che per la prima volta si rinviene lo specifico riferimento alla “ materia civile e commerciale” sul quale è stata più volte chiamata a pronunciarsi la Corte di Giustizia.

41 Causa C-51/97, del 27 ottobre 1998, Réunion europeénne. 42

“Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale”.

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Questa, già in una delle sue prime pronunce relative alla Convenzione43, ha esplicitamente accolto la tesi della interpretazione autonoma, negando che “per interpretare la nozione di ‘materia civile e commerciale’ si debba avere riguardo al diritto dell’uno o dell’altro degli Stati interessati”. 44

Così come il regolamento Bruxelles I (e prima ancora la Convenzione di Bruxelles), è lo stesso art. 1.1 a precisare poi che restano fuori dal suo campo d’azione le questioni fiscali, doganali e amministrative.45

Ha invece riscontro nella Convenzione di Roma la precisazione che il regolamento “si applica in circostanze che comportino un conflitto di leggi”. Qui, il regolamento Roma I fa riferimento al “carattere internazionale” delle obbligazioni contrattuali; tuttavia, le norme di diritto internazionale privato non definiscono espressamente quando una relazione può definirsi internazionale o no. Esistono varie tesi circa l’esistenza del carattere dell’internazionalità di un contratto e le due più accreditate sono: la tesi dell’elemento straniero puro e la tesi dell’effetto

internazionale; la prima tesi indica che il contratto è internazionale

43 Causa C- 29/76, del 14 ottobre 1976, LTU.

44 Tra le altre decisioni rese dalla Corte comunitaria su questo punto, sempre a proposito della

Convenzione di Bruxelles, conviene qui ricordare quella del 15 maggio 2003 (causa C-266/01, TIARD) che ha ricondotto alla nozione di “materia civile e commerciale” un’azione promossa da uno Stato nei confronti di un soggetto privato, prestatore di una fideiussione, in base al contratto con esso stipulato, di un altro privato tenuto a prestare una fideiussione allo Stato medesimo, e tale per cui il rapporto tra creditore e fideiussore non corrispondeva all’esercizio da parte dello Stato di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati.

45 Franco Mosconi- Cristina Campiglio, “Diritto internazionale privato e processuale”, pag.

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quando concorrono uno o più elementi di estraneità, indipendentemente dalla sua natura, rilevanza o intensità. La tesi dell’effetto internazionale, invece, considera un contratto internazionale quando produce effetti connessi con altri paesi o affetta interessi nell’ambito del commercio internazionale.46

In realtà non ci si può limitare ad accogliere l’una o l’altra tesi, ma sono necessarie più ampie considerazioni.

Siamo nel campo del diritto internazionale privato inteso nella accezione più ristretta, là dove la compresenza di distinti ordinamenti giuridici, diversi nei loro contenuti, in virtù dei contatti che denotano con una data fattispecie contrattuale, se può dare origine ad un conflitto, in realtà si risolve nella “disponibilità” di tutti a regolare quella fattispecie rendendo così necessario che venga operata una scelta tra loro. Per imporre l’applicazione del regolamento è sufficiente che, nel momento in cui è portata all’esame del giudice, la “situazione” presenti un collegamento con uno Stato diverso da quello del foro47; oppure che il contratto contenga una clausola che indica come applicabile la legge di uno Stato diverso da quello al quale per tutti quanti i restanti profili risultava collegato al momento della stipulazione. In quest’ultima ipotesi, infatti, a

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Esperanza Castellanos Ruiz, “El Reglamento “Roma I” sobre la ley aplicable a los contratos

internacionales y su aplicación por los tribunales españoles”, pag. 27-28.

47 Si pensi ad un contratto che, al momento della conclusione, sia totalmente interno allo Stato

e all’eventualità che prima dell’inizio del processo uno dei contraenti abbia trasferito la propria residenza in altro Stato.

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far nascere un “conflitto di leggi” è sufficiente che i contraenti abbiano scelto il diritto, “straniero”, destinato a regolare il loro contratto.

La natura di diritto comunitario derivato del regolamento d’altro canto non implica che la sua applicazione sia circoscritta alle situazioni che comportano connessioni con uno degli Stati comunitari (per esempio la circostanza che almeno una delle parti abbia la cittadinanza di uno Stato comunitario o sia ivi residente) e neppure che esso possa operare soltanto laddove il diritto richiamato risulti essere quello di uno Stato comunitario: si tratta infatti di una normativa erga omnes , ai sensi dell’art. 2 rubricato “carattere universale”.

Parafrasando quanto, a proposito della Convenzione di Roma, si legge nella Relazione Giuliano e Lagarde, può dirsi che il regolamento si configura come una legge uniforme di d.i.pr., idonea a sostituire, nelle materie da essa contemplate e fatte salve le convenzioni di singoli Stati membri con Stati terzi già in vigore all’emanazione del regolamento, le norme di d.i.pr. in vigore nei singoli Stati membri.48

48 Si è visto a suo tempo che il giudice di uno Stato membro è tenuto ad applicare il

regolamento Bruxelles I anche quando in concreto non si pone la questione della competenza del giudice di un altro Stato membro e la controversia non presenta collegamenti con altri Stati membri, ma soltanto con uno o più Stati non comunitari. Ed a proposito del regolamento Roma I, in una fattispecie non totalmente interna all’ordinamento italiano, il nostro giudice una volta accertato di avere giurisdizione, è tenuto all’applicazione del regolamento quantunque la fattispecie contrattuale sottopostagli presenti contatti solo con uno o più Stati estranei all’Unione europea, senza essere invece connessa ad altri Stati membri diversi dal nostro. Franco Mosconi- Cristina Campiglio, “Diritto internazionale privato e processuale”, pag. 376- 377.

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1.10 Le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del